Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 2 aprile 2008 – Eurocopter / UAMI (STEADYCONTROL)
(causa T-181/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo STEADYCONTROL – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 46, 50, 55)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2007 (procedimento R 8/2006‑4) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del marchio denominativo STEADYCONTROL |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Eurocopter SAS |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo «STEADYCONTROL» per prodotti rientranti nelle classi 9, 12 e 38 –domanda di marchio comunitario n. 3560935 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego parziale di registrazione per prodotti rientranti nelle classi 9 e 12 |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Eurocopter SAS è condannata alle spese.