Language of document : ECLI:EU:T:2008:86





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 2 aprile 2008 – Eurocopter / UAMI (STEADYCONTROL)

(causa T-181/07)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo STEADYCONTROL – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 46, 50, 55)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2007 (procedimento R 8/2006‑4) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del marchio denominativo STEADYCONTROL

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Eurocopter SAS

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo «STEADYCONTROL» per prodotti rientranti nelle classi 9, 12 e 38 –domanda di marchio comunitario n. 3560935

Decisione dell’esaminatore:

Diniego parziale di registrazione per prodotti rientranti nelle classi 9 e 12

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)         Il ricorso è respinto.

2)         La Eurocopter SAS è condannata alle spese.