Language of document : ECLI:EU:T:2013:427





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013 – Anbouba / Consiglio

(causa T‑592/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Presunzione d’innocenza – Onere della prova – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punto 26)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 30, 31)

3.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti ipotetici non ancora adottati – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 33, 34)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 37, 72)

5.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di talune persone e entità riguardo alla situazione in Siria – Compatibilità con detto principio – Presupposti (Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011, art. 14, § 4) (v. punto 40)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone e entità riguardo alla situazione in Siria – Decisione di congelamento dei capitali – Regime della prova – Ricorso a presunzioni – Ammissibilità – Presunzione relativa – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza [Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC, art. 5; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011, artt. 14, §§ 2 e 4] (v. punti 45-48, 50-52)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Presentazione tardiva dei mezzi di prova – Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 1] (v. punti 59, 60)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di talune persone e entità riguardo alla situazione in Siria – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata [Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC, art. 5; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011, art. 14, § 2] (v. punti 80-82, 86-88)

9.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punto 93)

10.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di talune persone, entità o organismi riguardo alla situazione in Siria – Decisione che rientra in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011) (v. punti 95-97)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui il nome del ricorrente figura nell’elenco delle persone alle quali si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Issam Anbouba è condannato alle spese.