Ricorso proposto il 14 gennaio 2014 – Kafetzakis e a. / Repubblica ellenica e a.
(Causa T-38/14)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Georgios Kafetzakis (Atene, Grecia), e altri 102 ricorrenti (rappresentante: avv. Ch. Papadimitriou)
Convenuta: Repubblica ellenica, Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogroup
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
dichiarare che i convenuti hanno omesso di adottare i provvedimenti legislativi necessari per escludere espressamente le obbligazioni che la Repubblica ellenica ha assegnato obbligatoriamente ai ricorrenti a seguito del loro licenziamento da parte della ex Olympic Airways, imposto da una decisione della Commissione europea;
attribuire ai ricorrenti, nonché a tutti i dipendenti licenziati dell’ex Olympic Airways, con atto di diritto dell’Unione - direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione - avente applicazione diretta, la facoltà di riscuotere il 100 % del valore delle obbligazioni loro assegnate in risarcimento del loro licenziamento-cessazione dall’Olympic Airways, e
disporre un risarcimento del danno pari a EUR 300 000 con atto di diritto dell’Unione – direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione – avente applicazione diretta, a favore di ciascuno dei ricorrenti per il turbamento, la preoccupazione, la grave violazione di diritti fondamentali e la prematura interruzione della vita lavorativa subiti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
Primo motivo: i provvedimenti normativi e di altra natura che hanno fatto sì che la Grecia facesse partecipare obbligatoriamente al P.S.I. i detentori di obbligazioni di diritto greco emesse dallo Stato greco costituiscono autenticamente atti dell’Unione europea;
Secondo motivo: i provvedimenti adottati dal governo greco per far fronte al debito pubblico greco sono stati sostanzialmente imposti dalle istituzioni dell’Unione europea e, in particolare, dalla BCE e dalla Commissione europea;
Terzo motivo: i convenuti hanno omesso di adottare i provvedimenti legislativi necessari per escludere espressamente le obbligazioni dello Stato greco dei convenuti [sic], loro obbligatoriamente assegnate da detto Stato come risarcimento, con atti del Consiglio dei Ministri, con cui sono state definite le condizioni di applicazione del P.S.I. in Grecia;
Quarto motivo: l’equiparazione dei lavoratori licenziati dell’ex Olympic Airways con i semplici detentori di obbligazioni dello Stato greco e la loro mancata esclusione dal P.S.I. e espresso risarcimento ha arrecato loro un danno diretto, personale e grave e li ha privati del godimento di loro diritti fondamentali;
Quinto motivo: tutti i provvedimenti legislativi del governo greco sono stati adottati su indicazione o, più precisamente, su decisione dell’Eurogroup, dell’ECOFIN, della BCE e della Commissione europea.