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Ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 2011 - Petroli / Consiglio

(Causa T-160/11 R)

("Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d'Avorio - Congelamento dei capitali - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Non luogo a statuire nel procedimento principale - Non luogo a statuire")

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere, conformemente all'art. 278 TFUE, la sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall'altro, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

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