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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Korn-OG Foderstof Kompagniet contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 novembre 2003.

(Causa T-380/03)

Lingua processuale: il tedesco

Il 20 novembre 2003 la Korn-OG Foderstof Kompagniet, Viby (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti L. Harings e K Landry, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.    condannare la convenuta a versare alla ricorrente:

-    82.702,12 EUR

-    10.394,00 US$, più gli interessi pari al 5% in più del tasso di sconto danese     applicabile dal 1° novembre 1999 o, in subordine, dalla notifica del ricorso,     nonché,

-    828,73 US$, e

2.    condannare la convenuta alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 87, n. 2,     del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente chiede alla Commissione europea il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 238 CE in relazione ad un contratto di fornitura di segala panificabile alla Federazione russa. Essa fa inoltre valere gli interessi di mora.

Afferma che:

essa avrebbe ottenuto l'appalto per la fornitura di segala panificabile alla Federazione russa in base al regolamento (CE) n. 111/1999. Essa avrebbe subito un grave danno a causa dell'ingiustificato ritardo nella presa in consegna della fornitura da parte dello Stato destinatario. Il ritardo sarebbe sorto in seguito al fatto che inizialmente la Federazione russa avrebbe lamentato talune mancanze della merce consegnata, che sarebbero poi risultate infondate in seguito agli accertamenti della Commissione europea. La ricorrente avrebbe dovuto finanziare per circa un anno i contributi pagati in Germania al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Alla luce dei principi del diritto dei contratti, la mancanza dello Stato destinatario dovrebbe essere ascritta alla Commissione europea, poiché quest'ultima si sarebbe avvalsa dello Stato destinatario per l'accettazione della fornitura. Pertanto, essa sarebbe responsabile del ritardo. La Commissione europea avrebbe riconosciuto la fondatezza della richiesta di risarcimento danni della ricorrente.

La pretesa derivante dal ritardo sarebbe basata sul fatto che la cauzione prestata dalla ricorrente sarebbe stata ingiustamente dichiarata incamerata. La Commissione avrebbe adempiuto alle obbligazioni ad essa incombenti nei confronti della ricorrente solo dopo un anno. Vero è che, a tal riguardo, la ricorrente non aveva un contatto diretto con la Commissione europea, tuttavia l'agenzia nazionale di pagamento, il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, avrebbe agito come semplice agenzia di pagamento della Commissione europea.

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