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Ricorso proposto il 21 novembre 2016 – Kik Textilien und Non- Food /EUIPO - FF Group Romania (_kix)
(Causa T-822/16)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: KiK Textilien und Non- Food GmbH (Bönen, Germania) (rappresentanti: S. Körber e L. Pechan, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «_kix» –Marchio dell’Unione europea n. 12 517 901
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2016 nel procedimento R 2323/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare l’EUIPO ed eventualmente la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009;
Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009.
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