Language of document : ECLI:EU:C:2024:296

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate l’11 aprile 2024 (1)

Causa C579/22 P

Anglo Austrian AAB AG, in liquidazione

contro

Banca centrale europea (BCE),

Belegging-Maatschappij “FarEast” BV

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Direttiva 2013/36/UE – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla Banca centrale europea (BCE) – Decisione di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Interpretazione del diritto nazionale»






I.      Introduzione

1.        Il meccanismo di vigilanza unico (in prosieguo: l’«MVU») (2) è il primo pilastro dell’Unione bancaria, istituito nel 2014 (3) in risposta alla crisi finanziaria. Il suo scopo è «assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell’Unione e dei singoli Stati membri partecipanti e l’unità e l’integrità del mercato interno» (4).

2.        In sintesi, la vigilanza prudenziale è esercitata dalla Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE»), assistita dalle autorità nazionali competenti (5) conformemente alla ripartizione dei compiti prevista dall’articolo 6 del regolamento MVU (6).

3.        L’organizzazione dell’MVU è in una certa misura «speciale» rispetto al funzionamento della maggior parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione (7). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU, la BCE «applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni».

4.        Tale disposizione è al centro della presente impugnazione. La Anglo Austrian AAB AG, già Anglo Austrian AAB Bank AG (in prosieguo: la «AAB Bank»), ricorrente nel presente procedimento, era un ente creditizio meno significativo stabilito in Austria. Dopo che la BCE ha revocato l’autorizzazione a detto ente creditizio, la ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale sostenendo che la BCE le aveva revocato l’autorizzazione senza che ricorressero i necessari presupposti stabiliti dal diritto dell’Unione, come recepito nel diritto austriaco.

5.        Il Tribunale ha respinto tale ricorso con sentenza del 22 giugno 2022, Anglo Austrian AAB e Belegging‑Maatschappij “Far‑East”/BCE (T‑797/19, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:389). La ricorrente nel presente procedimento sostiene, tra l’altro, che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il diritto nazionale.

II.    Diritto nazionale pertinente

6.        Nell’impugnazione in esame rilevano due leggi austriache. In primo luogo, il Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (legge bancaria; in prosieguo: il «BWG») e, in secondo luogo, il Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nei mercati finanziari; in prosieguo: il «FM‑GwG»).

7.        L’articolo 39 del BWG è intitolato «Obblighi generali di diligenza dovuta». I paragrafi 2 e 2b di detto articolo dispongono quanto segue:

«(2)      Gli enti creditizi e le imprese responsabili ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, devono disporre di procedure amministrative, contabili e di controllo per l’individuazione, la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi bancari e dei rischi connessi alle attività bancarie, compresi quelli derivanti dal loro ambiente macroeconomico, che tengano conto della fase del ciclo economico pertinente, del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché delle loro politiche e prassi di remunerazione, e siano adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dell’attività bancaria svolta. Le procedure amministrative, contabili e di controllo devono coprire, quanto più possibile, anche i rischi bancari e operativi, nonché i rischi derivanti dalle politiche e prassi di remunerazione che potrebbero sorgere. La struttura organizzativa e le procedure amministrative, contabili e di controllo devono essere documentate in forma scritta e in modo comprensibile. La struttura organizzativa deve prevenire i conflitti di interesse e di competenza attraverso delimitazioni organizzative e procedurali adeguate alle attività. L’adeguatezza di tali procedure e la loro applicazione devono essere riesaminate dall’unità di controllo interno almeno una volta all’anno.

(…)

(2b)      Le procedure di cui al paragrafo 2 devono prendere in considerazione, in particolare:

1.      il rischio di credito e di inadempimento della controparte;

2.      il rischio di concentrazione;

3.      il rischio di mercato;

4.      il rischio di leva finanziaria eccessiva;

5.      il rischio operativo;

6.      il rischio di cartolarizzazione;

7.      il rischio di liquidità;

8.      il rischio di tasso d’interesse da operazioni non già coperte dal punto 3;

9.      il rischio residuo delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;

10.      l’ubicazione delle esposizioni al rischio dell’ente creditizio;

11.      il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

12.      il rischio derivante dal modello economico dell’ente, tenendo conto dell’impatto delle strategie di diversificazione;

13.      i risultati delle prove di stress per gli enti che applicano metodi interni; e

14.      i dispositivi di revisione contabile e di controllo degli enti creditizi e dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, la loro cultura d’impresa e la capacità dell’organo di gestione di adempiere i propri obblighi».

8.        L’articolo 70, paragrafo 4, del BWG disciplina i poteri di vigilanza del Finanzmarktaufsichtsbehörde (autorità austriaca di vigilanza dei mercati finanziari; in prosieguo: la «FMA») e precisa che, qualora un ente creditizio violi le disposizioni del BWG o di altre normative ivi elencate (8), la FMA deve:

«1.      ordinare all’ente creditizio, alla società di partecipazione finanziaria, alla società di partecipazione finanziaria mista o alla società di partecipazione mista, a pena di sanzione, di ripristinare la situazione di legalità entro un termine congruo in considerazione delle circostanze del caso;

2.      in caso di reiterazione o continuazione della violazione, vietare ai dirigenti di gestire la società in tutto o in parte, salvo che ciò risulti sproporzionato in considerazione della natura e della gravità della violazione, e si possa prevedere il ripristino della situazione di legalità mediante l’adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi del punto 1; in tal caso, la prima sanzione amministrativa imposta deve essere eseguita e l’ordine deve essere reiterato a pena di una sanzione amministrativa più elevata;

3.      revocare l’autorizzazione di un ente creditizio nei casi in cui altri provvedimenti ai sensi della presente legge federale non possono garantire il funzionamento dell’ente creditizio. (…)».

9.        Per quanto riguarda il FM‑GwG, l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso dispone che, «[i]n caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del [FM‑GwG], la FMA può (…) revocare l’autorizzazione da essa rilasciata (...)».

10.      Infine, l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM‑GwG traspone le disposizioni relative alla lotta al riciclaggio della direttiva 2005/60/CE (9) e rinvia, in particolare, alle violazioni gravi, ripetute o sistematiche dell’articolo 6, paragrafi 1, da 2 a 4, 6 e 7, dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’articolo 9, dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del FM‑GwG.

III. Fatti che hanno condotto al procedimento dinanzi al Tribunale

11.      I fatti rilevanti ai fini dell’impugnazione in esame possono essere riassunti nei termini seguenti.

12.      La AAB Bank, ricorrente, era un ente creditizio meno significativo stabilito in Austria. La Belegging‑Maatschappij “Far‑East” BV (in prosieguo: l’«azionista») è una società di partecipazione finanziaria che deteneva il 99.99% delle azioni della AAB Bank.

13.      Il 26 aprile 2019 la FMA ha presentato alla BCE un progetto di decisione diretto a revocare l’autorizzazione della AAB Bank come ente creditizio, conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU (10).

14.      Con decisione del 14 novembre 2019, la BCE ha revocato alla AAB Bank la sua autorizzazione come ente creditizio con effetto dalla data di notifica di tale decisione.

15.      La BCE ha considerato che, sulla base delle constatazioni della FMA relative all’inosservanza continuata e ripetuta dei requisiti riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di quelli riguardanti la governance interna da parte della AAB Bank, quest’ultima non era idonea a garantire una sana gestione dei suoi rischi.

16.      Pertanto, la BCE ha considerato che i criteri che giustificavano la revoca dell’autorizzazione della AAB Bank per l’accesso alle attività di ente creditizio, previsti all’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36 (11) e recepiti nel diritto austriaco, erano soddisfatti, dal momento che quest’ultima aveva commesso violazioni dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o), di tale direttiva come recepita nell’ordinamento austriaco, e che detta revoca era proporzionata.

17.      Inoltre, la BCE ha rifiutato di sospendere gli effetti della decisione contestata per un periodo di trenta giorni per il motivo che le osservazioni della AAB Bank non erano tali da mettere in dubbio la legittimità di detta decisione, che quest’ultima non poteva causare un danno irreparabile e che l’interesse pubblico diretto a tutelare i depositanti, gli investitori e gli altri partner della AAB Bank nonché la stabilità del sistema finanziario giustificavano l’applicazione immediata della decisione.

IV.    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2019, la ABB Bank e l’azionista hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata.

19.      Il Tribunale, seguendo la sentenza della Corte nella causa BCE e a./Trasta Komercbanka (12), ha dichiarato irricevibile il ricorso dell’azionista e ha integralmente respinto nel merito il ricorso della AAB Bank.

V.      Procedimento dinanzi alla Corte

20.      Con la sua impugnazione proposta il 1º settembre 2022, la AAB Bank chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione del 14 novembre 2019 con cui la BCE ha revocato alla ricorrente l’autorizzazione come ente creditizio;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale nei limiti in cui la Corte non si ritenga in grado di statuire nel merito della controversia; e

–        condannare la BCE alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

21.      La BCE chiede che la Corte voglia:

–         respingere integralmente l’impugnazione; e

–        condannare la ricorrente alle spese.

22.      L’azionista è intervenuta a sostegno della ricorrente.

VI.    Analisi

23.      La ricorrente deduce sette motivi di impugnazione.

24.      Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha oltrepassato i limiti della sua competenza, ha violato il diritto dell’Unione e ha snaturato i fatti. Con il secondo motivo si sostiene che il Tribunale ha riconosciuto illegittimamente la competenza della BCE in materia di riciclaggio di denaro. Con il terzo motivo si sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente il diritto dell’Unione e il diritto nazionale e, in ogni caso, ha snaturato i fatti. Con il quarto motivo si addebita al Tribunale un errore nell’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36 e del diritto nazionale. Con il quinto motivo si sostiene che il Tribunale ha omesso di esaminare gli argomenti relativi al principio di proporzionalità. Con il sesto motivo si sostiene che il Tribunale ha violato i diritti di difesa della ricorrente. Infine, con il settimo motivo si addebita al Tribunale errori procedurali che avrebbero leso gli interessi della ricorrente.

25.      Nel prosieguo, dal momento che le questioni relative al ruolo corretto e alla corretta interpretazione del diritto nazionale sono presenti trasversalmente in molti dei motivi di impugnazione della ricorrente, esaminerò anzitutto la posizione occupata dal diritto nazionale nel quadro normativo dell’MVU (sezione A). Analizzerò poi ciascun motivo di impugnazione in ordine successivo, dimostrando perché la Corte dovrebbe respingere integralmente l’impugnazione (sezione B).

A.      Il diritto nazionale come parte del quadro normativo dell’MVU

26.      Il regolamento MVU mantiene separate la regolamentazione bancaria e la vigilanza bancaria. Esso riguarda principalmente, ancorché non esclusivamente, quest’ultima.

27.      Nel disciplinare la vigilanza bancaria, il regolamento MVU non armonizza le norme sostanziali nazionali applicabili agli enti creditizi. Esso si basa invece sulle diverse scelte nazionali relativamente al contenuto delle norme applicabili e si concentra sulle «modalità di vigilanza» nonché sull’«interazione tra le autorità di vigilanza» (13).

28.      La condivisione della regolamentazione di un settore del diritto tra l’Unione europea e gli Stati membri rappresenta il metodo normativo abituale nell’Unione europea. L’intreccio tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale è una caratteristica comune dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale è, di norma, il risultato quando la regolamentazione viene effettuata tramite direttive. Tuttavia, lo stesso risultato si ottiene sovente ricorrendo a regolamenti che consentono o richiedono scelte normative aggiuntive da parte degli Stati membri.

29.      Nella maggior parte dei casi, le autorità degli Stati membri applicano una combinazione siffatta di diritto dell’Unione e di diritto nazionale. Il controllo giurisdizionale delle decisioni degli organi nazionali ha luogo dinanzi ai giudici nazionali, i quali interpretano e applicano il diritto nazionale e possono sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative al diritto dell’Unione.

30.      L’MVU è particolare in quanto è il primo caso nel diritto dell’Unione in cui un’istituzione dell’Unione, anziché una nazionale,  è direttamente obbligata ad applicare il diritto nazionale (14).

31.      Nella generalità dei casi, la vigilanza prudenziale è un compito condiviso dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti (15). Per la maggior parte delle attività di vigilanza, l’una e le altre si ripartiscono i compiti distinguendo tra enti significativi ed enti meno significativi (16).

32.      Tuttavia, a prescindere dalla distinzione significativo/meno significativo, la BCE ha due competenze esclusive in relazione a tutti gli enti creditizi: in primo luogo, rilasciare o revocare l’autorizzazione bancaria e, in secondo luogo, valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi (tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria) (17). Nella fattispecie viene in rilievo la prima di tali competenze.

33.      Nel decidere se rilasciare o revocare l’autorizzazione, la BCE è chiamata ad applicare le norme sia del diritto dell’Unione, sia del diritto dello Stato membro dell’ente creditizio interessato. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU, il diritto nazionale è esplicitamente rilevante per la BCE allorché adotta determinate decisioni (18).

34.      Si pone quindi la questione relativa a chi, e sulla base di quale diritto, controlli l’esercizio di tale competenza da parte della BCE.

35.      Alla questione relativa al «chi» ha già risposto la Corte nella sentenza Berlusconi: l’articolo 263 TFUE conferisce al giudice dell’Unione la competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni dell’Unione. Pertanto, esso ha competenza esclusiva anche in relazione alle decisioni della BCE (19).

36.      La questione relativa a «sulla base di quale diritto» è leggermente più complessa.

37.      Atteso che la BCE applica non solo il diritto dell’Unione, ma anche norme di diritto nazionale allorché decide se rilasciare o revocare un’autorizzazione, è inevitabile che il giudice dell’Unione applichi il diritto nazionale come base per il controllo giurisdizionale di tali decisioni della BCE.

38.      Dinanzi al giudice dell’Unione, il diritto nazionale può essere considerato in due modi: come elemento di fatto o come elemento di diritto (20).

39.      La logica dei ricorsi per inadempimento, dei rinvii pregiudiziali (21) e, in alcuni casi, dei ricorsi di annullamento (22) implica che il diritto nazionale sia normalmente considerato una questione di fatto (23). In un contesto del genere, il controllo delle constatazioni del Tribunale relative al diritto nazionale comporterebbe un controllo del suo processo di accertamento dei fatti, controllo che la Corte può effettuare in sede di impugnazione solo se le parti sostengono che il Tribunale ha snaturato i fatti (24).

40.      Vi sono invece contesti nel diritto dell’Unione in cui le questioni relative al diritto nazionale sono considerate questioni di diritto. Sotto questo aspetto, l’MVU non è l’unico contesto nel quale il diritto dell’Unione fa espressamente riferimento al diritto nazionale in quanto diritto pertinente.

41.      L’esempio più noto è il regolamento sui marchi (25), che contiene ampi riferimenti espliciti al diritto nazionale (26). L’avvocato generale Mengozzi (27) ha inoltre menzionato il settore degli appalti, in cui talora spetta alle istituzioni dell’Unione conformarsi alla disposizione pertinente del diritto nazionale dello Stato in cui l’appalto deve essere eseguito, nonché la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE, caso in cui il diritto nazionale può divenire applicabile in virtù di una clausola compromissoria contrattuale.

42.      L’avvocato generale Mengozzi ha ritenuto che nelle situazioni in cui il diritto nazionale fa parte del contesto normativo pertinente, «pur con tutte le cautele del caso, il giudice dell’Unione non possa sottrarsi all’obbligo di esaminare la totalità degli atti amministrativi che sono soggetti al suo controllo, ivi compresa la parte di essi in cui è stata compiuta una valutazione del diritto nazionale» (28).

43.      L’avvocato generale Bot ha considerato che, nel settore del diritto dei marchi, il Tribunale «possa individuare, eventualmente d’ufficio, i presupposti di applicazione ed il tenore delle norme di diritto nazionale invocate dalle parti a sostegno delle loro richieste» (29).

44.      Sono dell’avviso che il diritto nazionale debba essere considerato un elemento di diritto anche nel settore della vigilanza bancaria allorché la legislazione dell’Unione richiede che la BCE applichi le norme di diritto nazionale. Nella determinazione e nell’applicazione del diritto nazionale nell’ambito dell’MVU, il giudice dell’Unione deve quindi utilizzare la propria metodologia standard di interpretazione giuridica, ma collocando il diritto nazionale nel suo giusto contesto nazionale, che può variare da uno Stato membro all’altro. Solo in tal modo il giudice dell’Unione può dare attuazione alla diversità normativa tra gli Stati membri sancita dal sistema MVU (30), considerazione che guida la BCE nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza (31).

45.      Concordo con gli avvocati generali Mengozzi e Bot sul fatto che, per comprendere il significato del diritto nazionale nell’ambito dell’MVU, il Tribunale deve prendere in considerazione, se necessario d’ufficio, sia il contesto normativo nazionale sia la giurisprudenza nazionale rilevante per la corretta interpretazione delle rispettive norme nazionali (32).

46.      Quando il diritto nazionale è considerato una questione di diritto, la Corte può sindacare in sede di impugnazione il modo in cui il Tribunale ha applicato tale diritto.

47.      Rimane da stabilire quale criterio di controllo debba utilizzare la Corte allorché esamina argomenti addotti in fase di impugnazione secondo i quali il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il diritto nazionale applicabile.

48.      Nel contesto del diritto dei marchi (33), la Corte ha fissato un criterio di controllo che sembra incentrato sulla ricerca di un travisamento di significato nell’esposizione del diritto nazionale da parte del Tribunale, alla luce del modo in cui detto diritto è stato presentato dalle parti in causa. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la Corte non ha mai confermato espressamente che il diritto nazionale assuma in tale settore il ruolo di elemento di diritto, e non di fatto (34).

49.      Concordo sul fatto che la Corte non dovrebbe impegnarsi, in sede di impugnazione, in una nuova interpretazione del diritto nazionale, ma piuttosto valutare quali elementi abbia preso in considerazione il Tribunale nell’interpretazione di tale diritto per trarre la sua conclusione.

50.      Tuttavia, mi sembra che concentrarsi sul significato testuale delle disposizioni nazionali pertinenti, anche nel caso in cui esso sia considerato una questione di diritto, potrebbe risultare troppo limitato nel contesto dell’MVU, che, come dimostrato sopra, è un ambito nel quale la diversità delle norme nazionali rappresenta la regola.

51.      Il controllo della Corte dovrebbe quindi essere incentrato sulla determinazione del dovere di diligenza applicato dal Tribunale nell’accertare l’esatto significato della legge nazionale. La Corte dovrebbe concentrarsi sui fattori presi in considerazione dal Tribunale per valutare il significato del diritto nazionale e sulla chiarezza del suo ragionamento che giustifica un’interpretazione concorrente rispetto ad un’altra.

B.      Analisi dei motivi di impugnazione

52.      Tenendo conto di quanto precede, passo ora ad esaminare i sette motivi di impugnazione della ricorrente. Nella mia analisi invertirò l’ordine del primo e del secondo motivo, dopodiché mi occuperò dei restanti motivi nell’ordine in cui sono stati sollevati.

1.      Sul secondo motivo di impugnazione: la competenza della BCE

53.      Con il secondo motivo di impugnazione, la AAB Bank sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha erroneamente omesso di esaminare d’ufficio se la BCE fosse competente in materia di riciclaggio di denaro o potesse applicare il diritto nazionale in tale settore; in secondo luogo, che la BCE avrebbe il potere di infliggere sanzioni solo per le violazioni del diritto dell’Unione direttamente applicabile; e, in terzo luogo, la BCE sarebbe competente ad esercitare la vigilanza prudenziale solo in relazione alle attività di deposito e di credito.

54.      Intendo tale motivo di impugnazione nel senso che la BCE non avrebbe agito nell’ambito della revoca di un’autorizzazione bancaria (per la quale ha una competenza esclusiva), bensì in quello del riciclaggio di denaro (potere che spetta alle autorità nazionali competenti).

55.      Per quanto riguarda il primo argomento, la ricorrente invoca il considerando 28 del regolamento MVU, interpretandolo nel senso che conferisce una competenza esclusiva alla FMA in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente suddiviso in due parti il processo decisionale in tale settore: da un lato, l’accertamento delle violazioni che spetta alla FMA e, dall’altro, il potere sanzionatorio sotto forma di revoca dell’autorizzazione bancaria che spetta alla BCE.

56.      A sostegno di tale argomento, la ricorrente afferma inoltre che, se dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU derivasse un’interpretazione diversa, ciò comporterebbe l’illegittimità di detta disposizione, in quanto essa contrasterebbe con la separazione dei poteri.

57.      Per quanto riguarda il considerando 28 del regolamento MVU, la Corte ha già respinto l’interpretazione che la ricorrente propone nel presente procedimento.

58.      Nella sentenza Versobank/BCE, la Corte ha sottolineato che la competenza a revocare un’autorizzazione è riservata esclusivamente alla BCE (35). Ha inoltre constatato che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento MVU, la BCE può revocare un’autorizzazione, tra l’altro, su proposta di un’autorità nazionale competente (36). Infine, ha confermato che tale competenza della BCE rimane esclusiva anche quando i motivi di revoca dell’autorizzazione riguardano, ad esempio, gli obblighi di governance e gli obblighi antiriciclaggio (37).

59.      Il Tribunale ha quindi correttamente tratto le medesime conclusioni relativamente alla competenza della BCE a revocare l’autorizzazione della AAB Bank sulla base delle violazioni constatate dalla FMA, ai sensi dell’articolo 18, lettera f), e dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o), della direttiva 2013/36 (38).

60.      Ciò mi induce a concludere che il primo argomento del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

61.      Con il secondo argomento la ricorrente sostiene che, ai sensi del considerando 36 e dell’articolo 18 del regolamento MVU, la BCE può imporre solo sanzioni basate sul diritto dell’Unione direttamente applicabile, e non in caso di violazioni del diritto nazionale.

62.      Tuttavia, per le stesse ragioni esposte nell’ambito del primo argomento del presente motivo di impugnazione, la Corte ha confermato inequivocabilmente che la BCE applica anche il diritto nazionale pertinente. A mio avviso, il Tribunale ha quindi correttamente constatato che gli obblighi ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM‑GwG traspongono le disposizioni pertinenti della direttiva 2005/60 e una violazione di tali obblighi rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM‑GwG, il quale prevede come conseguenza la revoca dell’autorizzazione ad un ente creditizio (39). Pertanto, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la BCE, essendo competente in via esclusiva a revocare un’autorizzazione ai sensi del regolamento MVU, potesse fondare tale decisione su violazioni del diritto nazionale (40).

63.      L’argomento relativo all’illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU non è stato discusso dinanzi al Tribunale e deve quindi essere considerato nuovo in sede di impugnazione, il che lo rende irricevibile (41).

64.      Infine, la ricorrente afferma che la BCE è competente esclusivamente all’esercizio della vigilanza prudenziale sulle attività di deposito e di credito.

65.      Tale argomento è stato presentato solo in sede di impugnazione ed è quindi irricevibile.

66.      In ogni caso, dal momento che, come ho spiegato in relazione al primo argomento del motivo di impugnazione in esame, la BCE è competente in via esclusiva a revocare un’autorizzazione bancaria, senza alcuna limitazione per quanto riguarda le attività oggetto di tale autorizzazione, il presente argomento deve essere respinto.

67.      In conclusione, nella misura in cui è ricevibile, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

2.      Sul primo motivo di impugnazione: la competenza del Tribunale

68.      Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale ha oltrepassato i limiti della sua competenza e ha violato l’articolo 263 TFUE, in quanto si è occupato di questioni relative all’interpretazione e all’applicazione del diritto austriaco in materia di lotta al riciclaggio di denaro. In subordine, la ricorrente afferma che il diritto nazionale è stato interpretato e applicato erroneamente. Infine, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che il diritto nazionale debba essere considerato una questione di fatto, la ricorrente sostiene che il Tribunale ne ha travisato il senso.

69.      Propongo alla Corte di dichiarare infondati tali argomenti. In particolare, come illustrato nella sezione precedente, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU ha integrato il diritto nazionale nel proprio quadro normativo pertinente.

70.      La BCE è quinti tenuta ad adottare decisioni basate anche sul diritto nazionale.

71.      Come confermato dalla sentenza Berlusconi, spetta al giudice dell’Unione controllare la legittimità degli atti dell’Unione sulla base dell’articolo 263 TFUE (42). Nel far ciò, come suggerito al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, esso deve applicare il diritto nazionale in quanto elemento di diritto. Atteso che il BWG, che riguarda la revoca dell’autorizzazione, richiama il FM‑GwG, che riguarda il riciclaggio di denaro, quest’ultima legge è divenuta parte del diritto nazionale che il Tribunale applica in sede di controllo della decisione della BCE di revocare un’autorizzazione.

72.      La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale ha erroneamente applicato i principi del diritto amministrativo dell’Unione, per analogia, al carattere definitivo delle decisioni di autorità amministrative nazionali (nella fattispecie, la FMA) relative alla violazione dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM‑GwG (43).

73.      La ricorrente sostiene giustamente che, nel valutare il carattere definitivo di un atto amministrativo nazionale, il Tribunale deve prendere in considerazione i principi austriaci di diritto amministrativo. Tuttavia, essa non chiarisce in che modo i principi applicati dal Tribunale differiscano dalle norme amministrative austriache. Propongo quindi di respingere l’argomento secondo cui il Tribunale sarebbe pervenuto a una decisione sostanzialmente errata (44).

74.      Infine, la ricorrente afferma che il ragionamento del Tribunale è contraddittorio, in quanto, da un lato, esso considera che la determinazione delle condizioni per la revoca di un’autorizzazione spetta agli organi amministrativi nazionali, mentre, dall’altro, esercita esso stesso un controllo giurisdizionale su tali decisioni.

75.      A mio avviso, non vi è nulla di contraddittorio in tale statuizione del Tribunale. Il diritto dell’Unione (il regolamento MVU) richiede che gli Stati membri stabiliscano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione agli enti creditizi. Tuttavia, una volta stabilite, tali condizioni devono essere prese in considerazione dall’istituzione che rilascia (o revoca) detta autorizzazione, ossia la BCE. Dal momento che il giudice dell’Unione esercita la competenza giurisdizionale sulla decisione della BCE, l’unico risultato possibile è che esso deve prendere in considerazione le condizioni imposte dal diritto nazionale.

76.      In conclusione, nella misura in cui è ricevibile, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

3.      Sul terzo motivo di impugnazione: l’interpretazione e applicazione del diritto nazionale

77.      Con il terzo motivo di impugnazione, suddiviso in nove parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM‑GwG, l’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, nonché talune decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali.

a)      Sulla prima parte: l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FMGwG

78.      Con la prima parte, la ricorrente afferma che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM‑GwG, laddove ha constatato, al punto 44 della sentenza impugnata, che non era necessario attendere che le decisioni nazionali pertinenti divenissero definitive, prima di concludere che ricorrevano le condizioni per la revoca di un’autorizzazione. Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha fornito un’interpretazione «radicale» del diritto austriaco, in quanto non ha riscontrato un problema riguardo a due distinte decisioni relative alla medesima violazione: una (nazionale) che l’accerta e l’altra (della BCE) che la sanziona, revocando l’autorizzazione.

79.      Oltre a ciò, la ricorrente afferma che il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, ha interpretato erroneamente l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, espressamente reso applicabile dall’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM‑GwG.

80.      Per quanto riguarda il primo argomento, non è del tutto chiaro se il Tribunale compia effettivamente la constatazione attribuitagli dalla ricorrente. Il Tribunale rispondeva a un argomento secondo cui una violazione grave può essere determinata solo in base al diritto penale amministrativo o al diritto penale e deve essere accertata nell’ambito di un procedimento giurisdizionale con una decisione avente forza di cosa giudicata (45).

81.      A tale proposito, il Tribunale ha risposto che, in una situazione nella quale il diritto nazionale attribuisce ad un’autorità amministrativa la competenza ad accertare e sanzionare una violazione delle disposizioni pertinenti (articolo 34, paragrafo 2, del FM‑GwG), richiedere l’autorità di cosa giudicata farebbe dipendere l’applicazione di una sanzione siffatta dalla circostanza che l’ente creditizio interessato impugni la decisione di detta autorità.

82.      Mi sembra quindi che il Tribunale non abbia considerato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che una decisione di un’autorità amministrativa che constata una violazione delle disposizioni pertinenti non deve essere divenuta definitiva. Detto giudice si è limitato ad affermare che, in mancanza di impugnazione, una simile decisione diviene definitiva.

83.      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo all’interpretazione «radicale» del diritto nazionale, secondo cui la constatazione di una violazione e l’imposizione di una sanzione non potrebbero essere effettuate con due decisioni diverse, ritengo che tale argomento non possa essere accolto, in quanto la competenza esclusiva a revocare un’autorizzazione spetta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento MVU, alla BCE.

84.      Può certamente essere vero che una ripartizione siffatta delle competenze modifichi il modo il cui il diritto amministrativo funzionava negli Stati membri prima dell’istituzione dell’Unione bancaria. Tuttavia, ciò non può essere considerato un’interpretazione errata del diritto nazionale.

85.      Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente, al punto 61 della sentenza impugnata, l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG. Secondo la ricorrente, tale disposizione di diritto nazionale, espressamente applicabile in virtù dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM‑GwG, richiede che le sanzioni siano inflitte gradualmente secondo tre livelli sanzionatori successivi.

86.      Tuttavia, non mi sembra che il Tribunale compia una simile interpretazione al punto 61 della sentenza impugnata. In detto punto, esso ha considerato che taluni inadempimenti, sebbene vi sia stato posto rimedio nel frattempo, giustificano la revoca dell’autorizzazione in ragione dell’obiettivo di salvaguardare il sistema bancario europeo.

87.      Sono rilevanti al riguardo anche i punti da 79 a 92 della sentenza impugnata: in tali punti il Tribunale ha constatato, a mio avviso correttamente, che la BCE aveva giustamente applicato la revoca dell’autorizzazione come sanzione basata su violazioni sistematiche, gravi e continuate.

88.      Come rilevato al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, il Tribunale deve tenere conto anche della pertinente giurisprudenza nazionale che interpreta il diritto nazionale (46). A tale proposito, la ricorrente ha fatto valere dinanzi al Tribunale una decisione del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) (47) con cui detto giudice ha stabilito che le violazioni non erano gravi o sistematiche.

89.      Il Tribunale non ha esaminato tale argomento nella sentenza impugnata, concentrandosi invece sulla motivazione fornita dalla BCE e basata sulle conclusioni della FMA che le erano state trasmesse. Il Tribunale ha inoltre rinviato all’elenco di decisioni sulle quali si basavano la raccomandazione della FMA e la decisione della BCE di revocare un’autorizzazione, tra le quali vi era la sentenza menzionata dalla ricorrente (48).

90.      Anche se posso concordare sul fatto che il Tribunale avrebbe potuto spiegare più chiaramente quale influenza abbia avuto detta sentenza sulla sua conclusione, tuttavia è evidente che esso ha tenuto conto anche della sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) nella sua valutazione e ha ritenuto che essa non infici la conclusione della FMA e della BCE secondo cui le violazioni della AAB Bank erano sistemiche, gravi e continuate.

91.      Inoltre, il Tribunale ha anche constatato che l’importanza delle norme prudenziali dirette a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la particolare responsabilità degli enti creditizi al riguardo, nonché la necessità di trarre al più presto le conseguenze dalla commissione di violazioni di tali norme giustificano la revoca dell’autorizzazione (49).

92.      Concludo pertanto che la prima parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta.

b)      Sulla seconda parte: le decisioni nazionali

93.      La ricorrente sostiene che il Tribunale ha constatato erroneamente la necessità che una decisione nazionale accerti una violazione e sia soggetta a sindacato giurisdizionale. La ricorrente non menziona alcun punto della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe operato una constatazione siffatta.

94.      Inoltre, non è chiaro quale errore venga addebitato al Tribunale, motivo per cui ritengo che la Corte debba dichiarare irricevibile tale argomento.

95.      La ricorrente analizza poi, uno per uno, i documenti elencati al punto 26 della sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale ha attribuito loro, in tale punto, un valore giuridico errato.

96.      Tuttavia, il punto 26 della sentenza impugnata si limita a richiamare i vari documenti ai quali la FMA e la BCE hanno fatto riferimento nell’adottare la decisione di revocare un’autorizzazione. La ricorrente non specifica quale errore avrebbe commesso il Tribunale nel redigere tale elenco.

97.      Ritengo pertanto che la Corte debba respingere tale parte del terzo motivo di impugnazione.

c)      Sulla terza parte: i principi di diritto amministrativo

98.      La ricorrente sostiene che, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato erroneamente per analogia i principi di diritto amministrativo dell’Unione ad una fattispecie disciplinata dal diritto austriaco.

99.      Il Tribunale ha dichiarato che «la colpevolezza di una persona accusata di una violazione può essere considerata definitivamente accertata quando la decisione che constata tale violazione è divenuta definitiva» (50).

100. Tuttavia, la ricorrente non spiega perché questo principio contrasterebbe con il diritto austriaco pertinente. In altre parole, essa non ha spiegato cosa stabilirebbe invece il diritto austriaco. Al contrario, e in linea con l’argomento addotto dalla BCE, il principio cui fa riferimento il Tribunale segue una logica giuridica generale secondo cui un accertamento diviene definitivo quando la decisione nella quale esso è stato compiuto diviene essa stessa definitiva.

101. Ritengo pertanto che tale parte del terzo motivo di impugnazione debba essere respinta.

d)      Sulla quarta parte: gli effetti delle decisioni amministrative nazionali

102. La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore, ai punti 149 e 150 della sentenza impugnata, nell’attribuire, in contrasto con il diritto nazionale, una serie di conseguenze alle decisioni amministrative nazionali (51).

103. A mio avviso, tale argomento travisa il ragionamento sul quale si basano i punti richiamati della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale si è limitato ad escludere che la relazione di revisione contabile interna della AAB Bank costituisca una prova sufficiente del fatto che non si sarebbero verificate gravi violazioni, quali accertate dalle pertinenti decisioni amministrative a livello nazionale.

104. Ritengo pertanto che tale parte del terzo motivo di impugnazione debba essere respinta.

e)      Sulla quinta parte: non c’è fumo senza arrosto

105. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha agito in base al principio secondo cui «non c’è fumo senza arrosto» considerando superficialmente una serie di documenti che riguardano in generale la legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

106. Si deve rilevare che la ricorrente non menziona specificamente alcuna parte della sentenza impugnata, il che rende irricevibile tale parte del terzo motivo di impugnazione, in quanto la Corte non può formulare gli argomenti di impugnazione per la ricorrente.

107. Tuttavia, occorre aggiungere che il Tribunale ha specificamente esaminato le constatazioni di singole violazioni che hanno indotto la FMA, e successivamente la BCE, a concludere che sussistevano violazioni gravi, sistemiche e continuate dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM‑GwG, le quali giustificano la revoca di un’autorizzazione (52).

108. Pertanto, propongo alla Corte di respingere tale parte del terzo motivo di impugnazione.

f)      Sulla sesta parte: una valutazione d’insieme

109. La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha effettuato una valutazione d’insieme delle decisioni nazionali pertinenti, citando tre decisioni del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale).

110. Si deve rilevare che tale argomento non è stato dedotto dinanzi al Tribunale ed è quindi nuovo in sede di impugnazione. Come già osservato in precedenza, argomenti siffatti sono irricevibili (53).

111.  Nella misura in cui la ricorrente fa riferimento alla valutazione del Tribunale, che, a suo avviso, ha trattato questioni che sarebbero «troppo specifiche e superate», non è chiaro a quali parti della sentenza impugnata si riferisca tale argomento e quale sia esattamente l’errore di diritto addebitato al Tribunale. Semmai, mi sembra che la ricorrente chieda alla Corte di esaminare i fatti in sede di impugnazione.

112. Tuttavia, la Corte non è competente ad accertare i fatti o ad esaminare prove, salvo il caso in cui il ricorrente affermi che il Tribunale ha snaturato i fatti e tale snaturamento risulti manifestamente dagli atti di causa (54).

113. Inoltre, la parte che alleghi uno snaturamento deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento (55).

114. La ricorrente si limita a qualificare i fatti già valutati dal Tribunale, senza dimostrare che esso abbia snaturato prove.

115. Ritengo pertanto che la Corte debba dichiarare integralmente irricevibile la sesta parte del terzo motivo di impugnazione.

g)      Sulla settima parte: l’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36

116. Con la settima parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha constatato erroneamente che erano state commesse gravi violazioni, come richiesto dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36. Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la sentenza da esso richiamata (56), relativa alla decadenza dalla concessione di operatori di giochi d’azzardo. Infine, la ricorrente afferma che non vi è motivo di interpretare il diritto austriaco alla luce del diritto dell’Unione, anziché del diritto austriaco stesso.

117. Per quanto riguarda l’argomento relativo ad una violazione grave, la ricorrente invita la Corte a riesaminare i fatti, il che non rientra nella sua competenza. Come spiegato ai paragrafi da 112 a 114 supra, salvo che il ricorrente invochi uno snaturamento dei fatti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, gli argomenti relativi ai fatti devono essere considerati irricevibili.

118. Per quanto attiene all’interpretazione della sentenza richiamata dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, la ricorrente non spiega quale sarebbe l’errore del Tribunale o l’interpretazione corretta che esso avrebbe dovuto applicare. Pertanto, anche tale argomento deve essere respinto in quanto non suffragato e quindi irricevibile.

119. Infine, la ricorrente non spiega in quale parte specifica della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe interpretato il diritto austriaco con riferimento al solo diritto dell’Unione, mentre avrebbe dovuto farlo esclusivamente in relazione al diritto austriaco. In mancanza di indicazioni più precise, la Corte può soltanto spiegare in generale che il Tribunale deve applicare le norme nazionali pertinenti in quanto parte del quadro MVU alla luce sia del diritto austriaco sia del diritto dell’Unione, come farebbe il giudice nazionale nell’interpretare il diritto nazionale.

120. Propongo quindi alla Corte di dichiarare irricevibile la settima parte del terzo motivo di impugnazione.

h)      Sull’ottava parte: l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG

121. La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato sufficientemente i requisiti di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, secondo cui le sanzioni devono essere applicate in tre fasi successive, ciascuna basata su singole violazioni distinte. Al punto 158 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe riconosciuto a torto che le varie misure adottate in passato dalla FMA sono sufficienti; poiché occorrerebbe che una violazione persista alla data in cui viene assunta la decisione, detto giudice sarebbe incorso in un errore di diritto ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha snaturato il diritto austriaco con la propria politica giudiziaria, destando così preoccupazioni sotto il profilo dello Stato di diritto. Infine, la ricorrente sostiene altresì che l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE, base giuridica del regolamento MVU, non ha conferito al Consiglio il potere di modificare il diritto nazionale relativamente ai presupposti per la revoca delle autorizzazioni.

122. Per quanto riguarda il primo argomento, si deve rilevare che la ricorrente chiede alla Corte di riesaminare le valutazioni di fatto del Tribunale, in particolare il valore da esso attribuito alle misure prese dalla AAB Bank per correggere gli inadempimenti e alle varie decisioni di vigilanza adottate dalla FMA.

123. Come spiegato ai paragrafi da 112 a 114 supra, salvo che il ricorrente invochi uno snaturamento dei fatti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, gli argomenti relativi ai fatti devono essere considerati irricevibili.

124. Per quanto attiene ai restanti argomenti, la ricorrente non menziona parti specifiche della sentenza impugnata né fornisce precisazioni riguardo al presunto errore del Tribunale, al di là di un generico riferimento alla politica giudiziaria e allo Stato di diritto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, argomenti siffatti sono irricevibili (57).

125. Propongo quindi alla Corte di dichiarare irricevibile l’ottava parte del terzo motivo di impugnazione.

i)      Sulla nona parte: il rapporto tra l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FMGwG e l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG

126. La ricorrente afferma che il Tribunale ha interpretato erroneamente, ai punti 105 e segg. della sentenza impugnata, il rapporto tra l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM‑GwG e l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG. In particolare, la ricorrente sostiene che la BCE ha fondato la sua decisione sull’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, mentre la competenza a sanzionare attività contrarie alle norme sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è disciplinata solo dal FM‑GwG, al quale l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG non fa rinvio. La AAB Bank afferma quindi che la BCE ha utilizzato una base giuridica erronea per la sua decisione di revocare l’autorizzazione.

127. Il Tribunale ha constatato, al punto 103 della sentenza impugnata, che la BCE ha fatto riferimento all’articolo 70, paragrafo 4, del BGW, il quale prevede la competenza a revocare un’autorizzazione in caso di violazione delle disposizioni antiriciclaggio di tale legge. Detto giudice ha inoltre rilevato, al punto 104 della sentenza impugnata, che la BCE aveva anche fatto riferimento al fatto che la AAB Bank aveva violato varie disposizioni del FM‑GwG. Infine, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la AAB Bank non sosteneva che la valutazione della BCE sarebbe stata differente se fosse stata utilizzata una base giuridica diversa.

128. A mio avviso, il Tribunale ha constatato correttamente, ai punti da 105 a 107 della sentenza impugnata, che l’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del BWG si riferisce anche al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, e che sia il FM‑GwG sia il BWG possono essere presi in considerazione per accertare tali violazioni, che comportano la revoca dell’autorizzazione.

129. Inoltre, ritengo che il Tribunale abbia correttamente considerato che una base giuridica erronea, qualora abbia una portata meramente formale, non possa condurre all’annullamento della decisione contestata (58).

130. Il Tribunale richiama una propria precedente sentenza, cui fa successivamente riferimento come giurisprudenza consolidata (59).

131. L’approccio del Tribunale è riscontrabile anche nelle conclusioni, risalenti ad oltre tre decenni fa, dell’avvocato generale Mischo nella causa Gestetner Holdings (60), il quale ha sostenuto che la scelta di una base giuridica erronea non portava (necessariamente) ad un risultato diverso da quello che sarebbe derivato dalla scelta della base giuridica appropriata (61).

132. Propongo alla Corte di fare propria la logica seguita sia dal Tribunale sia dall’avvocato generale Mischo per concludere che la scelta di una base giuridica «erronea» di una decisione individuale deve essere determinante per la validità di quest’ultima solo nel caso in cui la base giuridica «appropriata» avrebbe portato a un risultato diverso nella decisione stessa.

133. A tale proposito, ritengo che il Tribunale non sia incorso in un errore nel considerare che una base giuridica diversa non avrebbe influito sulla valutazione della BCE e sulla sua competenza a revocare l’autorizzazione alla AAB Bank.

134. In conclusione, propongo alla Corte di respingere la nona parte del terzo motivo di impugnazione in quanto infondata.

4.      Sul quarto motivo di impugnazione: l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36

135. Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato, ai punti da 132 a 144 della sentenza impugnata, in primo luogo, nel ritenere che le violazioni commesse tre o cinque anni prima e corrette nel frattempo fossero sufficienti per revocare un’autorizzazione; in secondo luogo, nel ritenere che per la revoca di un’autorizzazione non occorra che le violazioni siano gravi; in terzo luogo, nel ritenere, in contrasto con la sentenza della Corte nella causa Berlusconi, che una decisione nazionale che abbia accertato violazioni relative alla governance interna sia definitiva e avrebbe dovuto essere impugnata a livello nazionale; in quarto luogo, in quanto avrebbe valutato erroneamente i documenti elencati al punto 122 della sentenza impugnata.

136. Per quanto riguarda il primo argomento, ritengo che, sollevandolo, la ricorrente chieda alla Corte di riesaminare le constatazioni di fatto del Tribunale in relazione al valore da esso attribuito alle violazioni accertate dalla FMA e dalla BCE (62).

137. Come spiegato nei paragrafi da 112 a 114 supra, salvo che il ricorrente invochi uno snaturamento dei fatti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, gli argomenti relativi ai fatti devono essere considerati irricevibili.

138. Qualora la Corte non condividesse tale valutazione, sono dell’avviso che il Tribunale non abbia sbagliato, al punto 134 della sentenza impugnata, nel ritenere che l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), del FM‑GwG non osti alla revoca di un’autorizzazione sulla base di violazioni passate o che sono state attenuate.

139. Il Tribunale ha inoltre dichiarato, al punto 135 della sentenza impugnata, che una diversa conclusione implicherebbe che le autorità competenti debbano adottare nuove decisioni per dimostrare che l’ente creditizio ha effettivamente violato i requisiti di governance intesi a salvaguardare il sistema bancario europeo.

140. Non ravviso alcun errore nel ragionamento del Tribunale. Oltre al fatto che non è necessario che le violazioni di disposizioni in materia di governance siano sistemiche o gravi, si deve sottolineare che la BCE ha revocato l’autorizzazione sulla base di ripetute violazioni non solo dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36, ma altresì dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), di detta direttiva.

141. Propongo quindi alla Corte di respingere tale argomento in quanto infondato.

142. Per quanto riguarda il secondo argomento, ritengo che il Tribunale, al punto 138 della sentenza impugnata, abbia correttamente constatato che l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36 non prevede che, per giustificare la revoca di un’autorizzazione, una violazione di disposizioni in materia di governance debba essere grave, flagrante o sistemica. La suddetta disposizione, a differenza dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, non richiede che la violazione sia grave. Tale argomento deve quindi essere respinto.

143. Il terzo argomento della ricorrente addebita al Tribunale un errore, ai punti da 142 a 145 della sentenza impugnata, nel considerare che le decisioni della FMA relative alle violazioni di disposizioni in materia di governance avrebbero dovuto essere impugnate a livello nazionale, mentre la Corte ha stabilito, nella sentenza Berlusconi, che ai giudici nazionali è precluso il controllo degli atti preparatori per i quali il potere decisionale finale spetta alla BCE.

144. Nella sentenza Berlusconi la Corte ha effettivamente statuito che l’articolo 263 TFUE osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo sugli atti preparatori delle autorità nazionali competenti, quando esse agiscono sulla base degli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 15 del regolamento MVU, nonché degli articoli da 85 a 87 del regolamento quadro sull’MVU (63).

145. Tuttavia, come giustamente affermato dal Tribunale ai punti 145 e 146 della sentenza impugnata, la decisione della FMA relativa al fatto che la AAB Bank non si era dotata dei dispositivi di governance richiesti è una decisione definitiva. Le statuizioni della sentenza Berlusconi non sono quindi applicabili.

146. Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha valutato erroneamente i documenti elencati al punto 122 della sentenza impugnata, senza analizzare le tre fasi di conseguenze prescritte dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG.

147. Tuttavia, come sostenuto dalla BCE, la quantità di violazioni ripetute a tale riguardo imponeva precisamente quale conseguenza la revoca dell’autorizzazione, in quanto non vi erano misure meno restrittive che avrebbero corretto allo stesso modo il numero elevato di ripetute violazioni delle norme relative ai dispositivi di governance.

148. In conclusione, propongo alla Corte di respingere integralmente il quarto motivo di impugnazione.

5.      Sul quinto motivo di impugnazione: il principio di proporzionalità e il diritto nazionale

149. Con il quinto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità e non ha esaminato l’articolo 70, paragrafo 4, del BGW.

150. Si deve rilevare che questi argomenti sono già stati sollevati nell’ambito dell’ottava parte del terzo motivo di impugnazione. Rinvio pertanto all’analisi svolta in tale contesto (64).

151. La ricorrente sostiene inoltre che, revocando un’autorizzazione, la BCE ha in definitiva reso inapplicabile il FM‑GwG, mentre quest’ultimo sarebbe rimasto vincolante per la ricorrente se essa fosse stata posta in liquidazione volontaria. Non è chiaro quale errore venga addebitato al Tribunale con tale argomento e quest’ultimo, conformemente alla giurisprudenza sopra menzionata, deve essere dichiarato irricevibile (65).

152. In conclusione, nella misura in cui è ricevibile, propongo alla Corte di respingere il quinto motivo di impugnazione.

6.      Sul sesto motivo di impugnazione: i diritti della difesa

153. Con il sesto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 227 e segg. della sentenza impugnata, ha violato i suoi diritti della difesa per quanto riguarda l’accesso al fascicolo e il controllo dell’obbligo della BCE di determinare le circostanze rilevanti.

154. In primo luogo, il Tribunale ha considerato, ai punti da 245 a 248 della sentenza impugnata, che la BCE non era tenuta a comunicare la parte riservata del fascicolo alla AAB Bank.

155. Il Tribunale ha giustificato tale posizione richiamandosi all’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento quadro sull’MVU, secondo cui il diritto di accesso al fascicolo non riguarda le informazioni riservate, come la corrispondenza tra la BCE e le autorità nazionali competenti (66). Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la AAB Bank, essendo la destinataria delle decisioni della FMA o una parte in un procedimento giurisdizionale nazionale, fosse sufficientemente informata del contenuto di tali decisioni, che costituiscono il fondamento della revoca dell’autorizzazione (67).

156. Per quanto riguarda, poi, la determinazione delle circostanze rilevanti da parte della BCE, si deve osservare che il Tribunale ha esaminato approfonditamente tale obbligo ai punti da 251 a 273 della sentenza impugnata, che non sono contestati dalla ricorrente.

157. Concludo pertanto che il sesto motivo di impugnazione deve essere integralmente respinto.

7.      Sul settimo motivo di impugnazione: le irregolarità procedurali

158. Con il settimo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errori procedurali che hanno leso i suoi interessi.

159. In primo luogo, la ricorrente afferma che avrebbe dovuto poter esprimere la propria posizione in merito all’approccio adottato dal Tribunale secondo cui i motivi addotti nelle decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali hanno effetto vincolante anche per quanto riguarda la revoca dell’autorizzazione.

160. Tuttavia, la ricorrente non individua i punti pertinenti della sentenza impugnata né gli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale.

161. Non è chiaro quale errore venga addebitato al Tribunale con tale argomento e quest’ultimo, conformemente alla giurisprudenza menzionata sopra, deve essere dichiarato irricevibile (68).

162. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rendere noto il suo cambiamento di avviso nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento del 27 aprile 2021, in quanto avrebbe constatato che erano state commesse gravi violazioni degli obblighi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

163. Tuttavia, con la sua misura di organizzazione del 27 aprile 2021, il Tribunale non ha assunto alcuna posizione giuridica, bensì ha posto due quesiti scritti alla BCE. Tale argomento deve quindi essere respinto.

164. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, respingendo la sua richiesta di misura di organizzazione dell’8 aprile 2021, ha considerato che non ricorrevano i presupposti per la revoca di un’autorizzazione, data l’assenza delle necessarie violazioni gravi.

165. Ritengo che tale argomento sia irricevibile, in quanto non specifica l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale (69).

166. Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il proprio obbligo di motivazione, segnatamente in confronto alle sentenze del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale).

167. Come nell’argomento precedente, la ricorrente non menziona punti precisi della sentenza impugnata né gli errori più specifici addebitati al Tribunale. Tale argomento deve quindi essere dichiarato irricevibile.

168. In conclusione, nella misura in cui è ricevibile, propongo alla Corte di respingere il settimo motivo di impugnazione.

VII. Conclusione

169. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la ricorrente alle spese.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63) (in prosieguo: il «regolamento MVU»).


3      Il secondo pilastro dell’Unione bancaria è il meccanismo di risoluzione unico (MRU), un sistema per la risoluzione efficace ed efficiente degli istituti di credito insolvibili. Il terzo pilastro dell’Unione bancaria è il sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS). V. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi [COM(2015) 586 final].


4      Considerando 30 del regolamento MVU. V. anche considerando 16, 17, 27, 65 e 87 di detto regolamento.


5      Sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden Württemberg/BCE  (C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punti da 38 a 41).


6      V. anche Bobić, A., The Individual in the Economic and Monetary Union. A Study of Legal Accountability, Cambridge University Press, 2024, pagg. da 140 a 144.


7      Boucon, L. e Jaros, D., «The Application of National Law by the European Central Bank within the EU Banking Union’s Single Supervisory Mechanism: A New Mode of Integration?», European Journal of Legal Studies, vol. 10, 2018, pag. 155; Coman‑Kund, F. e Amtenbrink, F., «On the Scope and Limits of the Application of National Law by the European Central Bank within the Single Supervisory Mechanism», Banking & Finance Law Review, vol. 33, 2018, pag. 133.


8      La legge sulle casse di risparmio, la legge sulle società di finanziamento immobiliare, il regolamento di attuazione della legge sugli istituti di credito ipotecario e della legge sulle obbligazioni ipotecarie, la legge sugli istituti di credito ipotecario, la legge sulle obbligazioni ipotecarie, la legge sulle obbligazioni bancarie, la legge sui fondi di investimento del 2011, la legge sui depositi, la legge sulla moneta elettronica, la legge federale sul regime di previdenza dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, la legge sui fondi di investimento immobiliare, la legge sui conglomerati finanziari, la legge federale relativa al risanamento e alla risoluzione degli istituti bancari, la legge relativa alla garanzia dei depositi e all’indennizzo degli investitori, la legge sulle obbligazioni ipotecarie (BGBl. I n. 199/2021); i regolamenti e le comunicazioni emanati sulla base delle suddette leggi federali; le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), o le comunicazioni emanate sulla base di tale regolamento; o le norme tecniche riguardanti la vigilanza bancaria ai sensi degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12), e degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 84).


9      Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15). Detta direttiva è stata abrogata il 25 giugno 2017 e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).


10      Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014, L 141, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento quadro sull’MVU»).


11      Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).


12      Sentenza del 5 novembre 2019 (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punti da 107 a 115 e 119), in cui la Corte ha statuito che gli azionisti di un istituto di credito al quale è stata revocata l’autorizzazione per l’accesso alle attività di ente creditizio non sono direttamente interessati dalla decisione di revoca dell’autorizzazione.


13      Boucon e Jaros (v. nota 7 supra), pag. 163.


14      Witte, A., «The Application of National Banking Supervision Law by the ECB: Three Parallel Modes of Executing EU Law?», Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 21, 2014, pag. 89.


15      Sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden Württemberg/BCE (C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punti da 38 a 41 e 49). Per un’analisi del modo in cui tale constatazione della ripartizione dei compiti deve operare in pratica, v. Annunziata, F., «European Banking Supervision in the Age of the ECB: Landeskreditbank Baden‑Württemberg‑Förderbank v ECB» European Business Organization Law Review, vol. 21, 2020, pagg. 555 e 556.


16      Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento MVU. Ai sensi di tale disposizione, la decisione finale sul carattere significativo di un ente spetta alla BCE.


17      Definite agli articoli 14 e 15 del regolamento MVU e riservate alla BCE in virtù dell’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento. Inoltre, a prescindere dalla suddivisione dei compiti in relazione agli enti significativi o meno significativi, alla BCE sono conferite talune competenze in virtù dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento MVU, quali, ad esempio, l’emanazione di orientamenti, regolamenti o istruzioni generali rivolti alle autorità nazionali competenti al fine di assicurare la coerenza dei risultati della vigilanza.


18      Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento MVU dispone quanto segue: «Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali in questione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE. Le autorità nazionali in questione informano la BCE in modo esaustivo in merito all’esercizio di detti poteri».


19      Sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punti da 42 a 44). Detta sentenza riguardava la seconda competenza esclusiva della BCE nell’ambito dell’MVU, in virtù della quale la BCE valuta le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi.


20      Per un’ampia illustrazione dei due modi, v. Prek, M. e Lefèvre, S., «The EU Courts as “national” courts: National law in the EU judicial process», Common Market Law Review, vol. 54, n. 2, 2017, pag. 369.


21      Nel cui ambito la Corte sottolinea che il diritto nazionale è una questione che rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali. V., ad esempio, sentenza del 22 dicembre 2008, Magoora (C‑414/07, EU:C:2008:766, punto 32).


22      V., ad esempio, sentenza del 14 dicembre 2023, Commissione/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 20).


23      Prek e Lefèvre (v. nota 20 supra), pagg. da 383 a 387.


24      Conclusioni dell’avvocato generale Medina nelle cause riunite Germania e a./Commissione (C‑794/21 P e C‑800/21 P, EU:C:2023:854, paragrafi da 90 a 92) e nelle cause riunite WEPA Hygieneprodukte e a./Commissione (C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2023:855, paragrafi da 90 a 92).


25      Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).


26      Articolo 7, paragrafo 1, lettere j) e m) (sugli impedimenti assoluti alla registrazione; articolo 8, paragrafo 6, lettera i) (sugli impedimenti relativi alla registrazione); articolo 17, paragrafo 1 (sull’applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione); articolo 27, paragrafo 4 (sull’opponibilità ai terzi); articolo 34, paragrafo 2 (sul diritto di priorità); articolo 46, paragrafo 1, lettere c) e d) (sull’opposizione); articolo 60, paragrafo 2 (sui motivi di nullità relativa); articolo 93 (sulla trasformazione); articolo 106, paragrafo 1, lettera a) (sull’interruzione del procedimento); articolo 110, paragrafo 3 (sull’esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese); articolo 117, paragrafo 1 (sulla cooperazione amministrativa); articolo 128, paragrafo 3 (sulla domanda riconvenzionale); articolo 129, paragrafo 2 (sul diritto applicabile); e capo XI, sezione 2 (intitolata «Applicazione del diritto nazionale al fine di vietare l’uso dei marchi UE»).


27      Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, EU:C:2011:31, paragrafi 64 e 70). Per ulteriori esempi, v. Prek e Lefèvre (v. nota 20 supra), pagg. 381 e 382.


28      Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, EU:C:2011:31, paragrafo 71), il quale ha sostenuto che ciò include anche l’esame del modo in cui i giudici nazionali interpretano il diritto nazionale in questione (paragrafo 74).


29      Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa UAMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2013:782, paragrafo 89).


30      Bobić (v. nota 6 supra), pagg. 165 e 166 e dottrina ivi citata.


31      Boucon e Jaros (v. nota 7 supra), pag. 186.


32      Nelle sue conclusioni nella causa Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, EU:C:2011:31, paragrafo 74), l’avvocato generale Mengozzi ha sostenuto che, quando il diritto nazionale forma parte del quadro normativo dell’Unione, il giudice dell’Unione deve esaminare anche il modo in cui i giudici nazionali interpretano le disposizioni del diritto nazionale in questione.


33      «Per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, delle constatazioni compiute dal Tribunale in ordine alla suddetta normativa nazionale, la Corte è competente ad esaminare, anzitutto, se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; poi, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, infine, se il Tribunale non abbia, nell’esaminare il complesso degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo». Sentenza del 5 luglio 2011,  Edwin/UAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 53).


34      La Corte si è limitata a spiegare che la sua constatazione nella sentenza Edwin/UAMI non implica che il diritto nazionale «debba essere considerat[o] come un elemento puramente di fatto». Sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punto 37), il corsivo è mio.


35      Sentenza del 7 settembre 2023 (C‑803/21 P, EU:C:2023:630, punto 91).


36      Ibidem, punto 93.


37      Ibidem, punto 97, che fa riferimento all’articolo 67, paragrafo 1, lettere d), e) e o), della direttiva 2013/36.


38      Sentenza impugnata, punti da 29 a 34.


39      Sentenza impugnata, punti da 35 a 38.


40      Ibidem, punto 50.


41      Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. V. anche sentenza del 1º febbraio 2007, Sison/Consiglio (C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 95).


42      Sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 44).


43      Sentenza impugnata, punti da 45 a 47.


44      V., a tal riguardo, sentenza del 21 ottobre 2020, BCE/Estate of Espírito Santo Financial Group (C‑396/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:845, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).


45      Sentenza impugnata, punto 41.


46      Come ha fatto, ad esempio, nella sentenza del 19 settembre 2012, Commissione/SEMEA e Commune de Millau (T‑168/10 e T‑572/10, EU:T:2012:435, punti da 62 a 67). Tale approccio è stato approvato dalla Corte nella sentenza del 19 giugno 2014, Commune de Millau e SEMEA/Commissione (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008, punti da 82 a 85).


47      Per tutti gli estremi, v. sentenza impugnata, punto 80.


48      Sentenza impugnata, punto 86, che rinvia al punto 26.


49      Sentenza impugnata, punto 50.


50      Con richiamo, nel punto 46 della sentenza impugnata, alla sentenza del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione (T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 76).


51      La ricorrente menziona le seguenti presunte conseguenze: 1) si deve ritenere che le inadempienze indicate nella motivazione siano state accertate in via definitiva; 2) le considerazioni esposte nella motivazione stabiliscono in via definitiva che le asserite violazioni sono anche sufficientemente gravi da giustificare la successiva revoca dell’autorizzazione, nonostante il fatto che, al contrario, dette considerazioni applicano tutt’al più una conseguenza giuridica meno severa; 3) la rilevanza delle asserite violazioni ai fini di una successiva revoca dell’autorizzazione è definitivamente accertata ex ante; 4) la prova contraria, volta a dimostrare che le violazioni non si sono verificate, è esclusa.


52      Sentenza impugnata, punti 66, 72, 78 e 91.


53      V. nota 41 supra.


54      Sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 63), e del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO  (C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 54).


55      Sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol  (C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 55).


56      Sentenza del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80).


57      Sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (C‑666/19 P, EU:C:2022:323, punti da 187 a 189). Inoltre, «[n]on soddisfa tale requisito l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi». Sentenza del 14 ottobre 2021, NRW.Bank/CRU (C‑662/19 P, EU:C:2021:846, punto 36).


58      Sentenza impugnata, punto 108, che richiama la sentenza del 9 giugno 2015, Navarro/Commissione (T‑556/14 P, EU:T:2015:368, punto 26).


59      Sentenza del 21 febbraio 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione (T‑762/20, EU:T:2024:113, punto 157). Oltre a fare riferimento alla sentenza Navarro/Commissione, il Tribunale richiama anche la sentenza del 18 dicembre 1997, Costantini/Commissione (T‑57/96, EU:T:1997:214, punto 23). Il medesimo principio è stato menzionato dal Tribunale nella sentenza del 5 giugno 1996, Günzler Aluminium/Commissione (T‑75/95, EU:T:1996:74, punto 55).


60      Conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (C‑156/87, EU:C:1989:287, paragrafo 31).


61      In tale causa, la Corte non ha ritenuto che fosse stata scelta una base giuridica erronea e pertanto non ha potuto confermare la conclusione dell’avocato generale quanto all’effetto di una constatazione siffatta sulla validità di una decisione. Sentenza del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (C‑156/87, EU:C:1990:116, punti da 29 a 34).


62      Elencate nella sentenza impugnata, punti 26, 38 e 122.


63      Sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 59).


64      Paragrafi da 121 a 125 supra.


65      V. nota 57 supra.


66      Sentenza impugnata, punto 241.


67      Ibidem, punto 245.


68      V. nota 57 supra.


69      V. nota 57 supra.