Language of document : ECLI:EU:T:2014:806





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 settembre 2014 – Kadhaf Al Dam / Consiglio

(causa T‑348/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Modulazione degli effetti di un annullamento nel tempo – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità (Artt. 263, commi 4 e 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2011/137/PESC e 2013/182/PESC; regolamento del Consiglio n. 204/2011) (v. punti 25, 27‑39)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2; decisione del Consiglio 2014/380/PESC; regolamento del Consiglio n. 689/2014) (v. punto 40)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Decisione che si inscrive in un contesto noto all’interessato – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Ragioni individuali, specifiche e concrete cha abbiano giustificato il mantenimento dell’interessato negli elenchi delle persone oggetto di tali misure (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2013/182/PESC e 2014/380/PESC; regolamento del Consiglio n. 689/2014) (v. punti 62‑67, 70‑78, 100‑105)

4.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 68)

5.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2013/182/PESC e 2014/380/PESC; regolamento del Consiglio n. 689/2014) (v. punti 79‑85, 100‑105)

6.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Rischio di pregiudizio grave e irreparabile per l’efficacia di qualsiasi congelamento di beni che possa, in futuro, essere deciso dal Consiglio nei confronti delle persone destinatarie dell’atto annullato – Mantenimento degli effetti degli atti annullati fino allo scadere del termine d’impugnazione o fino al rigetto di quest’ultima (Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2; decisioni del Consiglio 2013/182/PESC e 2014/380/PESC; regolamento del Consiglio n. 689/2014) (v. punti 106‑109)

7.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 112, 113)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53), del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 1), della decisione 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 111, pag. 50), del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011 (GU L 183, pag. 1) e della decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 183, pag. 52), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno causato da tali atti.

Dispositivo

1)

Le decisioni 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, e 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modificano la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome del sig. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam negli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 è annullato nella parte in cui mantiene il nome del sig. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

3)

Gli effetti della decisione 2013/182, della decisione 2014/380 e del regolamento di esecuzione n. 689/2014 sono mantenuti nei confronti del sig. Kadhaf Al Dam sino alla scadenza del termine per l’impugnazione della presente sentenza o, nel caso di impugnazione tempestivamente proposta, sino alla pronuncia della sentenza della Corte.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

Il sig. Kadhaf Al Dam è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nonché le proprie spese relative alla sua domanda di risarcimento.

6)

Il Consiglio è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Kadhaf Al Dam nonché le proprie spese relative alla domanda di annullamento.