Language of document :

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2005 nel procedimento C-63/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Centralan Property Ltd contro Commissioners of Customs & Excise 1.

("Sesta direttiva IVA - Art. 20, n. 3 - Beni d'investimento - Detrazione dell'imposta a monte - Rettifica delle detrazioni - Beni immobili - Alienazione mediante due operazioni collegate, una esente, l'altra soggetta ad imposta - Ripartizione")

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento C-63/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con ordinanza 21 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2004, nella causa tra Centralan Property Ltd e Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. A. La Pergola, J. P. Puissochet, U. Lõhmus, e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 20, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che, qualora una locazione per 999 anni su un bene d'investimento è concessa ad una persona dietro pagamento di un premio consistente e qualora il diritto residuo di proprietà ("freehold reversion") riguardante questo bene è ceduto tre giorni più tardi ad un'altra persona per un prezzo molto meno significativo, quando queste due operazioni

-    sono indissociabilmente collegate, e

-    consistono in una prima operazione che è esente e in una seconda operazione che è soggetta ad imposta,

-    e se tali operazioni costituiscono, a ragione del trasferimento del potere di disporre del detto bene d'investimento come proprietario, cessioni ai sensi dell'art. 5, n. 1, della stessa direttiva,

il bene in esame è considerato, fino alla scadenza del periodo di rettifica, come fosse stato adibito ad un'attività economica che si presume essere parzialmente soggetta ad imposta e parzialmente esente secondo la proporzione dei valori rispettivi delle due operazioni.

____________

1 - GU C 85 del 3.4.2004.