Language of document : ECLI:EU:T:2011:770





Ordinanza del Presidente del Tribunale 22 dicembre 2011 – Al‑Chihabi / Consiglio

(causa T‑593/11 R)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali e di risorse economiche – Richiesta di misure provvisorie – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza di un danno grave e irreparabile»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Nesso di causalità tra il danno lamentato e l’atto impugnato – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 14-16)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Danno risarcibile successivamente attraverso un ricorso per risarcimento – Danno che non può essere considerato irreparabile (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 21-24, 26)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 32-34)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno connesso alla violazione di taluni diritti fondamentali – Diritto di proprietà e diritto al libero esercizio di un’attività economica – Assenza di una tutela assoluta (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 41-42)

Oggetto

Sostanzialmente, domanda di sospendere l’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33), e del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.