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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della ASM Brescia S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 giugno 2003

    (causa T-189/03)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 2 giugno 2003, la ASM Brescia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Capelli, Francesca Vitale e Massimiliano Valcada, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-nel merito, in via principale, annullare l'articolo 2 della decisione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2000 pubblicata in GUCE L n. 11 del 24.03.2003 con cui la Commissione europea ha dichiarato aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune le misure adottate dalla Repubblica italiana mediante l'art. 3 comma 70 della L. n. 549 del 28 dicembre 1995 e l'articolo 66 comma 14 del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993 comportanti l'esenzione dall'imposta sul reddito a favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della L. n. 142/90 dell'8 giugno 1990

- nel merito, subordine, annullare l'art. 3 della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2000 pubblicata in GUCE L. n. 77 del 24.03.2003 con cui la Commissione europea ha ordinato alla repubblica italiana di recuperare l'aiuto anche presso la ricorrente

- condannare la Commissione europea alla rifusione delle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, l'ex Azienda Municipalizzata di Brescia, si rivolge contro la decisione della Commissione del 5 giugno 20021, che ha considerato aiuto di Stato, ed ordinato il ricupero delle somme corrispondenti, l'esenzione triennale (1997-1999) dall'imposta sul reddito, prevista dalla normativa italiana a favore delle aziende ex municipalizzate che si fossero trasformate in società per azioni a prevalente capitale pubblico.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere che:

- Nella decisione impugnata la Convenuta sembra aver condotto la sua analisi trascurando completamente le peculiarità proprie del settore dei servizi pubblici, cioè quella di assicurare alla collettività alcune prestazioni minime ritenute di fondamentale importanza.

- La decisione impugnata ignora che negli anni cui si riferisce la presente indagine, nei settori riguardanti l'erogazione dei servizi pubblici erano presenti situazioni di monopolio legale o di fatto, in grado di escludere un mercato aperto alla concorrenza. Infatti, la Commissione avrebbe soltanto postulato, senza dimostrarne i presupposti, la presenza di un mercato aperto alla concorrenza. A questo riguardo, ci sarebbe d'altra parte da constatare una violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la Convenuta ha ritenuta violata la concorrenza per un unico motivo: il presunto pregiudizio subito dalle imprese non beneficiarie delle misure oggetto della normativa qui considerata, nell'ipotesi in cui le stesse fossero entrate in gara con le imprese beneficiarie.

- Nella misura in cui l'indagine è stata aperta solo ed esclusivamente per il mercato dei servizi pubblici locali dove veniva postulata l'esistenza di un mercato concorrenziale, la decisione finale non poteva valutare l'incidenza delle misure su altri mercati che non sono stati oggetto della decisione di avvio del procedimento. In conclusione, non sarebbe possibile qualificare le misure di quibus come aiuti incompatibili perché le imprese avrebbero potuto, in astratto, operare su mercati diversi da quello dei servizi pubblici locali, unico veramente sottoposto all'indagine formale.

- La norma che limita la cd. "moratoria fiscale" a solo tre anni non istituisce alcun aiuto di Stato nuovo, ma si limita a modificare una disciplina fiscale applicabile ad una categoria determinata di soggetti fin dal 1925.

- Nel caso in cui il Tribunale ritenesse di essere in presenza di un aiuto di Stato, questo dovrebbe, in conformità con l'articolo 87, terzo paragrafo, lett. c) del Trattato, essere dichiarato compatibile col mercato comune in quanto le misure sono inerenti alla natura e/o struttura generale del sistema di riferimento. In effetti, una trasformazione del sistema generale dei servizi pubblici locali non poteva essere coronata di alcun successo se non si fosse assicurata alle società che dovevano trasformarsi la possibilità di prendere gradamente conoscenza dei meccanismi che regolano il diritto privato.

Nel suo ricorso l'attrice fa anche valere la violazione dell'articolo 86, secondo paragrafo, del Trattato, in quanto la decisione ha considerato che questa disposizione non poteva essere applicata alle misure in esame.

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1 - Decisione n. 2003/193/CE, relativa all'aiuto alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GUCE L 77, del 24 marzo 2003, p. 21).