Language of document : ECLI:EU:T:2018:133

Causa T‑824/16

Kiosked Oy Ab

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo K – Marchio Benelux figurativo anteriore K – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2018

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi K

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Identità tra il segno e il marchio – Nozione – Segno che riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio, o che, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Identità concettuale tra i segni che rinviano alla stessa lettera dell’alfabeto

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 32, 69)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 72, 73)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43, 49, 67, 70, 71, 74, 82‑85)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50, 80)

5.      Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti.

In contrasto con la nozione di somiglianza, la nozione d’identità implica, in linea di principio, che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi. Tuttavia, poiché, da un lato, la percezione dell’identità deve essere valutata con riguardo a un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto e, dall’altro, la percezione dell’identità non è il risultato di un confronto diretto di tutte le caratteristiche degli elementi raffrontati, la presenza di differenze insignificanti che possono passare inosservate agli occhi di un consumatore medio non esclude l’esistenza di un’identità tra i segni da confrontare. Infatti, un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio, o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.

(v. punti 56, 57)

6.      Riguardo al confronto concettuale di due marchi costituiti dalla stessa e unica lettera, va rilevato che la rappresentazione grafica di una lettera, nella mente del pubblico di riferimento, può ricordare un’entità ben distinta, vale a dire un fonema particolare. In tal senso, una lettera rinvia a un concetto. Ne consegue che può esistere un’identità concettuale tra segni quando questi ultimi rinviano alla stessa lettera dell’alfabeto.

(v. punti 66, 67)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 79)