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Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2013 – EMA / Commissione

(Causa T-116/11) 1

[«Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002/2006) – Contratti Dicoems e Cocoon – Mancata conformità di una parte delle spese dichiarate alle pattuizioni contenute nel contratto – Risoluzione dei contratti – Rimborso di una parte degli importi versati – Risarcimento danni – Domanda riconvenzionale – Responsabilità extracontrattuale – Arricchimento senza causa – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Nota di addebito – Irricevibilità»]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: European Medical Association (EMA) (Bruxelles, Belgio), (rappresentanti: A. Franchi e L. Picciano, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e F. Moro, agenti, assistite da D. Gullo, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda in via principale diretta, in primo luogo, al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto n. 507126, relativo al progetto Cocoon, e del contratto n. 507760, relativo al progetto Dicoems, conclusi rispettivamente il 7 e il 19 dicembre 2003 fra la Commissione e la ricorrente, in secondo luogo, alla dichiarazione d’illegittimità della decisione della Commissione, recante risoluzione dei suddetti contratti, in terzo luogo, all’annullamento della nota di addebito corrispondente e, in quarto luogo, al versamento di un risarcimento per il danno subìto, e, dall’altro, una domanda in subordine basata sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione

Dispositivo

Il ricorso della European Medical Association (EMA) è accolto nella parte in cui è diretto ad ottenere il rimborso dei costi diretti del personale dei contratti Cocoon e Dicoems, per un importo pari a EUR 17 231,28, nonché dei relativi costi indiretti derivanti dall’applicazione di tali contratti.

Per il resto, il ricorso dell’EMA è respinto.

La domanda riconvenzionale della Commissione europea è respinta.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario promosso nella causa T-116/11 R.

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1     GU C 120 del 16.4.2011.