Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2018 – Podilă e a.
(cause riunite C‑133/17 e C‑134/17)(1)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 89/391/CEE – Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro – Classificazione di luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni particolari o speciali – Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro – Obblighi del datore di lavoro»
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Ambito di applicazione – Calcolo delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori in relazione alla classificazione delle loro attività in diversi gruppi a rischio – Normativa nazionale che fissa termini rigorosi e procedure che non consentono ai giudici nazionali di riesaminare o accertare detta classificazione – Esclusione, anche alla luce degli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE
(Artt. 114, § 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE; direttiva del Consiglio 89/391, artt. 9, §§ 1 e 2, e 11, § 6)
(v. punti 37, 38, 42‑45 e dispositivo)
Dispositivo
L’articolo 114, paragrafo 3, e gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano a una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, che fissa termini rigorosi e procedure che non consentono ai giudici nazionali di riesaminare o accertare la classificazione delle attività dei lavoratori in diversi gruppi a rischio sulla base della quale sono calcolate le pensioni di vecchiaia dei lavoratori suddetti.