Language of document : ECLI:EU:T:2013:446

Causa T‑396/10

Zucchetti Rubinetteria SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Nozione di infrazione – Infrazione unica – Mercato rilevante – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità – Moltiplicatori»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto

(Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

2.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Intesa globale – Criteri – Obiettivo unico – Modalità di commissione dell’infrazione – Irrilevanza

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Portata

(Art. 101, § 1, TFUE)

4.      Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Partecipazione ridotta – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, 3° trattino)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nella sua globalità

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti da 9 a 11 e da 21 a 23)

7.      Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Gravità della partecipazione di ciascuna impresa – Distinzione – Intesa articolata in più parti

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 17, 143-145)

2.      In materia di concorrenza, la violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non solo da accordi o pratiche concordate isolati, da sanzionare in quanto violazioni distinte, ma anche da una serie di accordi o pratiche concordate tra loro collegati in modo da doverli ritenere elementi costitutivi di un’unica infrazione. Al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica, spetta alla Commissione dimostrare che gli accordi o le pratiche concordate, pur vertendo su prodotti, servizi o territori distinti, si inseriscono in un piano globale posto in esecuzione consapevolmente dalle imprese interessate allo scopo di realizzare un obiettivo anticoncorrenziale unico.

In sede di esame della questione volta ad accertare se le pratiche illecite in esame costituiscano diverse violazioni oppure una violazione unica, occorre verificare non se le pratiche di cui trattasi riguardino prodotti appartenenti a un solo e unico mercato, bensì se le imprese stesse concepissero tali pratiche come parti di un piano globale siffatto.

La Commissione non commette errori di diritto constatando che i tre sottogruppi di prodotti interessati costituiscono oggetto di un’unica violazione, benché appartengano a mercati di prodotti distinti.

La constatazione secondo la quale i sottogruppi di prodotti interessati non appartengono a un solo e unico mercato di prodotti, dal momento che essi non sono sostituibili dal punto di vista dell’offerta o della domanda e che sono diversi da un punto di vista tecnologico, commerciale ed estetico, non rimette in discussione gli elementi di fatto che hanno condotto la Commissione a ritenere che le pratiche di cui trattasi dovessero essere considerate parti di una violazione unica, tenuto conto dei nessi di interdipendenza esistenti tra loro e dell’esistenza del piano globale posto in esecuzione.

(v. punti 25, 26, 30, 31, 36)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 38)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 53-59, 89-92, 95)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84, 132, 133)

6.      In materia di concorrenza, come emerge dai punti da 9 a 11 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire le ammende si suddivide in due fasi. Nella prima fase, la Commissione determina un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese. Nella seconda, può rivedere quest’importo di base al rialzo o al ribasso, e ciò alla luce delle circostanze aggravanti o attenuanti che caratterizzano la partecipazione di ciascuna delle imprese interessate.

Riguardo, in particolare, alla prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, in base ai punti da 21 a 23 degli orientamenti del 2006, la percentuale del valore delle vendite preso in considerazione (il moltiplicatore «gravità dell’infrazione») è stabilita a un livello incluso in una forcella che va dallo 0 al 30% tenendo conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato complessiva di tutte le parti coinvolte, l’ampiezza geografica dell’infrazione e l’esecuzione o meno della medesima, fermo restando che gli accordi in materia di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione rientrano, per loro stessa natura, tra le restrizioni più gravi della concorrenza. In forza del punto 25 degli orientamenti del 2006, si precisa che, a scopo dissuasivo, la Commissione inserirà nell’importo di base una percentuale, che consente di calcolare un importo supplementare (il moltiplicatore «importo supplementare»), compresa in una forcella che va dal 15 al 25% del valore delle vendite, tenendo conto dei fattori menzionati.

Pertanto, la diversa portata geografica derivante dalla partecipazione di alcune imprese, da un lato, all’infrazione unica nella sua globalità che interessa sei territori nazionali dell’Unione e, dall’altro, sul territorio di un solo Stato membro giustifica l’applicazione di moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» distinti. Infatti, un’infrazione che interessa sei territori nazionali dell’Unione e che riguarda tre sottogruppi di prodotti non può essere validamente considerata di gravità identica a quella di un’infrazione commessa sul territorio di un unico Stato membro e riguardante due sottogruppi di prodotti. Tenuto conto della portata dei suoi effetti sulla concorrenza all’interno dell’Unione, la prima infrazione dev’essere considerata più grave della seconda.

(v. punti 103, 104, 118)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 111)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 120, 121)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 123)