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Ricorso proposto il 8 febbraio 2012 – ZZ / Commissione

(Causa F-17/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ritiene di aver subito in ragione della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità di malattia della quale ha sofferto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 23 novembre 2010, inoltrata dal ricorrente all’autorità investita del potere di nomina della Commissione (AIPN);

annullare la nota datata 24 gennaio 2011, recante in alto a destra la locuzione “Ref Ares(2011)74616 - 24/0112011”, promanante dalla Commissione;

quatenus oportet, annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo formato dal ricorrente avverso la nota datata 24 gennaio 2011;

quatenus oportet, annullare la nota datata 23 settembre 2011, recante in alto a destra la locuzione “Ref Ares(2011)1010393 - 23/09/2011”;

quatenus oportet, accertare il fatto che la procedura instauratasi a seguito della sua domanda di riconoscimento del suo diritto, ex art 72 dello Statuto, al rimborso nella misura del 100% delle spese mediche da lui sopportate, si è protratta per più di cinque anni;

nella misura del necessario, dichiarare che la durata della procedura a qua ha ecceduto quella ragionevole;

per l'effetto, condannare la Commissione a risarcire il danno ingiustamente già subito dal ricorrente in relazione all'irragionevole durata della procedura a qua, elargendogli la somma di 10.000,00 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 novembre 2010 pervenne alla CE e fino all'effettivo pagamento della somma di 10.000,00 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10% all' anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la Commissione alle spese.