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Ricorso proposto il 2 agosto 2011 - Makhlouf / Consiglio

(Causa T-433/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. E. Ruchat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

annullare la decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, nonché i conseguenti atti di esecuzione di tale decisione (e più precisamente la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/302/PESC, che prevede il mantenimento del ricorrente nell'elenco dei destinatari delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, ed i suoi conseguenti atti di esecuzione - vale a dire il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 504, e la sua rettifica), nella parte in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previsto dagli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU"), nonché dagli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, nella parte in cui il ricorrente addebita al Consiglio che la motivazione fornita non soddisfa l'obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni dell'Unione europea, previsto dall'art. 6 della CEDU, dall'art. 296 TFUE nonché dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Terzo motivo, vertente sul fatto che i provvedimento impugnati limitano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente e in particolare i suoi diritti di proprietà previsti dall'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo alla CEDU e dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il suo diritto al rispetto dell'onore e della reputazione previsto dagli artt. 8 e 10 della CEDU, la sua libertà di impresa e di esercizio del commercio prevista dagli artt. 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, infine, il principio della presunzione d'innocenza previsto dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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