Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2018 – Kik Textilien und Non Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)
(Causa T-822/16) 1
(«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo _kix – Revoca della decisione impugnata – Venir meno dell’oggetto della lite – Non luogo a statuire – Articolo 173, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura – Intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso – Comparsa di risposta depositata dopo la scadenza del termine»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania) (rappresentanti: S. Körber e L. Pechan, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania) (rappresentante: A. Cavescu, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2016 (procedimento R 2323/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra KiK Textilien und Non-Food e FF Group Romania.
Dispositivo
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da KiK Textilien und Non-Food GmbH.
FF Group Romania sopporta le proprie spese.
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1 GU C 22 del 23.1.2017.