Language of document : ECLI:EU:F:2012:147

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

25 ottobre 2012

Causa F‑50/09 DEP

Livio Missir Mamachi di Lusignano

contro

Commissione europea

«Procedura – Liquidazione delle spese – Imposta sul valore aggiunto»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, con la quale il sig. Missir Mamachi di Lusignano ha adito il Tribunale nella causa F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Decisione: L’importo delle spese ripetibili da parte del ricorrente presso la Commissione a titolo della causa F‑50/09 è pari a EUR 44 259,25.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Imposta sul valore aggiunto – Inclusione nel caso di persona non assoggettata ad imposta

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

1.      Per quanto riguarda la valutazione, ai fini dell’accertamento dell’ammontare delle spese ripetibili, dell’entità del lavoro connesso alla causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, spetta al giudice tener conto del numero complessivo di ore di lavoro che può apparire obiettivamente indispensabile per tale causa, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite.

(v. punti 21 e 26)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP (punto 29)

2.      Un ricorrente che non sia assoggettato all’imposta sul valore aggiunto non ha la possibilità di recuperare l’imposta sul valore aggiunto pagata sui servizi fatturatigli dai suoi avvocati. Pertanto, l’imposta sul valore aggiunto pagata sugli onorari dichiarati indispensabili rappresenta per lui una spesa sostenuta per la causa ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

(v. punto 31)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 luglio 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP (punto 37)