Causa T-117/02
Grupo El Prado Cervera, SL
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CHUFAFIT — Marchi nazionali anteriori denominativo e figurativo CHUFI — Rischio di confusione — Rischio di associazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio complesso comprendente un elemento descrittivo dei prodotti di cui trattasi — Percezione di tale elemento da parte del pubblico interessato in quanto tale e non come elemento che permette di distinguere l’origine commerciale dei prodotti
[Regolamento(CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo «CHUFAFIT» e marchio denominativo e figurativo comprendente il vocabolo «CHUFI»
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. In sede di valutazione di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre tener conto del fatto che, in generale, il pubblico interessato non considererà un elemento descrittivo dei prodotti designati da un marchio complesso come l’elemento distintivo e dominante dell’impressione d’insieme che tale marchio produce, che consente di distinguere l’origine commerciale dei prodotti considerati.
(v. punti 51, 53)
2. Per il pubblico spagnolo non vi è rischio di confusione tra, da una parte, il segno denominativo CHUFAFIT, la cui registrazione in quanto marchio comunitario è richiesta per «frutta secca trattata» e «noci fresche» rientranti nelle classi 29 e 31 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e, dall’altra, il marchio denominativo CHUFI e il marchio figurativo comprendente lo stesso elemento denominativo, registrati anteriormente in Spagna per designare una gamma di prodotti rientranti nelle medesime classi del detto accordo, in quanto, anche se i prodotti contrassegnati dai segni in conflitto sono identici, la differenza visiva e fonetica tra i detti segni sono sufficienti per escludere l’esistenza di tale rischio, cosicché non ricorre una delle condizioni per applicare l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
(v. punti 54, 60)