Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trieste (Italia) il 26 maggio 2021 – GE / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino
(Causa C-328/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Trieste
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: GE
Resistente: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/20131 debba essere interpretato:
• nel senso che l’omessa consegna dell’opuscolo informativo previsto dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3 regolamento (UE) n. 604/2013 ad una persona che versi nelle condizioni descritte dall’articolo 23 paragrafo 1 regolamento (UE) n. 604/2013 determina di per sé l’insanabile nullità del provvedimento di trasferimento (ed eventualmente anche la competenza a conoscere della domanda di protezione internazionale da parte dello Stato membro al quale la persona ha proposto la nuova domanda);
• oppure nel senso che è onere del ricorrente dimostrare in giudizio che, se gli fosse stato consegnato l’opuscolo, il procedimento avrebbe avuto un esito diverso.
Se l’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 dell’Unione europea deve essere interpretato
• nel senso che l’omessa consegna dell’opuscolo informativo previsto all’articolo 29 regolamento (UE) n. 603/2013 ad una persona che versi nelle condizioni descritte dall’articolo 24, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013, determina di per sé l’insanabile nullità del provvedimento di trasferimento (ed eventualmente anche la conseguente necessaria offerta della possibilità di presentare una nuova domanda di protezione internazionale);
• oppure nel senso che è onere del ricorrente dimostrare in giudizio che, se gli fosse stato consegnato l’opuscolo, il procedimento avrebbe avuto un esito diverso.
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1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31.).