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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München - Germania) – Procedimento penale a carico di HF

(Causa C-435/22 PPU) 1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parte nel procedimento penale principale

HF

con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft München

Dispositivo

L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata e, dall’altro, la richiesta di estradizione si fondi su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto.

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1 GU C 326 del 29.8.2022.