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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Atlantean Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 giugno 2003,

    (causa T-192/03)

    (lingua processuale: l'inglese)

Il 3 giugno 2003 la Atlantean Limited, Donegal, Irlanda, rappresentata dai sigg. A. Hussey, Solicitor, G. Hogen, Senior Counsel, e E. Regan, Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, nella parte in cui respinge la richiesta inoltrata dall'Irlanda, con riferimento al peschereccio MFV Atlantean, di aumentare gli obiettivi di capacità dei "POP IV" per ragioni di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, come disposto dall'allegato II di tale decisione.

(Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha sostituito il proprio peschereccio con uno nuovo, il MFV Atlantean. Questo peschereccio è stato ordinato nel 1997 e consegnato nel 1999. Esso era caratterizzato da miglioramenti quanto alla sicurezza che hanno dato luogo a un aumento della capacità di stazza lorda. La ricorrente ha fatto riferimento, sotto questo profilo, all'art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CEE 1 relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitaria, nel periodo dal 1( gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento. Tale articolo dispone che gli aumenti di capacità risultanti unicamente da miglioramenti della sicurezza giustificano, caso per caso, un identico aumento degli obiettivi dei segmenti di flotta, allorché questi non aumentano lo sforzo di pesca dei pescherecci in questione.

La richiesta di un aumento della capacità della ricorrente, presentata dall'Irlanda alla Commissione europea, è stata respinta con la decisione impugnata.

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di fatto. Secondo la ricorrente, l'aumento di capacità è conforme alle disposizioni dell'art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CEE ed è pertanto ammissibile.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato il principio di certezza del diritto, il legittimo affidamento della ricorrente nonché il principio di non retroattività. Secondo la ricorrente, la Commissione ha applicato criteri che non erano in vigore all'epoca in cui era stato ordinato il peschereccio sostitutivo, o all'epoca in cui la richiesta di aumento della capacità è stata presentata alla Commissione.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione aveva preso in considerazione la natura delle richieste di aumento prima di adottare i detti criteri e applicato criteri discriminatori nei suoi confronti. La ricorrente sostiene che l'eccezione disposta per le imbarcazioni perdute in mare e che consente un aumento di stazza per quanto riguarda queste nuove imbarcazioni costituisce una discriminazione ingiustificata.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, ha omesso di motivare adeguatamente e ha leso i diritti di difesa della ricorrente.

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1 - (GU L 175, pag. 27.