Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 novembre 2014 – Electrabel e Dunamenti Erőmű / Commissione
(causa T‑40/14)
«Ricorso per risarcimento danni – Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di determinati produttori di energia elettrica – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero – Termine di prescrizione – Inapplicabilità dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Nozione di danno continuativo – Irricevibilità»
1. Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Termine di prescrizione – Prescrizione che non costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico – Termine per sua natura diverso da un termine processuale – Mancata applicazione del termine in ragione della distanza a tale termine di prescrizione (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 33, 34)
2. Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per atto normativo – Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punti 40, 41, 47)
Oggetto
| Ricorso per risarcimento danni, fondato sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito a causa della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di [S]tato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53). |
Dispositivo
2) | | La Electrabel SA e la Dunamenti Erőmű Zrt sono condannate alle spese. |