Language of document : ECLI:EU:T:2018:482

Causa T825/16

Repubblica di Cipro

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Pallas Halloumi – Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2018

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Carattere distintivo o notorio del marchio anteriore – Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Pallas Halloumi e marchio denominativo HALLOUMI

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

8.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati.

La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Come emerge dal considerando 8 del regolamento n. 207/2009 sul marchio [dell’Unione europea] (divenuto considerando 11 del regolamento 2017/1001), la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori tra cui, in particolare, la conoscenza presso il pubblico del marchio sul mercato di cui trattasi. Poiché il rischio di confusione è tanto più ampio quanto più si rivela importante il carattere distintivo del marchio, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, intrinsecamente o a motivo della loro conoscenza presso il pubblico, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi con minore carattere distintivo.

(v. punti 23, 75, 76)

2.      Il rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio [dell’Unione europea], fra due marchi in conflitto, non deve essere valutato in base a un confronto in astratto tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi che essi designano. La valutazione di tale rischio deve piuttosto basarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento avrà dei suddetti segni, prodotti e servizi.

Più in particolare, secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

(v. punti 24, 25)

3.      La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tal proposito, il consumatore medio, di norma, percepisce un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli dettagli.

La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a confrontarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. Solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante. È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale componente è atta a dominare da sola l’immagine di tale marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, di modo che tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili nell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo.

(v. punti 27, 28)

4.      La valutazione del carattere distintivo di un marchio riveste particolare importanza nei limiti in cui la valutazione del rischio di confusione è effettuata globalmente ed essa implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, sicché detto rischio è tanto più elevato quanto più forte è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, un debole grado di carattere distintivo implica un grado di somiglianza tra i segni in conflitto o tra i prodotti e i servizi in questione più importante al fine di concludere per l’esistenza di un rischio di confusione.

Qualora un’opposizione sia fondata sull’esistenza di un marchio nazionale anteriore, le verifiche concernenti il grado di carattere distintivo di tale marchio hanno tuttavia dei limiti, poiché non possono portare alla constatazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti segnatamente all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio [dell’Unione europea], vale a dire l’assenza di carattere distintivo o il carattere puramente descrittivo di tale marchio. Pertanto, per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), letto congiuntamente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009, va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo a un marchio nazionale invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea.

(v. punti 36, 37)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41‑43, 47, 51‑53, 59‑68, 83, 84)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 50)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 58)

8.      Il riconoscimento di un carattere distintivo debole del marchio anteriore non impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione. Infatti, sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori coinvolti in tale valutazione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore a carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(v. punto 77)