Language of document : ECLI:EU:T:2001:27

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2001 (1)

«Ricorso per risarcimento - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione - wwTrasferimento di quota ad un'altra azienda»

Nella causa T-143/97,

Gerhardus van der Berg, residente in Dalfsen (Paesi Bassi), rappresentato dall'avv. H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert e dall'avv. J.-P. Hix, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. E. Uhlmann, direttore generale presso la direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), dei danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Quadro normativo

1.
    Nel 1977 il Consiglio, per far fronte ad una eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodottilattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione delle mandrie per un periodo di cinque anni.

2.
    Nonostante numerosi produttori avessero sottoscritto simili impegni, la situazione di sovrapproduzione persisteva nel 1983. Il Consiglio adottava quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

3.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore sulla base dei quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, ossia l'anno 1981, fatta salva per gli Stati membri la possibilità di scegliere l'anno 1982 o l'anno 1983. Il Regno dei Paesi Bassi optava per quest'ultimo anno come anno di riferimento.

4.
    Gli impegni di non commercializzazione sottoscritti da taluni produttori nell'ambito del regolamento n. 1078/77 riguardavano gli anni di riferimento prescelti. Non avendo prodotto latte nel corso di tali anni, essi non potevano ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.

5.
    Con le sentenze 28 aprile 1988 nelle cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio del legittimo affidamento.

6.
    In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). In applicazione di questo regolamento di modifica, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione ricevevano un quantitativo di riferimento detto «specifico» (chiamato anche «quota»).

7.
    L'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico era sottoposta a varie condizioni. Ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GUL 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), la richiesta di assegnazione di un quantitativo specifico «è presentata dal produttore interessato all'autorità competente designata dallo Stato membro (...) a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento (...) della sua domanda di concessione del premio».

8.
    Altre condizioni, riguardanti in particolare il momento in cui scadeva l'impegno di non commercializzazione, venivano dichiarate invalide dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990 nelle cause C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).

9.
    A seguito di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, che modifica il regolamento n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), il quale, abrogando le condizioni dichiarate invalide, consentiva l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori in questione.

10.
    Con sentenza 19 maggio 1992 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo:la «sentenza Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte ai quali, per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, era stato impedito di porre in commercio latte in forza degli impegni assunti ai sensi del regolamento n. 1078/77.

11.
    In seguito a tale sentenza, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4). Dopo aver richiamato le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena esecuzione, le istituzioni manifestavano l'intenzione di adottare i criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati. Fino all'adozione di tali criteri, esse si impegnavano, nei confronti di ogni produttore che avesse diritto ad un indennizzo, a rinunciare a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.

12.
    Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo regolamento prevede, a favore dei produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo, un'offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti nell'ambito dell'applicazione della normativa di cui alla sentenza Mulder II.

13.
    Con sentenza 27 gennaio 2000 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-203), la Corte statuiva sull'importo degli indennizzi chiesti dai ricorrenti.

Fatti all'origine della controversia

14.
    Il ricorrente è produttore di latte nei Paesi Bassi. Avendo sottoscritto, nell'ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 23 febbraio 1985, non ha prodotto latte nell'anno di riferimento prescelto in applicazione del regolamento n. 857/84. Conseguentemente, non ha ottenuto un quantitativo di riferimento dopo l'entrata in vigore di tale regolamento.

15.
    Il 1° maggio 1985, il ricorrente ha comperato un'azienda a Dalfsen (Paesi Bassi), che ha gestito congiuntamente alla sua azienda iniziale, sita a Wijhe (Paesi Bassi), per un anno. Egli ha venduto l'azienda di Wijhe il 13 maggio 1986.

16.
    Con lettera del loro avvocato in data 31 marzo 1989, indirizzata al Consiglio e alla Commissione, il ricorrente e altri 351 produttori che, in esecuzione di un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avevano consegnato latte nell'anno di riferimento, comunemente chiamati produttori SLOM e indicati in una lista allegata a tale lettera, hanno comunicato che consideravano la Comunità responsabile del danno derivante dall'invalidità del regolamento n. 857/84 dichiarata dalla Corte nella sentenza Mulder I. Le istituzioni non hanno risposto a tale lettera.

17.
    In seguito alla sentenza Mulder I e all'adozione del regolamento n. 764/89, il ricorrente ha nuovamente chiesto una quota nel giugno 1989. Tale domanda è stata respinta il 30 agosto 1989 in quanto il ricorrente non gestiva più la medesima azienda che dirigeva quando aveva assunto l'impegno di non commercializzazione.

18.
    Il ricorrente ha invano impugnato innanzi ai giudici nazionali tale decisione di rigetto, la quale ha pertanto acquisito la forza del giudicato.

19.
    Con lettera in data 14 luglio 1992, l'avvocato del ricorrente ha fatto valere, per conto di quest'ultimo e dei produttori indicati nell'allegato della lettera 31 marzo 1989, l'interruzione della prescrizione alla data di tale lettera. Con lettera in data 22 luglio 1992, il direttore generale del servizio giuridico del Consiglio ha risposto che il termine di prescrizione aveva ricominciato a correre per i 348 produttori, tra cui il ricorrente, che non avevano presentato un ricorso. Egli ha tuttavia accettato che la lettera 14 luglio 1992 potesse costituire, per quanto li riguardava, una nuova richiesta preventiva ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte. Egli ha inoltre dichiarato che il Consiglio non si sarebbe avvalso della prescrizione a decorrere da tale data e sino al 17 settembre 1992 in quanto le domande di indennizzo degli interessati non fossero già prescritte il 14 luglio 1992. Infine, ha precisato:

«Durante tale termine le istituzioni cercheranno di adottare congiuntamente i criteri pratici di indennizzo, conformemente alla sentenza della Corte.

Pertanto, non è necessario proporre nel frattempo un ricorso innanzi alla Corte di giustizia al fine di mantenere l'interruzione della prescrizione.

Se tali criteri [non venissero] fissati entro il 17 settembre prossimo, il Consiglio la informerà su come procedere».

20.
    Con lettera in data 10 settembre 1993, relativa al risarcimento di taluni produttori nell'ambito del regolamento n. 2187/93, la Commissione ha comunicato alle autorità olandesi quanto segue:

«Trasmettiamo la lista dei ricorrenti SLOM che, essendosi rivolti alla Commissione, al Consiglio o alla Corte di giustizia, hanno interrotto, a norma della comunicazione generale delle istituzioni comunitarie in data 5 agosto 1992, la prescrizione cui sono soggette le loro domande di indennizzo».

21.
    Il nome del ricorrente figurava in tale lista e, per quanto lo riguardava, si indicava il 31 marzo 1989 come data di interruzione della prescrizione ai sensi della comunicazione 5 agosto 1992.

Procedimento e conclusioni delle parti

22.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 1997, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

23.
    Con ordinanza 24 giugno 1997 il Tribunale ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte che avrebbe deciso ilricorso nelle cause riunite C-104/89 (Mulder e a./Consiglio e Commissione) e C-37/90 (Heinemann/Consiglio e Commissione).

24.
    Con ordinanza 11 marzo 1999 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale, dopo aver sentito le parti nella riunione informale del 30 settembre 1998, ha disposto la ripresa del procedimento nella causa in oggetto.

25.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a produrre taluni documenti e a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti.

26.
    Le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza del 17 maggio 2000.

27.
    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    condannare la Comunità a versargli un indennizzo di 606 315 fiorini olandesi (NLG) maggiorato degli interessi moratori dell'8% annuo a decorrere dal giorno del deposito del ricorso;

-    condannare la Comunità alle spese.

28.
    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare il ricorrente alle spese.

29.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

30.
    Il ricorrente deduce che sono realizzate le condizioni che fanno sorgere la responsabilità della Comunità per i danni che egli ha subito. I convenuti contestano tale affermazione ed eccepiscono l'irricevibilità del ricorso in quanto i diritti fatti valere sarebbero prescritti.

31.
    Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, prima di esaminare se vi sia stata prescrizione, si debba stabilire se possa sorgere la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE) e, in caso di soluzione positiva, sino a quale data.

Sulla responsabilità della Comunità

Argomenti delle parti

32.
    Il ricorrente sostiene che la Comunità è responsabile del danno continuato che egli subisce, dovuto al fatto che la normativa comunitaria lo ha privato di una quota a decorrere dal 1984 e i regolamenti che avrebbero dovuto rimediare a tale situazione non hanno previsto quote per i produttori che pensavano di riprendere la produzione di latte al termine del loro impegno di non commercializzazione e che hanno volontariamente scambiato l'azienda che gestivano al momento della sottoscrizione di tale impegno (l'azienda SLOM) con un'altra azienda lattiera.

33.
    Il ricorrente deduce che, come è stato stabilito nella sentenza Mulder I, egli aveva diritto ad un quantitativo di riferimento al termine del suo impegno di non commercializzazione. Inoltre, nella sentenza Mulder II la Corte avrebbericonosciuto la Comunità responsabile del danno subito dai produttori SLOM che pensavano di riprendere la produzione di latte al termine del loro impegno ma che non erano in grado di farlo perché non disponevano di una quota. Stando al ricorrente, l'illegittimità del regolamento n. 857/84 gli ha     recato un danno maggiore di quello subito da un produttore SLOM «standard» (che ha potuto ottenere una quota in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 764/89 e del regolamento n. 1639/91), in quanto, al termine del suo impegno, egli ha scambiato la sua azienda SLOM con un'altra azienda meglio ubicata e che poteva essere sfruttata con maggior profitto.

34.
    Per conformarsi alla normativa nazionale, la quale consentiva il trasferimento delle quote latte da un'azienda all'altra purché il titolare della quota, per almeno un anno, destinasse simultaneamente le due aziende alla produzione di latte, il ricorrente avrebbe mantenuto le sue due aziende fino al 13 maggio 1986. Egli avrebbe così soddisfatto le condizioni poste dalla normativa nazionale sebbene, in quel momento, non disponesse di una quota. Se gliene fosse stata assegnata una, avrebbe potuto trasferirla alla sua nuova azienda.

35.
    Il ricorrente sottolinea che a quell'epoca non era possibile sapere se i produttori SLOM, alla fine, avrebbero potuto chiedere una quota e quali sarebbero state le condizioni di assegnazione. Dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89 e del regolamento n. 1033/89, sarebbe risultato che l'assegnazione di una quota era subordinata alla condizione che il produttore disponesse ancora, interamente o parzialmente, della sua azienda SLOM. Il ricorrente afferma che, all'epoca in cui ha acquistato la sua seconda azienda e venduto la prima, non poteva supporre che sarebbe stata imposta una condizione siffatta. Richiamandosi alla citata sentenza Spagl e, più in particolare, alle conclusioni rese dall'avvocato generale Jacobs nella relativa causa (Racc. pag. I-4554), il ricorrente sostiene che l'applicargli tale condizione sarebbe in contrasto con il principio dell'affidamento legittimo.

36.
    Secondo le sentenze Mulder I e Mulder II, l'alienazione dell'azienda SLOM denoterebbe, in linea di massima, che il produttore non intendeva riprendere realmente la produzione di latte e, pertanto, che egli non potrebbe lamentare una violazione del suo affidamento legittimo. Tuttavia, il fatto che il produttore SLOM non disponga più dell'azienda SLOM non giustificherebbe, di per sé, l'esclusione della responsabilità della Comunità, in particolar modo se risulta che tale produttore ha sempre manifestato l'intenzione di riprendere durevolmente la produzione di latte.

37.
    I convenuti deducono che la domanda del ricorrente è infondata in quanto si riferisce ad un periodo posteriore alla vandita dell'azienda SLOM nel 1986.

Giudizio del Tribunale

38.
    La responsabilità extracontrattuale della Comunità per danni cagionati dalle istituzioni, prevista dall'art. 215, secondo comma, del Trattato, può sorgere solo sericorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).

39.
    Per quanto concerne la situazione dei produttori di latte che hanno assunto un impegno di non commercializzazione, la responsabilità della Comunità sorge nei confronti di ogni produttore che abbia subito un danno risarcibile per il fatto che allo stesso è stato impedito di consegnare latte in forza del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, punto 22).

40.
    Tale responsabilità è fondata sulla lesione del legittimo affidamento che i produttori, incentivati da un atto della Comunità a sospendere, nell'interesse generale e dietro pagamento di un premio, lo smercio del latte per un periodo limitato, potevano riporre nel carattere limitato del loro impegno di non commercializzazione (sentenza Mulder I, punto 24, e sentenza von Deetzen, citata, punto 13).

41.
    Il ricorrente lamenta un danno causato dall'illecita privazione di un quantitativo di riferimento, che deriverebbe dall'applicazione del regolamento n. 857/84. Il danno da lui subito sarebbe quello prodottosi nell'arco di un periodo che inizierebbe il 23 febbraio 1985, data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, e che, non essendogli mai stata assegnata una quota, continuerebbe fino a tutt'oggi.

42.
    Quanto alla domanda di risarcimento relativa al periodo tra il 23 febbraio 1985 e il 13 maggio 1986, data in cui il ricorrente ha venduto la sua azienda SLOM, è pacifico che quest'ultimo, in forza del regolamento n. 857/84, non ha potuto smerciare latte e che, conformemente alla giurisprudenza appena ricordata, il relativo danno è imputabile alla Comunità.

43.
    Per quanto riguarda, invece, il danno lamentato posteriore al 13 maggio 1986, occorre esaminare in quale misura tale danno sia stato conseguenza del primo rifiuto di concessione d'una quota opposto al ricorrente nel 1985.

44.
    Si deve ricordare che il ricorrente ha ceduto la sua azienda SLOM nel 1986 e trasferito la sua attività produttiva in un'altra azienda per motivi di efficienza economica. E' del tutto evidente che tale decisione del ricorrente, presa volontariamente, non ha alcun nesso con il rifiuto di concessione d'una quota oppostogli al momento della scadenza del suo impegno di non commercializzazione nel 1985.

45.
    Inoltre, dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento n. 1546/88, risulta che, anche nel caso di un produttore di latte che non abbia assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, le possibilità di trasferimento di una quota da un'azienda all'altra erano limitate alle ipotesi di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica (art. 7, n. 1) o all'ipotesi di contratti agrari in scadenza non rinnovabili (art. 7, n. 4).

46.
    Conseguentemente, quand'anche fosse vero che nel 1985/1986 i produttori titolari di un quantitativo di riferimento potevano trasferirlo secondo la prassi amministrativa olandese, ciò costituirebbe una circostanza estranea al legislatore comunitario e sarebbe eventualmente spettato alle autorità olandesi accordare al ricorrente un trattamento non discriminatorio.

47.
    Si deve poi rilevare che, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'assegnazione di una quota a norma di tale regolamento è stata respinta ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88 (v. precedente punto 7), che subordinava la concessione di un quantitativo di riferimento specifico alla prova che alla data della domanda il produttore gestisse interamente o parzialmente l'azienda SLOM.

48.
    Ora, contrariamente a quanto afferma il ricorrente e come già più volte dichiarato dalla Corte (v., in particolare, sentenza 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink, Racc. pag. I-223), tale condizione si limita a sancire in materia di quantitativi di riferimento specifici il principio di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, in virtù del quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato (punto 13). Pertanto, il ricorrente non può sostenere che l'applicazione di tale condizione nei suoi confronti costituisca una violazione del principio del legittimo affidamento in quanto egli, al momento della cessione della sua azienda SLOM, non poteva prevedere che sarebbe stata imposta una condizione siffatta.

49.
    Poiché la vendita dell'azienda SLOM da parte del ricorrente non è stata conseguenza dell'illecito rifiuto di concessione d'una quota oppostogli nel 1985 e dato che tale vendita non rientrava nei casi per i quali il regolamento n. 857/84 prevede la possibilità di trasferire quote, i motivi per cui il ricorrente non ha potuto ottenere una quota nell'ambito del regolamento n. 764/89 e il danno che ne è derivato non possono essere imputati alla Comunità.

50.
    Ne discende che i danni subiti dal ricorrente in seguito alla privazione di un quantitativo di riferimento possono essere solo quelli prodottisi fino al 13 maggio 1986.

51.
    Occorre quindi esaminare, anzitutto, se e in quale misura la domanda del ricorrente sia colpita da prescrizione.

Sulla prescrizione

Argomenti delle parti

52.
    Il ricorrente sostiene che la prescrizione della sua domanda è stata interrotta dalla lettera del 31 marzo 1989. Egli osserva che, con questa lettera, egli e altri 351 produttori SLOM hanno informato le istituzioni del fatto che consideravano la Comunità responsabile del lucro cessante dovuto al rifiuto di concedere quote che era stato loro opposto in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 857/84. Dato che le istituzioni si sono impegnate, nella comunicazione 5 agosto 1992, a non avvalersi della prescrizione nei confronti dei produttori che, come il ricorrente, si erano già rivolti ad esse chiedendo riparazione e le cui domande d'indennizzo non erano ancora prescritte a quella data, tale rinuncia varrebbe nei confronti del ricorrente a partire dal 31 marzo 1989.

53.
    Quanto alla lettera del direttore generale del servizio giuridico del Consiglio 22 luglio 1992, essa sarebbe stata superata sul punto dalla successiva comunicazione 5 agosto 1992.

54.
    Inoltre, il sig. Booss - il membro del servizio giuridico della Commissione incaricato, all'epoca, di trattare le pratiche SLOM - avrebbe confermato per telefono all'avvocato del ricorrente che la lettera 31 marzo 1989 costituiva atto interruttivo della prescrizione.

55.
    Ancora, poco dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2187/93 la Commissione avrebbe inviato alle autorità olandesi la lista di tutti i produttori SLOM che potevano chiedere un indennizzo e delle domande già prescritte. Di conseguenza, il ricorrente chiede che i convenuti versino agli atti tale tabella e, in caso di rifiuto, che il Tribunale ne ordini la produzione.

56.
    La posizione dei convenuti sarebbe non solo in contrasto con i termini della comunicazione 5 agosto 1992, nella quale essi avrebbero invitato esplicitamente i produttori SLOM a non presentare ricorsi per risarcimento avverso la Comunità, ma anche discriminatoria in quanto la Commissione non ha opposto la prescrizione ad altri produttori SLOM olandesi che hanno ricevuto offerte di indennizzo e il cui nome era anch'esso iscritto nella lista allegata alla lettera 31 marzo 1989.

57.
    I convenuti ritengono che la domanda del ricorrente sia interamente prescritta dal 13 maggio 1991. Infatti, visto che il danno risarcibile subito dal ricorrente ha cessato di prodursi il 13 maggio 1986, il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione anteriore al 13 maggio 1991, sarebbe scaduto in tale data.

Giudizio del Tribunale

58.
    Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, che si applica ai giudizi innanzi al Tribunale in osservanza dell'art. 46 del medesimo Statuto, non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente, trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto (sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-595, punto 107).

59.
    Nella fattispecie, il danno collegato all'impossibilità di sfruttare un quantitativo di riferimento è stato subito dal giorno in cui, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, il ricorrente avrebbe potuto, se non gli fosse stato negato un quantitativo, riprendere le consegne di latte, vale a dire dal 23 febbraio 1985, data di applicazione nei suoi confronti del regolamento n. 857/84. Pertanto, in tale giorno si sono realizzati i presupposti di un'azione di risarcimento contro la Comunità e ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione.

60.
    Ai fini della determinazione del periodo durante il quale sono stati subiti i danni, occorre dare atto che questi ultimi non si sono prodotti istantaneamente. Essi si sono prodotti nell'arco di un certo periodo, sinché il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento. Si tratta di un danno continuato, rinnovatosi quotidianamente (v. citata sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 132). Il diritto al risarcimento riguarda pertanto periodi successivi, coincidenti con ogni singolo giorno durante il quale veniva vietata la messa in commercio.

61.
    Tuttavia, avendo ceduto la sua azienda SLOM il 13 maggio 1986, da tale data il ricorrente non aveva più diritto ad un quantitativo di riferimento (v. precedente punto 7). Essendo stato accertato che i danni asseritamente subiti dal ricorrente dopo tale vendita non sono collegati all'applicazione nei suoi confronti del regolamento n. 857/84, il termine di prescrizione è scaduto cinque anni dopo il 13 maggio 1986, vale a dire il 13 maggio 1991, a meno che non sia stato interrotto prima di tale data.

62.
    Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla presentazione di un'istanza dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione di una domanda preventiva all'istituzione competente della Comunità, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue il ricorso nei termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) o dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), a seconda dei casi (sentenze della Corte 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417, punto 6, e del Tribunale 25 novembre 1998, causa T-222/97, Steffens/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-4175, punti 35 e 42).

63.
    Ne discende che il ricorrente non può avvalersi, ai fini dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 43 dello Statuto della Corte, della lettera 31 marzo1989 inviata alle istituzioni, in quanto ad essa non è seguita la presentazione di un ricorso innanzi al Tribunale.

64.
    Il ricorrente fa valere che dall'applicazione nei suoi confronti della comunicazione 5 agosto 1992 risulta che i convenuti si sono impegnati a non opporre la prescrizione a decorrere dal 31 marzo 1989, data in cui si era rivolto alle istituzioni.

65.
    A tal riguardo occorre ricordare che la rinuncia ad opporre la prescrizione, contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992, era un atto unilaterale che mirava, al fine di limitare il numero di ricorsi giudiziali, a incoraggiare i produttori ad attendere l'attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 (citata sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, punto 38).

66.
    Tale comunicazione riguardava specificamente i produttori i cui diritti a risarcimento non fossero già prescritti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o alla data in cui essi si erano rivolti a una delle istituzioni (v. precedente punto 11). Con l'indicazione di questa seconda data, i convenuti si riferivano ai produttori che si erano rivolti alle istituzioni, rivendicando un diritto a risarcimento sulla base della sentenza Mulder II, prima della pubblicazione della comunicazione, ai quali i convenuti stessi avevano chiesto di non presentare ricorsi per risarcimento in attesa del regolamento di indennizzo forfettario. Tale indicazione era infatti diretta a salvaguardare i diritti a risarcimento dei produttori interessati.

67.
    Ora, si deve rilevare che alla lettera 31 marzo 1989 non è mai seguita una risposta dei convenuti e che, di conseguenza, questi ultimi non hanno preso, a tale data, nessun impegno nei confronti del ricorrente. Ne consegue che il ricorrente non può invocare la comunicazione 5 agosto 1992.

68.
    Si deve poi respingere l'argomento del ricorrente relativo alla presenza del suo nome in una lista, inviata dalla Commissione alle autorità olandesi dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2187/93, nella quale erano elencati i produttori che beneficiavano dell'impegno di non opporre la prescrizione contenuto nella comunicazione 5 agosto 1992.

69.
    Occorre anzitutto osservare che tale lista è stata inviata alle autorità nazionali per indicare loro, nel caso in cui avessero ricevuto domande di indennizzo nell'ambito del regime transattivo previsto dal regolamento n. 2187/93, a decorrere da quale data era stata interrotta la prescrizione delle domande. Essa non faceva distinzione tra i produttori SLOM che avevano ricevuto un quantitativo di riferimento definitivo, e che pertanto potevano beneficiare d'una proposta di transazione nell'ambito del regolamento n. 2187/93, e quelli che, come il ricorrente, non avevano ricevuto una quota e, conseguentemente, non potevano profittare di tale regime transattivo. Ne risulta che il nome del ricorrente figurava in tale lista per errore.

70.
    Tuttavia, tale errore non era idoneo a far nascere nel ricorrente la convinzione che egli beneficiasse dell'impegno contenuto nella comunicazione 5 agosto 1992 e che la prescrizione della sua domanda fosse stata interrotta a decorrere dal 31 marzo 1989. Infatti, al momento dell'invio della lista de qua, il 10 settembre 1993, il ricorrente era già in grado di sapere che non beneficiava dell'offerta transattiva prevista dal regolamento n. 2187/93 e che, pertanto, non era interessato da detto impegno.

71.
    Inoltre, la posizione dei convenuti a proposito della prescrizione del presente ricorso non può costituire un trattamento discriminatorio rispetto all'atteggiamento tenuto dalla Commissione nei confronti dei produttori SLOM che hanno ricevuto offerte di indennizzo, giacché, come appena ricordato (v. precedente punto 69), la situazione del ricorrente è diversa da quella dei beneficiari del regolamento n. 2187/93.

72.
    Infine, quanto alle affermazioni del ricorrente circa le presunte dichiarazioni del sig. Booss, è sufficiente osservare che tali affermazioni non sono corroborate da nessun elemento di prova.

73.
    Ciò posto, dato che la prescrizione non è stata interrotta o sospesa entro il 13 maggio 1991, il ricorso presentato il 29 aprile 1997 è un ricorso tardivo, introdotto quando i diritti a risarcimento del ricorrente erano già prescritti.

74.
    Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

75.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare le spese, conformemente a quanto chiesto dai convenuti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)    Le spese sono poste a carico del ricorrente.

Tiili
Moura Ramos
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: l'olandese.