Language of document : ECLI:EU:F:2009:135

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

7 ottobre 2009

Causa F‑3/08

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Rifiuto di un’istituzione di tradurre una decisione – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Art. 94 del regolamento di procedura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede l’annullamento della decisione della Commissione con cui gli viene rifiutato l’invio della traduzione in lingua italiana di una precedente decisione, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

Decisione: Il ricorso del ricorrente è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente è condannato alle spese. Il ricorrente è condannato a pagare al Tribunale la somma di EUR 1 000.

Massime

Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Obbligo di rivolgere ad un funzionario una decisione individuale redatta in una lingua che questi conosca in maniera approfondita

(Art. 21 CE; Carta dei diritti fondamentali, art. 41, n. 4; regolamento interno della Commissione, allegato, punto 4)

Spetta alle istituzioni, in forza del loro dovere di sollecitudine, rivolgere ad un funzionario una decisione individuale redatta in una lingua che questi conosce in maniera approfondita.

Non può dedursi dall’art. 21, terzo comma, CE, né dal punto 4 del codice di buona condotta amministrativa, né dall’art. 41, n. 4, della Carta dei diritti fondamentali che ogni decisione rivolta da un’istituzione comunitaria ad uno dei suoi funzionari debba essere redatta nella lingua della corrispondenza iniziale. Infatti, tali disposizioni sono applicabili alle relazioni tra le istituzioni e i loro agenti solo quando questi ultimi inviano un testo alle istituzioni unicamente nella loro qualità di cittadini dell’Unione e non nella loro qualità di funzionari o di altri agenti delle Comunità. Se le istituzioni fossero tenute, in ogni caso, a rispondere alla domanda di un funzionario nella stessa lingua utilizzata nella detta domanda, ciò comporterebbe per le stesse difficoltà insormontabili.

(v. punti 29-33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 46); 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 13), e 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑121 e II‑A‑2‑569, punto 48)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, cause riunite F‑51/05 e F‑18/06, Duyster/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 58 e 59)