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Ricorso proposto il 9 novembre 2023 – MD/Commissione

(Causa T-1063/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: MD (rappresentante: P. D’Imporzano, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione impugnata, e cioè la decisione implicita di rigetto del reclamo, proposto l’11 maggio 2023 avverso il progetto di decisione PMO.3, divenuto definitivo dopo 60 giorni;

Condannare la Commissione alle spese e agli onorari del giudizio

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.    Primo motivo, vertente sul fatto che il criterio dello “stato antecedente” (orig.:“état antérieur”), su cui la decisione è basata, non è previsto nella regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dei funzionari delle Comunità europee (regolamentazione comune) (articolo 9)

–    Dalla formulazione dell’articolo 9 si evince che non importa se, prima dell’incidente, un organo era in buone o precarie condizioni. Rileva soltanto la necessità d’intervenire per ristabilire, per quanto possibile, una situazione non meno favorevole di quella antecedente; il trattamento per ristabilire, per quanto possibile, l’integrità fisica potrebbe portare anche ad un miglioramento funzionale;

–    L’esistenza di uno “stato antecedente” non è pertinente per determinare il trattamento da seguire, ivi compreso il trattamento a lungo termine;

–    Illegittimità della decisione contestata fondata, quanto meno implicitamente, sul criterio dello stato antecedente.

2. Secondo motivo, vertente sulla contraddittorietà tra l’accettazione delle spese immediate collegate all’incidente e il rifiuto di pagare le spese eventuali legate ad eventuale aggravamento

–    Il ricorrente è stato rimborsato secondo il regime incidenti delle spese di posa dell’impianto e di corona al dente 13. Invece, per effetto dei rapporti del medico designato dall’Istituzione, quanto meno implicitamente accettati da quest’ultima, si vede rifiutare la possibilità che il sistema incidenti sopporti le cure in caso di aggravamento eventuale, a motivo di un preteso stato antecedente. Se c’era un preteso stato antecedente - di cui si contesta la legalità - sarebbe stato logico escludere anche le spese immediate.

–    Violazione dell’articolo 17 della regolamentazione comune che subordina la riapertura di un fascicolo alla sola condizione dell’aggravamento delle lesioni rispetto alla situazione esistente prima dell’incidente.

3. Terzo motivo, vertente sulla insufficiente motivazione del rapporto del medico designato dall’Istituzione e, quanto meno implicitamente, accettato dall’Amministrazione

–    La conclusione contenuta nel rapporto del medico designato dall’Istituzione e, quanto meno implicitamente, accettata dall’Amministrazione, non è sufficientemente motivata e corroborata, tenuto conto dei documenti medici presentati.

4. Quarto motivo, vertente sulla mancanza d’indipendenza e conflitto d’interesse del medico designato dall’Istituzione

–    Per il rischio incidenti dei loro funzionari una polizza assicurativa è stata sottoscritta dalle Istituzioni. Se si verifica un incidente coperto dall’articolo 73 dello statuto, le spese delle prestazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 restano a carico dell’assicurazione. Ora, il medico designato dall’Istituzione è anche il medico dell’assicurazione che ha concluso il contratto con le Istituzioni e deve sopportare il pagamento delle spese previste dallo statuto.

–    Cumulando queste due funzioni, questo medico non può avere l’indipendenza e l’imparzialità necessarie. Se, poi, risultasse che per l’elaborazione delle sue conclusioni i suoi onorari sono pagati dall’assicurazione, il conflitto d’interesse sarebbe flagrante.

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