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Impugnazione proposta il 4 settembre 2023 dalla Fertilizers Europe avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione Ampliata) del 5 luglio 2023, causa T-126/21, Nevinnomysskiy Azot et NAK "Azot" / Commissione

(Causa C-554/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fertilizers Europe (rappresentanti: L. Ruessmann e J. Beck, avvocati)

Altre parti nel procedimento: AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot", Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 nella causa T-126/211 e respingere le restanti domande proposte in primo grado;

condannare i ricorrenti dinanzi al Tribunale a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente in appello per quanto concerne il procedimento di impugnazione e l’intervento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente si fonda su quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che devono esservi sufficienti elementi di prova per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza in una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata entro il termine di tre mesi e non semplicemente che questi ultimi siano in possesso della Commissione al momento dell’apertura dell’esame in previsione della scadenza.

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 11, paragrafo 5, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base non consente la presentazione di «nuove» informazioni con riferimento a una domanda di riesame in previsione della scadenza una volta scaduto il termine dei tre mesi.

In terzo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la presentazione dinanzi alla Commissione, da parte della ricorrente in appello, di ulteriori calcoli del dumping effettuati in base ai prezzi oltre il termine di tre mesi corrispondeva ad elementi di prova «nuovi» e che la Commissione non poteva avvalersene per decidere di avviare il riesame in previsione della scadenza.

In quarto luogo, il Tribunale è incorso in un errore manifesto di valutazione e ha snaturato i fatti e la prova nel dichiarare che non risulta dall’avviso di apertura né dal regolamento 2020/21001 che la Commissione avesse considerato che la domanda iniziale di riesame in previsione della scadenza conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza del dumping.

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1 EU:T:2023:376.

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2020, L 425, pag. 21).