Language of document : ECLI:EU:T:2024:297

Causa T555/22

Repubblica francese

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2024

«Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori ed esperti nei settori dell’industria della difesa e dello spazio – Limitazione della scelta della lingua 2 all’inglese – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità»

Funzionari – Concorsi – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità – Onere della prova

[Carta dei diritti fondamentali, artt. 21, § 1, e 22; Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, § 1, 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1]

(v. punti 23‑29, 3539, 65‑69, 72, 88, 89)

Sintesi

Investito di un ricorso presentato dalla Repubblica francese, sostenuta da altri tre Stati membri intervenuti nel procedimento, vale a dire il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana, il Tribunale annulla il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22. Detto concorso era diretto alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori e di esperti nei settori dell’industria della difesa e dello spazio all’interno della Commissione. In occasione di tale ricorso, il Tribunale si pronuncia per la prima volta sulla legittimità di un regime linguistico di un concorso generale che limita la scelta della seconda lingua di detto concorso a una sola lingua ufficiale dell’Unione (l’inglese) e prevede che tutte le prove decisive di detto concorso siano svolte soltanto in tale lingua.

Nel caso di specie, la Repubblica francese sosteneva che il bando di concorso di cui trattasi violava l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), alla luce degli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europei, relativi, rispettivamente, al principio di non discriminazione e al rispetto della diversità linguistica. La ricorrente spiegava che, tenuto conto dell’uso e dell’utilità delle lingue ufficiali dell’Unione diverse dall’inglese all’interno della Commissione, in particolare il francese, il motivo vertente sulla necessità che le persone assunte siano immediatamente operative non poteva giustificare una siffatta limitazione, poiché essa non rispondeva alle reali esigenze del servizio. La ricorrente aggiungeva che, in ogni caso, la Commissione non aveva dimostrato il carattere proporzionato di detta discriminazione.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale osserva che la limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue, con esclusione delle altre lingue ufficiali, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata in forza dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto. Infatti, alcuni potenziali candidati che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate sono favoriti, in quanto essi possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre altri, che non possiedono tale conoscenza linguistica, ne sono esclusi.

L’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) allorché quest’ultimo esercita poteri che gli sono affidati da dette istituzioni, incontra quindi i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto. Pertanto, le differenze di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio. Inoltre, qualsiasi condizione relativa a conoscenze linguistiche specifiche deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità.

Una discriminazione fondata sulla lingua può infatti essere giustificata dall’interesse del servizio a disporre di funzionari che padroneggiano la lingua utilizzata o le lingue utilizzate per il servizio di cui trattasi così da essere immediatamente operativi. Tuttavia, spetta all’istituzione che limita il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che una tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare, che essa è proporzionata a tali esigenze e che è fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili. Il Tribunale, dal canto suo, deve effettuare un esame in concreto del carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione alla luce delle suddette esigenze.

In un primo momento, per quanto attiene alla giustificazione oggettiva della limitazione linguistica in ragione delle reali esigenze del servizio, una siffatta limitazione deve riferirsi alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. In altre parole, compete alla Commissione dimostrare che le funzioni descritte nel bando di concorso richiedono, di per sé, una padronanza dell’inglese a livello B2. Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione non collega la necessità che le persone assunte dispongano di una conoscenza della lingua inglese di livello B2 tale da consentire loro di essere immediatamente operative alle funzioni particolari che dette persone saranno chiamate a svolgere, ma al solo fatto che esse dovranno esercitare tali funzioni all’interno di servizi nei quali il personale attuale utilizza principalmente l’inglese per l’espletamento di tali funzioni. Una siffatta argomentazione, che equivale unicamente a dire che le funzioni devono essere esercitate in inglese perché lo sono già in tale lingua, non può, in linea di principio, dimostrare che la limitazione linguistica controversa è idonea a soddisfare reali esigenze di servizio relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. Inoltre, l’esistenza di un asserito «dato di fatto» non è coerente con la situazione di un servizio che è di recente creazione e si trova, all’atto della pubblicazione del bando di concorso, in piena fase di acquisizione del suo personale. In ogni caso, il Tribunale osserva che l’argomento della Commissione non è adeguatamente corroborato dalla documentazione a tal fine prodotta. Ne consegue che la Commissione non dimostra che la limitazione linguistica fosse giustificata.

In un secondo momento, per quanto attiene alla proporzionalità della limitazione linguistica, spetta alle istituzioni effettuare un bilanciamento tra l’obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero delle lingue dei concorsi e le possibilità di apprendimento da parte dei funzionari assunti, all’interno delle istituzioni, delle lingue necessarie all’interesse del servizio. Non avendo provveduto a compiere un tale bilanciamento, la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che la limitazione linguistica controversa fosse proporzionata alle esigenze del servizio.