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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Izar Construcciones Navales S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 novembre 2003

(causa T-382/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 17 novembre 2003, la società Izar Construcciones Navales S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti D. Jaime Folguera Crespo, Edurne Navarro Varona e D. Alfonso Guitiérrez Hernández, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare, a norma dell'art. 230 del Trattato CE, la decisione della Commissione 27 luglio 2003, relativa ai presunti aiuti concessi a favore dei cantieri navali e statali spagnoli;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente nel presente procedimento, la stessa della causa T-381/03 IZAR, impugna la decisione della Commissione con cui:

vengono assogettati al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, tre presunti aiuti, consistenti in un aumento di capitale del valore di 736 milioni di euro, con una prima emissione di 586 milioni di euro e in due successivi rapporti di capitale del valore, rispettivamente, di 105 e 50 milioni di euro a titolo di premio di emissione.

è stata respinta la tesi del Regno di Spagna, attinente all'art. 296 CE, ed è stato conseguentemente escluso di dare avvio agli specifici procedimenti previsti nell'art. 298, nn. 1 e 2.

viene messo in dubbio, a parere della ricorrente, la legittimità, sotto il proilo del diritto comunitario, di determinati aiuti autorizzati nel 1997 nel settore medesimo, rispetto ai quali gli aiuti menzionati supra dovrebbero considerarsi aiuti integrativi.

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-381/03 IZAR.

Viene dedotta, in particolare, la violazione degli artt. 88, 296 e 298 CE, nella parte in cui, avendo il Regno di Spagna invocato previamente ed espressamente la deroga prevista dall'art. 296, n. 1, lett. b), CE, la Commissione non sarebbe stata autorizzata a dare avvio al procedimento ex art. 88, n. 2, bensì solo a dare avvio ad uno dei procedimenti specifici previsti dall'art. 298.

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