Language of document : ECLI:EU:T:2018:274





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 maggio 2018 – Netflix International e Netflix / Commissione

(causa T818/16)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Produzione di effetti mediante atti adottati dalle autorità nazionali – Atti che costituiscono misure di esecuzione

(Art. 263, comma 4, TFUE e 267 TFUE)

(v. punti 2730, 3336)

2.      Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato

(Art. 19, § 1, TUE; art. 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1)

(v. punti 38‑41)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno – Ricorso di un operatore economico che opera nel mercato interessato, ma che non dimostra una lesione sostanziale della propria posizione su tale mercato – Irricevibilità

(Art. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 5263)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti – Partecipazione alla fase preliminare di esame dell’aiuto – Caratteristica insufficiente per contestare la fondatezza della decisione

(Art. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 6668)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Filmförderungsanstalt.

3)

La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Filmförderungsanstalt.

3)

La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.

4)

La Netflix International, la Netflix, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

3)

La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.

4)

La Netflix International, la Netflix, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

4)

La Netflix International, la Netflix, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.