Language of document : ECLI:EU:C:2018:126

Causa C518/16

«ZPT» AD

contro

Narodno sabranie na Republika Bulgaria e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1998/2006 – Articolo 35 TFUE – Aiuto “de minimis” sotto forma di agevolazione fiscale – Normativa nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2018

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni sollevate nel contesto di un’azione di accertamento della responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione per una decisione nazionale rivestita dell’autorità del giudicato – Ricevibilità – Istanza di designazione del giudice nazionale competente a esaminare il ricorso per responsabilità – Irricevibilità

(Art. 267 TFUE)

2.        Procedimento giurisdizionale – Intervento – Procedimento pregiudiziale – Partecipazione delle parti al procedimento principale – Qualità di parte nella controversia – Valutazione da parte del giudice nazionale

[Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23, comma 2; regolamento di procedura della Corte, art. 96, § 1, a)]

3.        Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative all’esportazione – Misure di effetto equivalente – Nozione – Regolamento della Commissione che vieta gli aiuti di Stato a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri – Esclusione

[Artt. 35 TFUE e 107 TFUE; regolamento della Commissione n. 1998/2006, art. 1, § 1, d)]

4.        Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Aiuti di importanza minore – Regolamento n. 1998/2006 – Ambito di applicazione – Esclusione degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione – Nozione – Normativa nazionale che esclude dal beneficio dell’agevolazione fiscale, consistente in un aiuto de minimis, gli investimenti nella fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione – Esclusione

[Art. 107, § 1, TFUE; regolamento della Commissione n. 1998/2006, art. 1, § 1, d)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 21, 22, 24)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 32)

3.      L’articolo 35 TFUE vieta le restrizioni quantitative all’esportazione fra gli Stati membri, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che una misura nazionale applicabile a tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale che, di fatto, incide maggiormente sull’uscita dei prodotti dal mercato dello Stato membro di esportazione che sulla commercializzazione degli stessi sul mercato nazionale di detto Stato membro rientra nel divieto di cui all’articolo 35 TFUE (sentenza del 21 giugno 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

Risulta da tale definizione che la qualifica di «misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione» presuppone l’esistenza di effetti restrittivi sugli scambi commerciali (sentenza del 21 giugno 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, punto 42). Tali effetti possono essere anche di minore importanza (sentenza del 1° aprile 2008, Governo della Comunità francese e governo vallone, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 52) a condizione che non siano né troppo aleatori né troppo indiretti (sentenza del 21 giugno 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, il divieto degli aiuti connessi all’esportazione verso Stati membri, anche qualora essi non superino la soglia de minimis, prevista all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006, è di per sé priva di effetto sugli scambi, dato che si limita a imporre agli Stati membri di astenersi dal concedere un certo tipo di aiuti. Di conseguenza, una normativa siffatta non costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione, vietata dall’articolo 35 TFUE.

Tuttavia, risulta soprattutto dalle norme fondamentali a disciplina del mercato interno e dal regime generale degli aiuti che ne fa parte che l’esclusione degli aiuti all’esportazione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1998/2006 è giustificata alla luce dell’obiettivo stesso dell’articolo 107 TFUE. Secondo tale articolo, gli aiuti di Stato sono infatti incompatibili con il mercato interno «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». Orbene, gli aiuti all’esportazione, per quanto di importo modesto, rientrano, per definizione, tra gli aiuti idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri, vuoi direttamente, attribuendo un vantaggio concorrenziale ai prodotti esportati, vuoi indirettamente, incentivando da parte degli altri Stati membri determinate contromisure simmetriche destinate a compensare il suddetto vantaggio concorrenziale. Come la Commissione ha fatto valere in udienza, consentire la concessione di tali aiuti sarebbe particolarmente pregiudizievole per il funzionamento del mercato interno. Ne deriva che l’articolo 35 TFUE non può giustificare una misura contraria all’articolo 107 TFUE.

(v. punti 38, 43‑47)

4.      L’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006 deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni di diritto nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che escludono dal beneficio di un’agevolazione fiscale che costituisce un aiuto de minimis gli investimenti in attivi destinati ad attività connesse all’esportazione.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006 non esclude qualsiasi aiuto che potrebbe incidere sulle esportazioni, ma soltanto quelli che hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato. Sono considerati come tali soltanto gli aiuti «direttamente collegati ai quantitativi esportati», quelli relativi all’attuazione e al funzionamento di una rete di distribuzione e quelli che riguardano altre spese correnti collegate all’esportazione. Ne deriva che un aiuto agli investimenti, a condizione che esso non sia, in una forma o nell’altra, determinato nel suo principio e nel suo importo dal quantitativo di prodotti esportati, non rientra tra gli «aiuti ad attività connesse all’esportazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006 e quindi non rientra nell’ambito d’applicazione di tale disposizione, sebbene gli investimenti in tal modo sostenuti consentano lo sviluppo di prodotti destinati all’esportazione.

(v. punti 55, 56, 58, dispositivo 2)