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Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 - ClientEarth / Commissione

(Causa T-111/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Commissione ha violato la convenzione di Aahrus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento n. 1367/2006 1;

dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento n. 1049/2001 2;

annullare la decisione implicita ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, che si sostanzia nella mancata risposta della Commissione, entro i termini previsti, alla domanda confermativa della ricorrente, e nel diniego di accesso ai documenti richiesti;

condannare la Commissione alle spese della ricorrente, comprese le spese sostenute dalle parti intervenute nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sette motivi a sostegno del ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non fornisce una risposta, entro i termini previsti, alla domanda confermativa della ricorrente ed è priva di una motivazione dettagliata in proposito.

Con il secondo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 4, nn. 1, 2 e 4 della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in quanto non concede alla ricorrente l'accesso agli studi di controllo della conformità e ai piani d'azione esecutivi richiesti e non fornisce una motivazione dettagliata in proposito. La decisione impugnata viola inoltre l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1367/2006, poiché non interpreta restrittivamente le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 1049/2001.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1367/2006, in quanto la Commissione non ha divulgato nei propri registri le informazioni richieste.

Con il quarto motivo, la ricorrente allega che la decisione impugnata viola l'art. 7 del regolamento n. 1367/2006, in quanto la Commissione non le ha indicato la direzione generale cui indirizzare la richiesta di accesso ai documenti concernenti le direttive 1998/81/CE 3 e 2001/18/CE 4, né ha inoltrato tale richiesta alla direzione generale pertinente.

Con il quinto motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non le fornisce l'accesso agli studi di controllo della conformità e ai piani d'azione esecutivi richiesti. La divulgazione dei documenti richiesti non arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine ai sensi dell'art. 4, n. 2, né impedirebbe il corretto svolgimento di potenziali procedimenti d'infrazione basati sull'art. 258 TFUE. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non fornisce un accesso parziale ai documenti richiesti.

Con il sesto motivo, la ricorrente rileva che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001. La divulgazione dei documenti richiesti non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale della Commissione.

Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 2, ultimo trattino, e l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione non ha valutato l'eventuale sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e non ha fornito una motivazione dettagliata di tale rifiuto.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

3 - Direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 89/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13).

4 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio - Dichiarazione della Commissione (GU L 106, pag. 1).