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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 luglio 2014 – Psarras / ENISA

(Causa F-63/13)1

(Funzione pubblica – Agente temporaneo – Risoluzione del contratto – Articolo 41, paragrafo 2,lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al contraddittorio – Danno morale – Decisione di conseguenza illegittima – Pregiudizio eccessivo ai diritti di un terzo – Condanna d’ufficio al risarcimento del danno – Non esecuzione di una sentenza di annullamento)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (rappresentanti: inizialmente, P: Empadinhas, in qualità di agente, successivamente S. Purser, in qualità di agente , assisito da C. Meidanis, avvocato )

Oggetto

L’annullamento, da un lato, della decisione di licenziare il ricorrente e, dall’altro, della decisione, adottata a seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella causa F-118/10, di nominare un altro agente al posto di contabile, e, infine, il risarcimento del danno morale subito.

Dispositivo

La decisione del 4 settembre 2012 del direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione con cui è stato risolto il contratto del sig. Psarras è anullata.

L’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione è condannata a versare al sig. Psarras l’imporot di EUR 40 000s.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Psarras.

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1 GU C 336 del 16. 11. 2013, pag. 31