Language of document : ECLI:EU:T:2002:52

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

28 febbraio 2002 (1)

«Antidumping - Ricorso di annullamento - Irricevibilità»

Nella causa T-598/97,

British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd, con sede in Leicester (Regno Unito),

Clarks International Ltd, con sede in Somerset (Regno Unito),

Deichmann-Schuhe GmbH & Co Vertriebs KG, con sede in Essen (Germania),

Groupe André S.A., con sede in Parigi (Francia),

Reno Versandhandel GmbH, con sede in Thaleischweiler-Froschen (Germania),

Leder & Schuh AG, con sede in Graz (Austria),

rappresentate dai sigg. A. Bell e M. Powell, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenute da

Foreign Trade Association (FTA), rappresentata dall'avv. B. Sheridan, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti H.-J. Rabe e G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e da

Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), rappresentata dagli avv.ti P. Vlaemminck, J. Holmens e L. Van Den Hende, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1997, n. 2155, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia e che riscuote in via definitiva il dazio provvisorio imposto (GU L 298, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R. García-Valdecasas, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    Il 22 febbraio 1995, la Commissione pubblicava un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di talune calzature originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU C 45, pag. 2).

2.
    L'avviso di apertura menzionato invitava tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a presentare alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.

3.
    Le ricorrenti, che sono importatrici e distributrici di calzature nell'Unione europea, decidevano di fare seguito a tale invito tramite una associazione costituita ad hoc, denominata «European Shoe Retail Organisation».

4.
    Durante il procedimento, esse trasmettevano - essenzialmente tramite l'associazione indicata al punto precedente - osservazioni scritte relative all'interpretazione delle nozioni di «pregiudizio», d'«interesse della Comunità» e di «paese analogo» alla Repubblica popolare cinese e compilavano questionari destinati agli importatori. Esse venivano inoltre sentite dai servizi della Commissione.

5.
    Al termine dell'inchiesta è stato adottato il regolamento (CE) della Commissione 28 gennaio 1997, n. 165, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 29, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), di importo pari, rispettivamente, al 94,1% ed al 36,5%.

6.
    Il 27 marzo 1997, le ricorrenti proponevano innanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento del regolamento provvisorio (causa T-73/97).

7.
    Il 30 giugno 1997, la Commissione sollevava un'eccezione d'irricevibilità del ricorso citato al punto precedente.

8.
    Il 29 ottobre 1997 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 2155, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia e che riscuote in via definitiva il dazio provvisorio imposto (GU L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2155/97» o il «regolamento impugnato»).

9.
    Il 13 novembre 1997, la Commissione proponeva una domanda incidentale nella causa T-73/97, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, facendo valere che, a seguito dell'adozione del regolamento n. 2155/97, il ricorso era divenuto privo di oggetto.

10.
    Con ordinanza 30 giugno 1998, causa T-73/97, BSC Footwear Supplies e a./Commissione (Racc. pag. II-2619), il Tribunale decideva che non occorreva statuire sul ricorso nella causa T-73/97, dato che l'adozione del regolamento n. 2155/97 era manifestamente idonea ad escludere qualsiasi interesse delle ricorrenti a proseguire il procedimento.

Procedimento

11.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 1997, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

12.
    Il 30 marzo 1998, con atto separato, il Consiglio ha sollevato una eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura in merito alla quale le ricorrenti, il 25 maggio 1998, hanno presentato le loro osservazioni.

13.
    Sia la Commissione, in data 7 aprile 1998, sia la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (Confederazione europea delle industrie calzaturiere; in prosieguo: la «CEC»), in data 13 maggio 1998, hanno presentato una istanza di intervento a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il 20 aprile 1998, la Foreign Trade Association (associazione per il commercio estero; in prosieguo: la «FTA») ha parimenti presentato un'istanza di intervento a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

14.
    Le parti in causa non si sono opposte all'intervento della CEC e della FTA ma hanno chiesto che alcuni dati contenuti nel fascicolo fossero escluse dalla comunicazione alle parti intervenienti in quanto riservati.

15.
    Con ordinanza 9 luglio 1999 il Tribunale ha deciso di rinviare al giudizio di merito l'esame dell'eccezione d'irricevibilità sollevata.

16.
    In data 26 luglio 1999, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere, nelle loro memorie, a taluni quesiti.

17.
    Con ordinanza 27 settembre 1999, è stato autorizzato l'intervento della Commissione e della CEC a sostegno delle conclusioni del Consiglio e l'interventodella FTA a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con la stessa ordinanza, il Tribunale ha accolto la domanda di trattamento riservato, nei confronti della FTA e della CEC, di taluni dati presenti nell'allegato 1 dell'atto contenente l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

18.
    In data 13 ottobre 1999, la convenuta ha depositato una versione non riservata dell'allegato 1 dell'atto citato.

19.
    La FTA e la CEC hanno depositato una memoria di intervento, rispettivamente, il 25 e il 26 novembre 1999, sulla quale le parti in causa hanno presentato le loro osservazioni.

20.
    Dal momento che la ricorrenti hanno rinunciato a depositare una replica e la Commissione a depositare una memoria di intervento, la fase scritta del procedimento si è conclusa in data 27 gennaio 2000.

21.
    All'udienza del 7 marzo 2001 sono state sentite le difese orali delle parti e le risposte delle medesime ai quesiti del Tribunale.

Conclusioni delle parti

22.
    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ricevibile il ricorso;

-    annullare in ogni sua parte il regolamento impugnato;

-    ordinare ogni altra misura che esso giudichi giusta e necessaria;

-    condannare il Consiglio alle spese.

23.
    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;

-    condannare le ricorrenti alle spese;

-    condannare la FTA a sostenere le spese del suo intervento.

24.
    La FTA chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ricevibile il ricorso;

-    annullare il regolamento impugnato;

-    condannare il Consiglio alle spese.

25.
    La CEC chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;

-    condannare le ricorrenti alle spese relative al suo intervento.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

26.
    Le ricorrenti traggono i loro argomenti principali da una pretesa evoluzione della giurisprudenza in materia di ricevibilità dei ricorsi proposti da privati contro regolamenti antidumping ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), evoluzione che sarebbe stata segnata dalla sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501; in prosieguo: la «sentenza Extramet»).

27.
    In particolare, esse affermano che, se è vero che in alcune cause precedenti, in materia di antidumping, come quelle decise con sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3463), e 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione (Racc. pag. 1005), la Corte ha deciso che i privati dovevano dimostrare che il regolamento antidumping contestato costituiva in realtà una «decisione» per poterlo impugnare ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, nella sentenza Extramet essa si è limitata ad esaminare se la ricorrente fosse direttamente e individualmente interessata dalla misura in questione. A parere delle ricorrenti, l'elemento decisivo, alla luce di tale sentenza, non risiede nella natura della misura impugnata ma nell'effetto che tale misura provoca nei confronti di talune categorie di operatori, tenuto conto delle circostanze ad essi peculiari.

28.
    A parere delle ricorrenti, ne consegue che, nonostante la natura normativa dell'atto impugnato, ad esse basterebbe dimostrare di essere direttamente e individualmente interessate dall'atto menzionato per giustificare la loro legittimazione ad agire.

29.
    Per quel che riguarda la condizione di essere direttamente interessate, le ricorrenti affermano che il regolamento impugnato è la «causa diretta» del loro obbligo di versare un dazio antidumping quando esse importano determinate categorie di calzature con tomaie di materie tessili dalla Cina o dall'Indonesia.

30.
    Per quanto riguarda la condizione di essere individualmente interessate, esse affermano che, conformemente a quanto deciso dalla Corte nella sentenza Extramet, tale condizione è soddisfatta quando viene dimostrato che esiste nellafattispecie un insieme di elementi idonei a contraddistinguerle rispetto ad ogni altro operatore economico.

31.
    A tale proposito, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, di aver partecipato attivamente al procedimento amministrativo terminato con l'adozione del regolamento impugnato, facendo pieno uso delle garanzie processuali alle quali esse avevano diritto. A parere delle ricorrenti, esiste nella giurisprudenza, sia nel campo del diritto della concorrenza sia in quello del diritto antidumping, un principio secondo il quale la partecipazione ad un procedimento amministrativo culminante in un accertamento quasi giurisdizionale dei diritti di un privato può far presumere l'esistenza, in capo a tale privato, di una legittimazione a contestare questa determinazione. A questo riguardo, le ricorrenti si riferiscono in particolare, in materia di diritto antidumping, alle sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 849) e del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio (Racc. pag. II-695). Le ricorrenti sottolineano che il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 1), sul quale è basato il procedimento di cui trattasi, prevede numerose garanzie processuali per gli importatori che manifestano il proprio interesse e partecipano ad un procedimento antidumping, garanzie di cui esse hanno fatto pienamente uso.

32.
    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che le informazioni che esse hanno fornito sono state ricevute e valutate dalla Commissione e che esse, molto probabilmente, hanno influenzato la determinazione provvisoria dei dazi.

33.
    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che l'introduzione dei dazi antidumping di cui trattasi ha portato a notevoli conseguenze sfavorevoli per le loro attività economiche. In particolare, esse fanno valere che sono tutte importatrici e venditrici al minuto di calzature nell'Unione europea e che, durante il periodo oggetto di inchiesta, esse hanno importato dalla Repubblica popolare cinese e dall'Indonesia, in totale, più di 12 milioni di paia di calzature con tomaie di materie tessili. Esse sottolineano, inoltre, di aver incontrato notevoli difficoltà nel rifornirsi all'interno della Comunità di merci corrispondenti a quelle oggetto del regolamento impugnato e, in particolare, di calzature in suola vulcanizzata, per le quali non esiste praticamente una produzione comunitaria. In udienza le ricorrenti hanno affermato che, a causa dell'adozione delle misure contestate, alcune di esse hanno dovuto ridurre il loro personale e vendere una gamma meno vasta di calzature.

34.
    In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere che due di esse sono espressamente menzionate nel regolamento impugnato.

35.
    La FTA invita il Tribunale ad esaminare l'evoluzione del diritto comunitario dopo la sentenza Extramet, che riconoscerebbe l'importanza ed il ruolo potenzialmente determinante che possono avere gli importatori indipendenti nella risoluzione di unprocedimento antidumping. Tale evoluzione sarebbe stata causata dalla modifica della normativa comunitaria antidumping nel 1996 in seguito all'Uruguay Round. Dopo tale modifica, il risultato finale dei procedimenti antidumping ormai non dipenderebbe più solamente dai dati forniti dai produttori comunitari denuncianti e dai produttori-esportatori stranieri relativi al pregiudizio ed al margine di dumping. Infatti, le istituzioni comunitarie sarebbero ora tenute ad esaminare anche l'incidenza economica di eventuali misure antidumping sugli altri operatori economici interessati, compresi gli importatori indipendenti, come previsto dall'art. 21 del regolamento n. 3283/94. Inoltre, gli importatori i cui interessi devono essere tenuti in conto ai sensi dell'art. 21 citato non sarebbero solo quelli che rispettano i criteri della sentenza Extramet, ma anche tutti gli importatori che hanno ritenuto il procedimento tanto importante da contribuire attivamente all'inchiesta. Di conseguenza, la FTA sostiene che, nel caso in cui, come nella fattispecie, gli importatori indipendenti siano stati attivamente coinvolti nel procedimento e siano stati presi in considerazione nell'analisi dell'interesse comunitario, l'evoluzione del diritto antidumping porta a non escluderli più dalle categorie di privati che possono proporre un ricorso avverso un regolamento antidumping.

36.
    Il Consiglio sostiene che, nella sentenza Extramet, la Corte non ha introdotto un nuovo criterio per quanto riguarda la legittimazione a proporre un ricorso avverso misure antidumping. Infatti, già nella sua giurisprudenza precedente la Corte, nonostante il riferimento alla distinzione tra «decisione» e «regolamento», avrebbe in sostanza verificato se il regolamento in oggetto riguardasse direttamente ed individualmente le ricorrenti. Per tale motivo la giurisprudenza precedente alla sentenza Extramet sarebbe sempre applicabile. Il Consiglio non contesta che le ricorrenti siano direttamente interessate dal regolamento impugnato ma si oppone a che queste siano dichiarate individualmente interessate da quest'ultimo.

37.
    A parere del Consiglio i criteri giurisprudenziali di ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli avverso regolamenti antidumping possono riassumersi come segue:

-    gli esportatori-produttori sono, in linea di principio, individualmente interessati nel caso in cui siano stati accusati di pratiche di dumping, qualora siano stati identificati nei regolamenti impugnati ovvero siano stati coinvolti nelle inchieste preliminari;

-    gli importatori associati sono, in linea di principio, individualmente interessati qualora le conclusioni relative al dumping o all'importo del dazio siano state fatte in base al loro prezzo di rivendita;

-    gli esportatori non produttori devono essere trattati come importatori collegati o non collegati a seconda che il loro margine di dumping sia stato o no accertato in base ai loro prezzi;

-    l'industria comunitaria denunciante è, in linea di principio, individualmente interessata perché beneficia di alcuni diritti specifici ai sensi del regolamento di base applicabile;

-    i produttori comunitari isolati che fanno parte dell'industria comunitaria denunciante sono interessati individualmente solo se possono provare l'esistenza di determinate qualità ad essi peculiari o di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a tutti gli altri produttori comunitari;

-     gli importatori indipendenti non sono, in linea di principio, interessati individualmente ma potrebbero esserlo qualora possano far valere qualità ad essi peculiari o una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a tutti gli altri importatori indipendenti.

38.
    Per quanto riguarda la partecipazione delle ricorrenti al procedimento amministrativo, il Consiglio sostiene che, nonostante si tratti di una condizione necessaria che chiunque pretenda di essere legittimato ad agire deve soddisfare, una tale partecipazione non è sufficiente in se stessa. A sostegno di tale conclusione, a parere del Consiglio, vi è una giurisprudenza consolidata relativa alla ricevibilità dei ricorsi proposti da importatori indipendenti contro regolamenti antidumping (sentenza Allied Corporation e a./Commissione, citata, punto 15; ordinanze della Corte 8 luglio 1987, causa 279/86, Sermes/Commissione, Racc. pag. 3109, punti 18 e 19, e causa 301/86, Frimodt Pedersen/Commissione, Racc. pag. 3123, punti 18 e 19, e 11 novembre 1987, causa 205/87, Nuova Ceam/Commissione, Racc. pag. 4427, punto 15).

39.
    Inoltre, il Consiglio fa valere che la situazione delle ricorrenti è diversa da quella della ricorrente nella causa decisa con la sentenza Timex/Consiglio e Commissione, summenzionata. Infatti, nel caso in esame il margine di dumping non sarebbe stato calcolato sulla base delle operazioni menzionate dalle ricorrenti e gli argomenti che esse hanno fatto valere sarebbero stati respinti dalla Commissione.

40.
    D'altra parte, il Consiglio rileva che le ricorrenti non hanno dimostrato di essere interessate dal regolamento impugnato in modo tale da essere contraddistinte rispetto a tutti gli altri operatori. Pur ammettendo che l'incidenza del regolamento impugnato debba essere valutata in relazione alla situazione collettiva delle ricorrenti, piuttosto che in relazione a quella, individuale, di ognuna di esse, il Consiglio ritiene che la quota collettiva di mercato delle ricorrenti ammonti solo al 9,4%. In tali circostanze, esse avrebbero dimostrato solo di essere state interessate dal regolamento impugnato nella loro qualità oggettiva di importatori di calzature con tomaie di materie tessili.

41.
    Infine il Consiglio rileva che l'identificazione di un importatore in un regolamento antidumping è idonea a fondare la sua legittimazione ad agire solo se tale importatore è stato direttamente interessato dagli accertamenti relativi all'esistenzadi una pratica di dumping per il fatto che i prezzi all'esportazione sono stati fissati in funzione del prezzo di rivendita da esso applicato. Dato che questo non è avvenuto nella fattispecie, il Consiglio ritiene che l'identificazione, da parte del regolamento impugnato, di alcune ricorrenti non permette di riconoscere la legittimazione ad agire a nessuna di esse.

42.
    La CEC sostiene la posizione del Consiglio condividendo, segnatamente, l'analisi della giurisprudenza comunitaria in materia di ricevibilità nelle cause antidumping effettuata da quest'ultimo.

Giudizio del Tribunale

43.
    Per decidere sulla fondatezza dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio, occorre ricordare che, anche se è vero che, alla luce dei criteri dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, i regolamenti che istituiscono dazi antidumping hanno effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere generale, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente taluni operatori economici (sentenze della Corte Allied Corporation e a./Commissione, citata, punto 11, e 7 luglio 1994, causa C-75/92, Gao Yao/Consiglio, Racc. pag. I-3141, punto 26, e giurisprudenza ivi citata; sentenze del Tribunale 20 giugno 2000, causa T-597/97, Euromin/Conseil, Racc. pag. II-2419, punto 43, e 26 settembre 2000, cause riunite T-74/97 e T-75/97, Büchel/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3067, punto 49).

44.
    In particolare, gli atti istitutivi di dazi antidumping possono, senza perdere il loro carattere regolamentare, riguardare individualmente gli operatori economici che dimostrino l'esistenza di talune qualità ad essi peculiari e che li contraddistinguono rispetto a ogni altro operatore economico (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e Extramet, punto 13; sentenza Euromin/Consiglio, citata, punto 44).

45.
    Il giudice comunitario ha ritenuto in tal modo che talune disposizioni di regolamenti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare individualmente quei produttori ed esportatori del prodotto in questione cui vengono imputate le pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale. Ciò avviene, in generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state identificate negli atti della Commissione e del Consiglio o coinvolte nelle inchieste preliminari (ordinanza Sermes/Commissione, citata, punto 15; sentenze della Corte 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punto 14, e causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 17; sentenza Euromin/Consiglio, citata, punto 45).

46.
    Sono interessati altrettanto individualmente da talune disposizioni di regolamenti che istituiscono dazi antidumping gli importatori i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione per la costruzione dei prezzi all'esportazione (sentenzeNashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, citata, punto 15, e Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, citata, punto 18).

47.
    La Corte ha anche affermato che importatori associati con esportatori di paesi terzi i cui prodotti sono soggetti a dazi antidumping possono impugnare i regolamenti che istituiscono tali dazi, in particolare nel caso in cui il prezzo all'esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di vendita sul mercato comunitario applicati dai detti importatori (sentenza della Corte 5 ottobre 1988, cause riunite 277/85 e 300/85, Canon e a./Consiglio, Racc. pag. 5731, punto 8).

48.
    Infine, la Corte ha ammesso anche la ricevibilità di un ricorso proposto avverso un siffatto regolamento da un importatore indipendente in circostanze eccezionali, segnatamente allorché tale regolamento pregiudicava gravemente le sue attività economiche (sentenza Extramet, punto 17).

49.
    Nella fattispecie occorre rilevare innanzitutto che le ricorrenti non appartengono a nessuna delle tre categorie indicate sopra ai punti 45 - 47, alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto un diritto di ricorso avverso regolamenti che istituiscono dazi antidumping. Infatti, da una parte, le ricorrenti, come riconoscono esse stesse, sono importatrici indipendenti. Dall'altra, emerge dal regolamento impugnato che l'esistenza del dumping non è stata determinata in funzione dei loro prezzi di rivendita, ma in funzione dei prezzi effettivamente pagati o da pagare all'esportazione.

50.
    Inoltre, per quanto riguarda la possibilità per le ricorrenti di invocare la sentenza Extramet, occorre ricordare che, con tale sentenza, la Corte ha riconosciuto che la ricorrente aveva dimostrato l'esistenza di un complesso di elementi costitutivi di una situazione particolare che, in relazione al provvedimento di cui trattavasi, la contraddistingueva rispetto a qualsiasi altro operatore economico. In particolare la ricorrente aveva provato, in primo luogo, di essere la principale importatrice del prodotto oggetto della misura antidumping e, nel contempo, l'utilizzatrice finale di tale prodotto, in secondo luogo, che le sue attività economiche dipendevano in larghissima misura dalle suddette importazioni e, in terzo luogo, che tali attività subivano gravi ripercussioni in conseguenza del controverso regolamento, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che essa incontrava difficoltà a rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, il quale era, per giunta, il suo principale concorrente per il prodotto finito (sentenza Extramet, punto 17).

51.
    Nella fattispecie, occorre rilevare, in primo luogo, che le ricorrenti, anche considerate collettivamente, effettuano solo circa il 9,5% della totalità delle importazioni del prodotto di cui trattasi.

52.
    D'altra parte, le ricorrenti, nonostante siano state espressamente invitate a farlo dal Tribunale sia in forma di quesiti scritti sia in udienza, non hanno provato che ilregolamento impugnato le pregiudicasse gravemente. Infatti, ad eccezione del volume delle importazioni del prodotto in oggetto realizzate collettivamente durante il periodo oggetto d'inchiesta, le ricorrenti non hanno fornito, individualmente e collettivamente, alcun dato numerico che permettesse di determinare la portata del pregiudizio che le loro attività economiche avrebbero subito a causa dell'adozione delle misure in oggetto.

53.
    Inoltre, le affermazioni delle ricorrenti in udienza, secondo le quali, a causa dell'adozione dei dazi antidumping controversi, alcune di esse hanno dovuto ridurre il personale e vendere una gamma meno vasta di calzature, non sono state suffragate da alcun elemento di prova.

54.
    Infine, l'affermazione delle ricorrenti, secondo la quale per uno dei prodotti interessati, cioè le calzature in suola vulcanizzata, non esisterebbe una produzione comunitaria, è stata suffragata da una documentazione incompleta, come indicato dalla Commissione al diciannovesimo 'considerando' del regolamento provvisorio. A tale riguardo, il Consiglio ha prodotto lettere di diversi produttori spagnoli che si sono offerti di rifornire una delle ricorrenti di calzature di questo tipo.

55.
    Ne consegue che le ricorrenti non hanno provato che il regolamento impugnato non le pregiudicasse se non oggettivamente, in quanto importatrici dei prodotti in oggetto, allo stesso modo di un qualsiasi altro operatore che si trovasse in una situazione identica.

56.
    La sentenza Extramet non ha certo istituito un elenco tassativo delle condizioni che un importatore indipendente deve soddisfare per essere considerato come individualmente interessato da un regolamento che istituisce dazi antidumping. Non è quindi escluso che altri elementi possano essere presi in considerazione, a questo effetto, dal giudice comunitario.

57.
    Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono di essere individualmente interessate dal regolamento impugnato per aver attivamente partecipato al procedimento amministrativo e per aver fornito informazioni che le istituzioni hanno ricevuto e valutato soprattutto nell'ambito dell'esame dell'interesse comunitario all'adozione delle misure controverse. A sostegno della loro tesi esse invocano, in particolare, le sentenze Timex/Consiglio e Commissione, e Sinochem Heilongjiang/Consiglio, citate.

58.
    A tale riguardo, occorre sottolineare che, nella sentenza Timex/Consiglio e Commissione, citata, la Corte ha affermato che, per stabilire se il regolamento in oggetto riguardasse individualmente la ricorrente, occorreva esaminare soprattutto il ruolo di quest'ultima nell'ambito del procedimento antidumping e la sua posizione sul mercato cui l'impugnata normativa si riferiva (punto 12). Per quanto riguarda il secondo punto, la Corte ha constatato che la ricorrente era il principale produttore della Comunità di orologi e di meccanismi d'orologeria e il solo produttore di queste merci ancora presente nel Regno Unito. La Corte ha aggiuntoche il dazio antidumping era stato stabilito tenendo conto delle conseguenze che il dumping accertato aveva causato alla ricorrente, concludendo che il regolamento controverso era basato sulla sua situazione individuale (punto 15).

59.
    Per quanto riguarda la sentenza Sinochem Heilongjiang/Consiglio, citata, occorre sottolineare che la ricorrente, nella causa decisa con tale sentenza era un'esportatrice del prodotto di cui trattavasi, che essa aveva partecipato con grande impegno all'inchiesta preliminare, che tutte le sue informazioni ed argomenti erano stati ricevuti ed esaminati dalla Commissione (punto 47) e che, del resto, essa era la sola impresa cinese ad avere partecipato all'inchiesta (punto 48).

60.
    Date le circostanze, le ricorrenti non possono sostenere che nelle sentenze Timex/Consiglio e Commissione, e Sinochem Heilongjiang/Consiglio, citate, il diritto delle imprese di cui trattavasi a proporre un ricorso di annullamento avverso il regolamento che istituiva le misure antidumping controverse sia stato riconosciuto dal giudice comunitario unicamente sulla base della loro partecipazione al procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di tali misure.

61.
    Anche se la partecipazione di un'impresa ad un procedimento antidumping può essere presa in considerazione, con altri elementi, al fine di dimostrare che questa impresa è individualmente interessata dal regolamento che istituisce i dazi antidumping adottato all'esito di questo procedimento, in assenza di altri elementi costitutivi di una situazione peculiare atta a contraddistinguere la detta impresa, riguardo alle misure di cui trattasi, rispetto ad ogni altro operatore economico, una tale partecipazione non è, in sé, idonea a far sorgere a suo vantaggio il diritto di proporre un ricorso avverso il regolamento citato.

62.
    Non avendo le ricorrenti provato l'esistenza di altri elementi idonei a contraddistiguerle, riguardo al regolamento impugnato, rispetto a tutti gli altri operatori economici, esse non possono basare il loro diritto di ricorso avverso questo regolamento sulla sola circostanza di aver partecipato attivamente al procedimento amministrativo che ha portato alla sua adozione. In tal senso, il solo fatto che alcune imprese ricorrenti siano state espressamente identificate dal regolamento impugnato non può dar luogo ad una diversa valutazione.

63.
    Risulta da quanto precede che le ricorrenti non sono individualmente interessate dal regolamento impugnato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

64.
    Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

Sulle spese

65.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, vanno condannate sia alle spese da loro sostenute sia, solidalmente, a quelle sostenute dal Consiglio, ad eccezione di quelle relative all'intervento dalla FTA, e dalla CEC, conformemente alle domande del Consiglio e della CEC. La FTA sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio a causa del suo intervento, conformemente alla domanda di quest'ultimo. La Commissione sopporterà le proprie spese, conformemente all'art. 87, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    Le ricorrenti sopporteranno sia le proprie spese sia, solidalmente, quelle sostenute dal Consiglio, ad eccezione di quelle relative all'intervento della Foreign Trade Association, e dalla Confédération européenne de l'industrie de la chaussure.

3)    La Foreign Trade Association sopporterà sia le proprie spese sia quelle sostenute dal Consiglio a causa del suo intervento.

4)    La Commissione sopporterà le proprie spese.

Mengozzi
García-Valdecasas
Tiili

Moura Ramos

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 febbraio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: l'inglese.