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Ricorso proposto il 9 novembre 2023 – Federcasse e a./Commissione

(Causa T-1070/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse) (Roma, Italia) e 12 altri ricorrenti (rappresentanti: A. Pera e F. Salerno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare il provvedimento della Commissione in data 8 marzo 2023 (in risposta all’istanza formale formulata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, G. Giorgetti, il 15 dicembre 2022) di diniego dell’approvazione necessaria per ridurre il livello-obiettivo della dotazione finanziaria proporzionata all’importo dei depositi protetti delle banche aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, a firma della Commissaria europea per i Servizi Finanziari, M. McGuinness (Protocollo Ref. Ares (2023)1696845 - 08/03/2023).

condannare la Commissione a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul vizio di forma sostanziale.

Il provvedimento consta di una lettera e di un allegato. Tuttavia, quest’ultimo risulta del tutto sprovvisto di data, firma e/o di qualsiasi altro riferimento che ne indichi la provenienza. Pertanto, il provvedimento, nella misura in cui è composto da un atto non autenticato e di provenienza e data incerta, è contrario a un requisito di forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE tale, di per sé, da renderlo annullabile.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione.

Il provvedimento è gravemente contraddittorio e lacunoso in quanto (i) presenta una motivazione in parte esigua e in parte contenuta in un atto esterno non autenticato, (ii) non esplicita il motivo per il quale il sistema bancario italiano dovrebbe considerarsi un unico insieme, (iii) non esplicita il motivo per il quale non risulta rispettato il criterio sub articolo 10, paragrafo 6, lettera (b), della direttiva 2014/49/UE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (“Direttiva”), relativamente al Fondo, (iv) non esplicita il motivo per il quale la verifica del criterio sub articolo 10, paragrafo 6, lettera (a), della direttiva è riferita all’intero sistema bancario italiano. Inoltre, il provvedimento si basa su una metodologia che non è pubblica. Di conseguenza, le ricorrenti non sono in grado di seguire l’iter logico del provvedimento.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del connesso obbligo ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti

Il provvedimento non ha esaminato nessuno degli elementi presentati dalle autorità italiane con l’istanza, rivolgendo l’analisi in maniera indifferenziata al sistema bancario italiano.

Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva.

La disposizione di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), letta alla luce delle altre disposizioni della direttiva, si basa su un’analisi a livello dello specifico mercato/settore cui appartengono gli istituti di credito. In Italia, tutte le banche aderenti al Fondo sono contemporaneamente parte di un settore ben distinto e dotato di meccanismi di copertura del rischio che li separano del tutto dalle vicende che potrebbero impattare le altre banche. Pertanto, è errata l’interpretazione che la Commissione ha dato della norma in discorso, nella parte in cui non tiene in nessuno conto l’analisi per mercato/settore, ignora che la conformazione di un settore distinto per le banche di credito cooperativo è stata voluta dal legislatore italiano e, senza alcuna base testuale o sistematica, valuta a livello di Stato Membro l’esistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva.

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1 GU 2014, L 173, p. 149.