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Ricorso proposto il 25 febbraio 2011 - Giordano / Commissione

(Causa T-114/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Giordano (Sète, Francia) (rappresentanti: avv.ti D. Rigeade e J. Jeanjean)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

constatare che l'emanazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee 12 giugno 2008, n. 530, ha causato un danno al sig. Jean-François Giordano;

condannare la Commissione delle Comunità europee a risarcire il danno causato al sig. Jean-François Giordano per un importo di EUR 542 594, unitamente a interessi di mora e alla capitalizzazione di questi ultimi;

condannare la Commissione delle Comunità europee alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1, nonché sull'errore manifesto di valutazione, commesso in quanto solo un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche consentirebbe alla Commissione di adottare misure di emergenza. Il ricorrente fa valere che la Commissione non dimostra che, durante la campagna di pesca 2008 del tonno rosso, vi sia stata pesca oltre le quote consentite.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del libero esercizio e sfruttamento dell'attività professionale in violazione dell'art. 15, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto il regolamento n. 530/2008 avrebbe implicato una limitazione dell'attività del ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regolamento n. 530/2008 avrebbe vietato la pesca del tonno rosso a decorrere dal 16 giugno 2008, mentre essa era autorizzata fino al 30 giugno 2008 in Francia.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che il ricorrente poteva legittimamente aspettarsi di esercitare la sua attività di pesca fino al 30 giugno 2008, in quanto la pesca del tonno rosso era inizialmente autorizzata in Francia fino a tale data.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto il regolamento n. 530/2008 avrebbe implicato il blocco obbligatorio dell'attività di pesca al tonno rosso per il ricorrente, nonostante quest'ultimo disponesse di un'autorizzazione alla pesca accordata dal Ministro dell'agricoltura e della pesca per il periodo dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2008 - autorizzazione che costituirebbe un elemento indissociabile dell'interesse economico del ricorrente. Quest'ultimo fa valere:

di aver subito una perdita economica grave legata all'esercizio della sua attività professionale, dal momento che il tonno rosso frutto della pesca costituisce un "bene" ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e

che si tratta di un credito virtuale, nei limiti in cui il ricorrente poteva legittimamente aspettarsi di conseguirlo.

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1 - GU L 358, pag. 59.