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Ricorso proposto il 15 marzo 2011 - Since Hardware (Guangzhou) / Consiglio

(Causa T-156/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (Guangzhou, Repubblica popolare cinese) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis e Y. Melin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1243, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. 1;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.    Il primo motivo verte sul fatto che un'inchiesta iniziale avviata in forza dell'art. 5 del regolamento di base2 non potrebbe contemplare una società in particolare ma dovrebbe riguardare uno o più paesi e l'insieme dei produttori ivi esistenti. In proposito, la ricorrente fa valere che:

-    il regolamento impugnato è contrario all'art. 5 del regolamento di base, e in particolare al suo n. 9, letto in combinato disposto con l'art. 17 del medesimo regolamento, e interpretato in modo conforme al diritto dell'OMC, poiché detto articolo non consente l'avvio di un nuovo procedimento antidumping contro una sola società;

-    il regolamento impugnato viola l'art. 9, nn. 4-6, del regolamento di base, letti in modo conforme al diritto dell'OMC, in quanto tale articolo non consente l'imposizione di dazi antidumping avverso una sola società, ma richiede l'imposizione di dazi contro il complesso delle società situate in uno o più paesi;

-    il regolamento impugnato viola l'art. 9, n. 3, del regolamento di base, in forza del quale il dazio nullo di una società rientrante nel procedimento antidumping può essere oggetto di riesame solo conformemente ad un'inchiesta di riesame avviata in forza dell'art. 11, n. 3, del regolamento di base; in subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha proceduto, di fatto, ad un riesame del dazio nullo di quest'ultima, in violazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento di base, interpretato conformemente ad una relazione della commissione d'appello dell'OMC.

2.    Il secondo motivo concerne la violazione dell'art. 3, e in particolare dei suoi nn. 2, 3 e 5, del regolamento di base, dato che i dazi antidumping sarebbero stati imposti senza aver dimostrato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio durante il periodo d'inchiesta.

3.    Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto dell'Unione, essendosi deciso di non concedere alla ricorrente lo status di società operante in economia di mercato. In proposito, la ricorrente fa valere che:

-    la decisione di negarle lo status di società operante in economia di mercato è stata adottata in funzione di ciò che la Commissione europea conosceva circa l'effetto di un siffatto diniego sul margine di dumping della ricorrente, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), ultimo comma, del regolamento di base, come interpretato dalla giurisprudenza del Tribunale;     

-    l'onere della prova imposto dalla Commissione alla ricorrente affinché questa dimostri di operare in economia di mercato è eccessivo e viola i principi generali di diritto dell'Unione e, segnatamente, il principio di buona amministrazione.

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1 - GU L 338, pag. 22.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).