Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 maggio 2018 – Netflix International e Netflix / Commissione
(causa T‑818/16)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Produzione di effetti mediante atti adottati dalle autorità nazionali – Atti che costituiscono misure di esecuzione
(Art. 263, comma 4, TFUE e 267 TFUE)
(v. punti 27‑30, 33‑36)
2. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato
(Art. 19, § 1, TUE; art. 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1)
(v. punti 38‑41)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno – Ricorso di un operatore economico che opera nel mercato interessato, ma che non dimostra una lesione sostanziale della propria posizione su tale mercato – Irricevibilità
(Art. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 52‑63)
4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti – Partecipazione alla fase preliminare di esame dell’aiuto – Caratteristica insufficiente per contestare la fondatezza della decisione
(Art. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 66‑68)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63) |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Filmförderungsanstalt. |
3) | | La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento. |
2) | | Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Filmförderungsanstalt. |
3) | | La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento. |
4) | | La Netflix International, la Netflix, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento. |
3) | | La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento. |
4) | | La Netflix International, la Netflix, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento. |
4) | | La Netflix International, la Netflix, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento. |