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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa - Lettonia) – Procedimento promosso da B

(Causa C-439/19)1

[Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5, 6 e 10 – Normativa nazionale che prevede l’accesso del pubblico ai dati personali relativi ai punti di penalità inflitti in caso di infrazioni stradali – Liceità – Nozione di “dati personali relativi a condanne penali e reati” – Divulgazione al fine di migliorare la sicurezza stradale – Diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Libertà d’informazione – Conciliazione con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei diritti personali – Riutilizzo dei dati – Articolo 267 TFUE – Effetti nel tempo di una pronuncia pregiudiziale – Possibilità per un giudice costituzionale di uno Stato membro di mantenere gli effetti giuridici di una normativa nazionale non compatibile con il diritto dell’Unione – Principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto]

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B

con l’intervento di: Latvijas Republikas Saeima

Dispositivo

L’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al trattamento dei dati personali relativi ai punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali.

Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che obbliga l’organismo pubblico responsabile del registro in cui sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a rendere tali dati accessibili al pubblico senza che la persona che richiede l’accesso sia tenuta a dimostrare un interesse specifico all’ottenimento di tali dati.

Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che autorizza l’organismo pubblico responsabile del registro nel quale sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a comunicare tali dati a operatori economici a fini di riutilizzo.

Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice costituzionale di uno Stato membro, investito di un ricorso avverso una normativa nazionale che si rivela, alla luce di una decisione della Corte pronunciata su rinvio pregiudiziale, incompatibile con il diritto dell’Unione, decida, in applicazione del principio della certezza del diritto, che gli effetti giuridici di tale normativa sono mantenuti fino alla data della pronuncia della sentenza con la quale esso statuisce definitivamente su tale ricorso costituzionale.

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1 GU C 280 del 19.08.2019.