Language of document : ECLI:EU:T:2018:482

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 luglio 2018(*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Pallas Halloumi – Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.o207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T‑825/16,

Repubblica di Cipro, rappresentata da S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Papouis Dairies Ltd, con sede in Nicosia (Cipro), rappresentata da N. Korogiannakis, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 2065/2014‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Papouis Dairies,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin (relatore) e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2017,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2017,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 14 luglio e 25 settembre 2017,

vista la decisione del 15 ottobre 2017, che ha disposto la riunione delle cause T‑825/16 e T‑847/16 ai fini della fase orale del procedimento,

in seguito all’udienza del 5 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 12 settembre 2012, l’interveniente, la Papouis Dairies Ltd, operante con una denominazione sociale precedente, vale a dire Halloumis POC Farmers Milk Industry Ltd ora Halloumis, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo contenente le indicazioni di colore «giallo, rosso, blu, bianco e grigio», corrispondenti alla seguente raffigurazione:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, dopo la limitazione notificata all’EUIPO con lettera dell’11 ottobre 2016 e accettata da quest’ultimo, alla seguente descrizione: «Formaggio lavorato a base di latte di mucca e/o latte di pecora e/o latte di capra (in tutte le proporzioni e combinazioni di latte), presamico».

4        La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 190/2012, del 4 ottobre 2012.

5        Il 3 gennaio 2013, la Repubblica di Cipro ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6        L’opposizione si basava segnatamente sul marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI, registrato il 22 febbraio 2002 con il numero 14511888 (in prosieguo: il «marchio anteriore»), che contrassegna i prodotti della classe 29, corrispondenti alla seguente descrizione: «Formaggio prodotto da latte di pecora e/o latte di capra; formaggio prodotto da miscele di latte di mucca, tutti i prodotti citati sono compresi nella classe 29».

7        L’opposizione era anche fondata sui marchi di certificazione ciprioti denominativi anteriori XAΛΛOYMI e HALLOUMI, registrati rispettivamente con i numeri 36675 e 36766. Tali marchi sono tuttavia stati considerati privi di fondamento sia dinanzi alla divisione di opposizione sia dinanzi alla commissione di ricorso e la Repubblica di Cipro non li ha più fatti valere a sostegno dell’opposizione, il che è stato interpretato dalla commissione di ricorso come una rinuncia. Tali marchi non sono stati presi in considerazione nel caso di specie e la Repubblica di Cipro ha d’altronde confermato nel ricorso che avrebbe cessato di farli valere nel presente procedimento.

8        I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, [divenuti, rispettivamente, articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001].

9        Il 7 luglio 2014, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione e condannato la Repubblica di Cipro alle spese.

10      L’8 agosto 2014, la Repubblica di Cipro ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

11      Con decisione del 22 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso e condannato la Repubblica di Cipro a sopportare le spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

12      La commissione di ricorso ha anzitutto osservato che, sebbene il marchio anteriore fosse un marchio di certificazione nazionale, la condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, relativa alla somiglianza dei segni in conflitto, doveva essere soddisfatta per quanto riguarda tutti i marchi anteriori, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001).

13      La commissione di ricorso ha poi ritenuto che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non sussistesse alcun rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto. Essa ha ritenuto che il termine «halloumi» avesse un debole carattere distintivo intrinseco, rilevando, in primo luogo, che il Tribunale, nella sentenza del 7 ottobre 2015, Cipro/UAMI (XAΛΛOYMI e HALLOUMI) (T‑292/14 e T‑293/14, EU:T:2015:752), aveva considerato che esso designava agli occhi del pubblico cipriota un particolare tipo di formaggio prodotto a Cipro e ritenendo poi che tale conclusione dovesse essere estesa al pubblico del Regno Unito, il pubblico di riferimento nel caso di specie. Detto termine sarebbe più vecchio di tutti i marchi di cui trattasi e, per il pubblico di riferimento, sarebbe di per sé descrittivo delle caratteristiche e della composizione del prodotto e non farebbe rinvio all’eventuale appartenenza dell’utilizzatore del marchio anteriore a un gruppo di licenziatari autorizzati ad utilizzarlo.

14      Per quanto riguarda la somiglianza dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che, siccome l’elemento dominante del marchio richiesto era la parola «pallas», esisterebbe solo una somiglianza visiva debole, una somiglianza fonetica media e nessuna somiglianza concettuale pertinente. Per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, essa ha ritenuto che la Repubblica di Cipro non fosse riuscita a provare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, né che quest’ultimo sarebbe percepito dal pubblico del Regno Unito come un riferimento a una certificazione qualsiasi. Alla luce della sua valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, essa ha considerato che le differenze tra quest’ultimo e l’elemento dominante del marchio richiesto, nella specie il termine «pallas», fossero sufficienti affinché non sussistesse alcun rischio di confusione.

15      Infine, la commissione di ricorso ha considerato che i requisiti di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non fossero soddisfatti. La notorietà del marchio anteriore non sarebbe stata provata dalla Repubblica di Cipro. Il pregiudizio a quest’ultima non potrebbe inoltre essere valutata con riferimento alle norme poste dal regime di certificazione, ma, nell’ambito del regolamento n. 207/2009, unicamente in relazione alla percezione dei prodotti da parte del pubblico di riferimento.

 Conclusioni delle parti

16      La Repubblica di Cipro chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

17      L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità del ricorso

18      A norma dell’articolo 177, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorrente non era l’unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, l’atto introduttivo del ricorso doveva anche contenere i nomi di tutte le parti di detto procedimento e i recapiti da loro indicati ai fini delle notifiche.

19      Nel caso di specie, nell’atto introduttivo del ricorso, la Repubblica di Cipro ha designato, per errore, la Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) Ltd come titolare del marchio Pallas Halloumi e controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. Tale erronea designazione dell’interveniente nella presente causa non comporta tuttavia l’irricevibilità del ricorso, poiché quest’ultimo contiene elementi che consentono di individuare senza ambiguità l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e poiché, a seguito di una misura di organizzazione del procedimento del 25 settembre 2017, la Repubblica di Cipro ha segnalato di non avere obiezioni alla modifica di tale designazione. In un caso del genere, occorre considerare come interveniente quest’altra parte, benché il nome di quest’ultima non sia stato inizialmente menzionato nell’atto introduttivo del ricorso.

 Sul motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

20      A sostegno del ricorso, la Repubblica di Cipro fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, suddiviso in tre parti. In primo luogo, essa addebita alla commissione di ricorso di aver commesso un errore in sede di valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare avendo ritenuto a torto che il carattere distintivo intrinseco del marchio in parola fosse debole. In secondo luogo, essa ritiene che detta commissione abbia valutato in maniera erronea le somiglianze visive e concettuali dei segni in conflitto. In terzo luogo, essa sostiene che la stessa commissione è incorsa in errori nel concludere, al termine dell’analisi globale del rischio di confusione, che non sussisteva alcun rischio di confusione, in particolare a causa di un vizio nell’analisi degli elementi di prova.

21      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della Repubblica di Cipro.

22      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione quando, a causa della sua identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (UE) n. 2017/1001], per marchi anteriori si devono intendere i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio dell’Unione europea.

23      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

 Sul pubblico di riferimento

24      Secondo la giurisprudenza, il rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, fra due marchi in conflitto, non deve essere valutato in base a un confronto in astratto tra i segni in conflitto e i prodotti o servizi che essi designano. La valutazione di tale rischio deve piuttosto basarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento avrà dei suddetti segni, prodotti e servizi [v. sentenza del 2 ottobre 2015, The Tea Board/UAMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑624/13, EU:T:2015:743, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

25      Più in particolare, secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

26      Nella fattispecie occorre confermare, in quanto risultano fondate alla luce degli elementi del fascicolo, le conclusioni della commissione di ricorso, che figurano al punto 16 della decisione impugnata, per quanto riguarda il pubblico di riferimento rispetto ai prodotti di cui trattasi. Dato che il marchio anteriore è un marchio del Regno Unito, risulta che il pubblico di riferimento da prendere in considerazione è il pubblico del Regno Unito. I marchi in esame sono in sostanza registrati per prodotti identici, nella specie, del formaggio. Trattandosi di prodotti di consumo corrente, occorre considerare che essi si rivolgono al consumatore medio, che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2006, Castell del Remei/UAMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, non pubblicata, EU:T:2006:335, punto 46]. Nell’ambito dell’analisi contenuta nella sua decisione del 7 luglio 2014, la divisione di opposizione ha peraltro ritenuto che il livello di attenzione di detto pubblico era medio quando sceglieva tale tipo di prodotto, e detta decisione nonché la sua motivazione fanno parte del contesto in cui la decisione impugnata è stata adottata, sicché tale contesto è noto alla Repubblica di Cipro e consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità in merito alla fondatezza della valutazione del rischio di confusione [v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI – Lidl Stiftung (VITAL& FIT), T‑111/06, non pubblicata, EU:T:2007:352, punto 64]. Riguardo ai prodotti di cui trattasi, tali conclusioni, d’altronde non contestate dalle parti, risultano fondate.

 Sul confronto dei segni

27      La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tal proposito, il consumatore medio, di norma, percepisce un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli dettagli (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

28      La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a confrontarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43). È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale componente è atta a dominare da sola l’immagine di tale marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, di modo che tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili nell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43)

29      È alla luce di siffatte osservazioni che occorre esaminare se la commissione di ricorso ha concluso a giusto titolo per il debole carattere distintivo del marchio anteriore e ha correttamente confrontato i segni in conflitto.

–       Sulla prima parte, relativa alla valutazione asseritamente erronea del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore

30      Nella fattispecie, per quanto riguarda il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nei confronti del formaggio, la commissione di ricorso, in seguito ad un esame di cui ai punti da 18 a 25 della decisione impugnata, ha concluso, al punto 26 della stessa decisione, che era debole a causa del significato descrittivo di tale marchio, con la precisazione che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, detta commissione ha inoltre proceduto all’esame di un eventuale carattere distintivo accresciuto riconducile all’uso, per concludere, in definitiva, che questi non era stato dimostrato.

31      La Repubblica di Cipro, a titolo di osservazioni preliminari, illustra le conseguenze che chiede di trarre dalla natura dei marchi di certificazione del Regno Unito per quanto riguarda il carattere distintivo di siffatti marchi. Essa sostiene anzitutto che, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), i marchi nazionali di certificazione sono autorizzati nel diritto dell’Unione e pertanto deve essere conferita loro piena efficacia. In applicazione della direttiva di cui trattasi, la normativa del Regno Unito sui marchi, quale risulta dal Trade Marks Act 1994 (legge del Regno Unito sui marchi), integra la registrazione di siffatti marchi. In forza di quest’ultima, un marchio di certificazione sarebbe definito come atto a indicare che i prodotti o i servizi che esso designa sono certificati dal titolare del marchio e presentano determinate caratteristiche. In sostanza, la funzione distintiva dei marchi di certificazione dovrebbe essere intesa nel senso che essa consentirebbe di distinguere i prodotti di una determinata classe e conformi alle norme di certificazione, dai prodotti di un’altra classe. Non sarebbe inoltre necessario per il pubblico sapere che il marchio in questione è un marchio di certificazione, né che egli conosca l’identità dell’organismo di certificazione.

32      Secondo la Repubblica di Cipro, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, poiché i marchi di certificazione nazionale sono marchi registrati in uno Stato membro, essi possono essere posti a fondamento di un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea posteriore.

33      Per quanto riguarda la censura che essa formula riguardo alla decisione impugnata, la Repubblica di Cipro addebita anzitutto alla commissione di ricorso di aver applicato nella presente causa il ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza del 7 ottobre 2015, XAΛΛOYMI e HALLOUMI (T‑292/14 e T‑293/14, EU:T:2015:752), sebbene fossero diversi il pubblico di riferimento e la natura dei marchi di cui trattasi. Tale decisione riguarderebbe infatti due domande di registrazione di marchi denominativi dell’Unione europea, nella fattispecie XAΛΛOYMI e HALLOUMI, presentate dalla Repubblica di Cipro e respinte sulla base di un impedimento assoluto alla registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 2017/1001], in quanto descrittivi.

34      Infine, la Repubblica di Cipro cita due decisioni emesse nel Regno Unito dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria] che avvalorerebbero la sua interpretazione del carattere distintivo di un marchio di certificazione del Regno Unito. Gli elementi di prova da essa prodotti sottolineerebbero altresì il carattere distintivo del marchio anteriore e la percezione da parte del pubblico del Regno Unito del termine «halloumi» nel senso che distingue una classe di prodotti da un’altra classe di cui detto pubblico comprenderebbe le caratteristiche, in particolare gli ingredienti, nonché la provenienza.

35      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della Repubblica di Cipro.

36      La valutazione del carattere distintivo di un marchio riveste particolare importanza nei limiti in cui la valutazione del rischio di confusione è effettuata globalmente e che essa implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione [v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33], sicché detto rischio è tanto più elevato quanto più forte è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 18). Pertanto, un debole grado di carattere distintivo implica un grado di somiglianza tra i segni in conflitto o tra i prodotti e i servizi in questione più importante al fine di concludere per l’esistenza di un rischio di confusione. Di conseguenza, la sottovalutazione del carattere distintivo del marchio anteriore da parte della commissione di ricorso sarebbe idonea a viziare la decisione impugnata di un errore quanto alla valutazione del rischio di confusione.

37      Qualora un’opposizione sia fondata sull’esistenza di un marchio nazionale anteriore, le verifiche concernenti il grado di carattere distintivo di tale marchio hanno tuttavia dei limiti, poiché non possono portare alla constatazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti segnatamente all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, vale a dire l’assenza di carattere distintivo o il carattere puramente descrittivo di tale marchio. Pertanto, per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), letto congiuntamente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009, va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo a un marchio nazionale invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punti da 43 a 47).

38      Nella specie, sebbene il regolamento n. 207/2009, applicato dalla commissione di ricorso in sede di adozione della decisione impugnata, non contenesse disposizioni specifiche in merito alla tutela dei marchi di certificazione in quanto tali, come ricordato dal Tribunale nella sua giurisprudenza (sentenza del 7 ottobre 2015, XAΛΛOYMI e HALLOUMI, T‑292/14 e T‑293/14, EU:T:2015:752, punto 35), il regolamento n. 2017/1001, applicabile a decorrere dal 1oottobre 2017, contiene ora disposizioni relative ai marchi di certificazione dell’Unione europea da esso definiti, al suo articolo 83, paragrafo 1, come «idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati».

39      La registrazione dei marchi di certificazione è inoltre prevista dalla direttiva 2008/95. Gli Stati membri, al pari del Regno Unito con il Trade Marks Act 1994, hanno la facoltà di autorizzare la registrazione di siffatti marchi che costituiscono pertanto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n.o207/2009, «marchi registrati nello Stato membro», che possono essere invocati a fondamento di un procedimento di opposizione, alla stregua di quanto ha fatto la Repubblica di Cipro quando ha invocato il marchio anteriore.

40      Sebbene il marchio anteriore rientri nella categoria dei marchi registrati in uno Stato membro, va precisato, come rilevato dall’EUIPO, che il sistema dei marchi dell’Unione europea istituito dal regolamento n. 207/2009 è indipendente, autosufficiente ed autonomo rispetto a ogni sistema nazionale [sentenza del 5 dicembre 2000, Messe München/UAMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, punto 47]. Così, appare fondato prendere in considerazione il diritto nazionale in quanto consente di attestare la validità del marchio anteriore. Tuttavia, per quanto riguarda il carattere distintivo intrinseco di quest’ultimo, anche se, alla luce della sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punto 47), occorre riconoscere al termine «halloumi», registrato come marchio di certificazione nazionale, un certo carattere distintivo, ciò non implica che si debba riconoscergli, di per sé, un carattere distintivo di un livello tale da procurargli una protezione incondizionata che gli consente di opporsi a qualsiasi registrazione di marchio posteriore contenente tale termine.

41      Nel caso di specie, va ricordato che il Tribunale ha già dichiarato due volte che il termine «halloumi» era percepito dal pubblico, in particolare cipriota, nel senso che designa una specialità di formaggio di Cipro [v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI – Garmo (HELLIM), T‑534/10, EU:T:2012:292, punto 41, e del 7 ottobre 2015, XAΛΛOYMI e HALLOUMI, T‑292/14 e T‑293/14, EU:T:2015:752, punti 20 e 21]. Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si limita a constatare che, tenuto conto degli elementi di prova prodotti nella presente causa, le conclusioni alle quali il Tribunale è giunto in tali sentenze possono essere applicate al pubblico del Regno Unito.

42      Tale considerazione deve essere accettata. Infatti, nulla tra gli elementi di prova prodotti dalla Repubblica di Cipro dinanzi alla commissione di ricorso, quali analizzati ai punti 20 e 21 della decisione impugnata, contraddice tale constatazione. Tali elementi, costituiti in particolare da dati relativi ai volumi di vendita, agli sforzi in materia di promozione e di marketing, da estratti di riviste di cucina o da articoli di stampa, nonché da varie dichiarazioni scritte, riguardano il formaggio «halloumi» come specialità di formaggio di Cipro, ma senza che sia possibile collegare il termine «halloumi», utilizzato a titolo generico, ad un qualsivoglia marchio di certificazione, né ad un riferimento ad un formaggio certificato. Come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, risulta, alla luce dei vari elementi summenzionati, che tale termine è percepito dal pubblico del Regno Unito solo come il nome di un tipo di formaggio prodotto a Cipro e «la questione se un formaggio possa essere qualificato come “halloumi” dipende dalle sue caratteristiche e della sua composizione e non dal fatto che la persona che lo commercializza appartenga o meno ad un gruppo particolare di licenziatari».

43      Pertanto, il termine «halloumi» è direttamente compreso dal pubblico del Regno Unito nel senso che descrive le caratteristiche, o anche la provenienza del prodotto, e non come indicazione della sua qualità certificata, né come indicazione di tale qualità. Si deve pertanto constatare che il marchio anteriore, composto esclusivamente dal termine «halloumi», in quanto descrittivo delle caratteristiche e della provenienza del prodotto che esso designa, possiede solamente un debole carattere distintivo intrinseco e che non risulta dimostrata neppure l’esistenza di un carattere distintivo accresciuto.

44      L’argomento della Repubblica di Cipro relativo alla portata particolare che andrebbe riconosciuta al carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, tenuto conto della sua natura di marchio di certificazione, è inoltre inconferente e non può che essere respinto.

45      Infatti, anche supponendo che la funzione distintiva dei marchi di certificazione del Regno Unito debba essere intesa come la capacità di distinguere una classe di prodotti da un’altra classe, occorre rilevare, come sottolineato dall’EUIPO, che, alla luce degli elementi di prova presentati nel dibattimento dalla Repubblica di Cipro, non è stato dimostrato che il marchio anteriore, come marchio di certificazione del Regno Unito, sarebbe idoneo a costituire un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione. Orbene, una siffatta dimostrazione è condizione per l’esistenza di un rischio di confusione nelle condizioni specifiche dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tale constatazione, attinente al caso di specie, non consente tuttavia di escludere, riguardo ad un marchio di certificazione, che una certificazione della qualità, ad esempio della materia prima utilizzata, possa essere sufficiente per ritenere che tale marchio assolve alla sua funzione di indicazione d’origine poiché garantisce ai consumatori che i prodotti designati provengono da un’unica impresa, costituita dal titolare di detto marchio e dai suoi membri, sotto il cui controllo tali prodotti sono fabbricati e al quale può attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punti 49 e 50).

46      La questione se il rispetto effettivo, da parte del richiedente il marchio dell’Unione europea, delle caratteristiche garantite dal titolare del marchio di certificazione anteriore rientri nella funzione essenziale di detto marchio esula invece dall’ambito della tutela conferita dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Come fatto valere dall’EUIPO, tale questione è, tutt’al più, attinente all’uso di un marchio in quanto potrebbe pregiudicare la funzione essenziale di un marchio di certificazione e indurre il pubblico in errore sulla certificazione delle caratteristiche del prodotto.

47      Nel caso di specie, al pari della sentenza del 13 giugno 2012, HELLIM (T‑534/10, EU:T:2012:292, punti da 48 a 55), occorre constatare che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il marchio anteriore possedeva un carattere distintivo debole a causa del suo significato descrittivo.

48      Si deve pertanto respingere la prima parte in quanto infondata.

–       Sulla seconda parte, relativa alla valutazione asseritamente erronea della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto

49      In primo luogo, al fine di procedere al confronto dei segni in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale, occorre prima riesaminare gli elementi che compongono il marchio richiesto per determinarne l’elemento o gli elementi dominanti, sulla base degli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza, quali menzionati al precedente punto 27.

50      A tal proposito, occorre segnatamente ricordare che, per quanto riguarda un marchio complesso, non è escluso che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio siffatto possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata) e che tutte le altre sue componenti siano trascurabili nell’impressione complessiva da esso prodotta (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43).

51      Per quanto riguarda l’individuazione dell’elemento o degli elementi dominanti del marchio richiesto, va osservato che il segno è costituito dai termini «pallas» e «halloumi». Il termine «pallas» è scritto in bianco, in grassetto su fondo ovale di colore rosso che compone la parte superiore di tale segno. Quanto al termine «halloumi», anch’esso è scritto in bianco, in grassetto di dimensioni più piccole, sempre su fondo ovale e di colore rosso, posto a un livello inferiore pur ricoprendo leggermente il fondo di forma ovale contenente il termine «pallas».

52      In considerazione della configurazione grafica del marchio richiesto, risulta che il termine «pallas» sarà letto per primo dal pubblico di riferimento. Infatti, detto pubblico, di norma, presta maggiore attenzione all’inizio di un marchio che non alla sua fine [sentenze del 25 marzo 2009, L’Oréal/UAMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, EU:T:2009:81, punto 30, e del 13 maggio 2015, Deutsche Post/UAMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, non pubblicata, EU:T:2015:279, punto 42]. Pertanto, si deve rilevare che, in virtù della sua posizione e della sua collocazione nel marchio richiesto, tale pubblico presterà maggiore attenzione all’elemento costituito da detto termine, indipendentemente dal suo particolare significato per il medesimo. La commissione di ricorso ha quindi correttamente concluso, al punto 28 della decisione impugnata, che tale termine verrebbe percepito come l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto.

53      Ciò premesso, devono essere approvate le conclusioni della commissione di ricorso secondo cui, da un lato, l’elemento dominante del marchio richiesto è costituito dall’elemento «pallas» e, dall’altro, l’elemento «halloumi» svolge un ruolo secondario nella percezione del segno Pallas Halloumi da parte del pubblico di riferimento.

54      In secondo luogo, per quanto riguarda l’esame della somiglianza dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti da 27 a 31 della decisione impugnata, che la somiglianza visiva era debole, la somiglianza fonetica media e la somiglianza concettuale inesistente. Nell’ambito di tale valutazione, essa ha tenuto conto del grado di carattere distintivo nonché degli elementi dominanti dei segni di cui trattasi, nella fattispecie l’elemento «pallas», per quanto riguardava il marchio richiesto.

55      La Repubblica di Cipro sostiene nel ricorso che la somiglianza visiva dei segni in conflitto è totale, poiché il marchio anteriore viene interamente riprodotto come elemento visivo del marchio richiesto. Essa addebita inoltre alla commissione di ricorso di aver tenuto conto della stilizzazione grafica del marchio richiesto sebbene tale stilizzazione non sia rilevante in sede di comparazione con un marchio denominativo. La commissione di ricorso avrebbe altresì trascurato l’importanza dell’elemento «halloumi» nel marchio richiesto, sebbene fosse posto davanti all’elemento «pallas», nello stesso colore e in caratteri identici, sicché i due elementi che compongono quest’ultimo marchio sarebbero di pari importanza. Per la Repubblica di Cipro, tale somiglianza visiva sarebbe quindi elevata o perlomeno media.

56      Sul piano concettuale, la Repubblica di Cipro ribadisce l’argomento secondo cui il pubblico del Regno Unito comprenderebbe il marchio anteriore come idoneo a distinguere i prodotti di una classe da quelli di un’altra classe. Il marchio richiesto sarebbe dunque percepito dal pubblico di riferimento come composto, da un lato, dall’elemento denominativo «halloumi», che presenterebbe un elevato grado di somiglianza concettuale con il marchio anteriore e, dall’altro, dall’elemento denominativo «pallas» che designerebbe l’utilizzatore particolare autorizzato dal suo titolare a fare uso del marchio di certificazione rispettando le caratteristiche di tale classe di prodotti. La commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione le pratiche di mercato per quanto riguarda i marchi di certificazione e, in particolare, l’associazione abituale di un marchio di certificazione, quale HALLOUMI, con altri elementi, quale l’elemento «pallas», rinviando a un utilizzatore particolare che beneficia di un’autorizzazione d’uso concessa dal titolare di detto marchio.

57      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della Repubblica di Cipro.

58      In primo luogo, per quanto concerne il confronto visivo, occorre ricordare che nulla osta a che sia verificata l’esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica capace di dar luogo ad un’impressione visiva [v. sentenza del 4 maggio 2005, Chum/UAMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata].

59      Come menzionato al precedente punto 51, il marchio richiesto è un marchio figurativo composto dai termini «pallas» e «halloumi», scritto in grassetto e in bianco. Ogni termine è scritto all’interno di un fondo ovale rosso. Il termine «pallas» compare nel fondo ovale posto nella parte superiore del segno di cui trattasi e in caratteri di dimensioni superiori a quelle del termine «halloumi», anch’esso situato nel fondo ovale inferiore. Il marchio anteriore, quale marchio denominativo, è composto dal termine «halloumi».

60      Come menzionato al precedente punto 52, il pubblico di riferimento sarà indotto a prestare maggiore attenzione all’elemento «pallas» che risulta essere l’elemento dominante del marchio richiesto. Pertanto, l’argomento della Repubblica di Cipro secondo cui esisterebbe una somiglianza visiva totale dei segni in conflitto per il fatto che l’elemento costitutivo del marchio anteriore compare interamente nel marchio richiesto, non può essere accolto. Infatti, alla luce della giurisprudenza costante che ricorda la necessità di una valutazione globale dei diversi elementi che costituiscono i segni in conflitto, in particolare gli elementi dominanti e distintivi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata), si deve procedere al confronto visivo, tenendo conto del fatto che l’elemento «pallas» compone la parte superiore del segno, che d’altronde è di dimensioni superiori alla seconda, la quale, sebbene posta graficamente in primo piano, si trova tuttavia relegata in secondo piano nell’impressione visiva complessiva. Pertanto, occorre riconoscere una prima differenza significativa sul piano visivo, attinente all’assenza del termine «pallas» nel marchio anteriore.

61      Inoltre, il marchio richiesto contiene elementi figurativi, quali i due ovali rossi e una stilizzazione grafica particolare, che costituiscono una seconda differenza significativa tra i segni in conflitto. Occorre quindi necessariamente constatare che tali segni coincidono soltanto per l’elemento «halloumi». Si deve considerare che, con riferimento a tale elemento, a causa delle dimensioni dei suoi caratteri e della sua collocazione all’interno del marchio richiesto, il pubblico gli riconoscerà solo un’importanza secondaria.

62      La commissione di ricorso non è dunque incorsa in errori nel concludere, al punto 29 della decisione impugnata, per una debole somiglianza dei segni in conflitto sul piano visivo.

63      In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto fonetico, occorre rilevare che i segni in conflitto hanno in comune soltanto il termine «halloumi», posto in seconda posizione nel marchio richiesto. Esiste pertanto una differenza significativa tra tali segni, tenuto conto della presenza della parola «pallas» nel marchio richiesto.

64      Di conseguenza, occorre confermare la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza fonetica dei segni in conflitto è media. Inoltre, tale conclusione risulta non essere stata contestata dalle parti.

65      In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto sul piano concettuale, occorre respingere l’argomento della Repubblica di Cipro secondo cui la commissione di ricorso ha trascurato di prendere in considerazione la pratica degli utilizzatori del marchio anteriore, che consiste nell’associazione del termine «halloumi» e della denominazione commerciale dell’utilizzatore autorizzato a far uso di detto marchio. Infatti, come menzionato al precedente punto 42, il pubblico di riferimento percepisce il termine «halloumi» come indicazione di un tipo di formaggio prodotto a Cipro. Si deve quindi ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Cipro, che il termine «halloumi» possiede carattere descrittivo rispetto ai prodotti in esame. La sua menzione nel marchio richiesto non costituisce pertanto un elemento significativo sul piano concettuale. Infatti, non è stato dimostrato che il pubblico comprenda tale termine come un riferimento a un processo di certificazione al quale si sarebbe sottoposto l’utilizzatore del marchio.

66      Inoltre, nei limiti in cui il termine «pallas» non possiede un significato particolare per il pubblico di riferimento ed è estraneo al marchio anteriore, esso comporta una differenza significativa tra i segni in conflitto sul piano concettuale. Il pubblico di riferimento lo intenderà come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi.

67      Risulta pertanto che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore nel concludere per un’assenza di somiglianza dei segni in conflitto sul piano concettuale atta a dar luogo ad un rischio di confusione.

68      Ne consegue che la seconda parte deve essere respinta.

–       Sulla terza parte, relativa ad un errore nella valutazione globale del rischio di confusione

69      La decisione impugnata contiene la conclusione secondo cui, data la presenza nel marchio richiesto dell’elemento «pallas», le differenze tra i segni in conflitto sono sufficienti per accertare l’assenza di un rischio di confusione, tenuto conto del debole carattere distintivo del marchio anteriore, e ciò anche se i marchi in conflitto designano prodotti identici.

70      La Repubblica di Cipro fa valere che la valutazione del rischio di confusione da parte della commissione di ricorso è viziata in quanto quest’ultima ha effettuato un’analisi erronea del carattere distintivo del marchio anteriore al momento della comparazione dei segni in conflitto.

71      Inoltre, la Repubblica di Cipro fa valere che la commissione di ricorso non ha correttamente analizzato gli elementi di prova prodotti. Anzitutto, la commissione di ricorso avrebbe ritenuto a torto che nessun elemento di prova presentato avvalorasse l’affermazione secondo cui il pubblico percepiva il termine «halloumi» come un riferimento a una certificazione. Infatti, il diritto nazionale non richiederebbe che il pubblico percepisca il marchio anteriore come un riferimento di tal genere o che si sia effettivamente provveduto ad una qualsivoglia certificazione. L’unico requisito del diritto nazionale sarebbe che il pubblico percepisca il segno di cui trattasi nel senso che distingue una classe di prodotti che presentano caratteristiche uniformi da quelli di un’altra classe.

72      Il diritto nazionale, poi, non richiederebbe neppure che un marchio specifichi di essere un marchio di certificazione, in particolare sull’imballaggio dei prodotti. Non vi sarebbe neppure alcun requisito per quanto riguarda la conoscenza, da parte del pubblico, dell’organismo di certificazione titolare di siffatto marchio.

73      Infine, la Repubblica di Cipro afferma che la commissione di ricorso ha ritenuto a torto che le azioni volte al rispetto delle norme di certificazione, al fine di evitare che il loro carattere distintivo non si trovasse sminuito da un uso per prodotti al di fuori del loro ambito di applicazione, sarebbero prive di incidenza sulla percezione del segno da parte del pubblico. Il fatto che le altre parti non producano alcun elemento volto a dimostrare che terzi utilizzano il termine «halloumi» per un uso diverso da quello consistente nel designare prodotti conformi alle norme di certificazione giustificherebbe di ritenere che il marchio anteriore possiede carattere distintivo quale marchio di certificazione del Regno Unito.

74      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della Repubblica di Cipro.

75      La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza dei fattori presi in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e di quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 74].

76      Come emerge dal considerando 8 del regolamento n. 207/2009 (divenuto considerando 11 del regolamento n. 2017/1001), la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori tra cui, in particolare, la conoscenza presso il pubblico del marchio sul mercato di cui trattasi. Poiché il rischio di confusione è tanto più ampio quanto più si rivela importante il carattere distintivo del marchio, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, intrinsecamente o a motivo della loro conoscenza presso il pubblico, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi con minore carattere distintivo (v. per analogia, sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 24; del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 18, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punto 20).

77      Peraltro, il riconoscimento di un carattere distintivo debole del marchio anteriore non impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione. Infatti, sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori coinvolti in tale valutazione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenze del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 aprile 2011, Sociedad Agricola Requingua/UAMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non pubblicata, EU:T:2011:174, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].

78      In primo luogo, va ricordato che è stato rilevato che i segni in conflitto presentavano una debole somiglianza sul piano visivo e una somiglianza media sul piano fonetico. Sul piano concettuale, il pubblico percepisce il termine «halloumi» come l’indicazione di un tipo di formaggio in ciascuno dei segni in conflitto. A tale riguardo, si deve constatare, come hanno fatto successivamente la divisione di opposizione e la commissione di ricorso, che tali segni sono simili solo per quanto riguarda l’elemento descrittivo «halloumi». Risulta pertanto che la somiglianza dei segni in conflitto non è sufficiente per controbilanciare le rispettive differenze. I segni in conflitto hanno quindi solo una debole somiglianza.

79      In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore, è stato stabilito al precedente punto 47 che esso era debole a causa del significato descrittivo di tale marchio agli occhi del pubblico di riferimento.

80      Non può neppure essere accolto l’argomento della Repubblica di Cipro secondo cui la particolare natura del marchio anteriore non è stata presa in considerazione in sede di valutazione del suo carattere distintivo da parte della commissione di ricorso. Infatti, la Repubblica di Cipro, a sostegno di tale argomento, richiama due decisioni derivanti dalla giurisprudenza nazionale da cui trae la conclusione che il carattere distintivo di un marchio di certificazione nazionale consiste nella sua capacità di essere percepito dal pubblico nel senso che differenzia una classe di prodotti da un’altra classe di prodotti (v. punto 34 supra). Nondimeno, come rilevato ai precedenti punti 40 e 45, tale concezione del carattere distintivo del marchio anteriore non è pertinente e, nella fattispecie, è stato al contrario accertato che il pubblico di riferimento non percepirebbe tale marchio come indicazione di una qualsivoglia certificazione.

81      Inoltre, per quanto riguarda la presa in considerazione della giurisprudenza nazionale invocata dalla Repubblica di Cipro, al precedente punto 40 è stato sottolineato che il regime dei marchi dell’Unione europea era un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale. L’interpretazione che la Repubblica di Cipro intende operare delle decisioni pronunciate dai giudici nazionali, di conseguenza, non è pertinente nel caso di specie.

82      In terzo luogo, come menzionato al precedente punto 77, occorre nondimeno ricordare che, anche in presenza di un marchio anteriore di carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione, segnatamente quando i prodotti di cui trattasi sono identici e i segni in conflitto sono simili.

83      Tuttavia, sebbene, nel caso di specie, i prodotti in esame siano identici, a causa del debole carattere distintivo del marchio anteriore e del suo significato descrittivo, la mera identità di tali prodotti e la somiglianza dei segni in conflitto dovuti alla presenza comune del termine di natura descrittiva «halloumi» non sono sufficienti per creare un rischio di confusione.

84      Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente concluso per l’assenza di un rischio di confusione.

85      Pertanto, occorre respingere la terza parte e, di conseguenza, il motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sicché il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

87      La Repubblica di Cipro, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.

Prek

Schalin

Costeira

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2018.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.