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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - Cargolux Airlines / Commissione

(Causa T-39/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: J. Joshua, Barrister, e G. Goeteyn, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 1-4 della decisione impugnata in toto ovvero nella parte riguardante la ricorrente;

disporre l'annullamento dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 5 della decisione impugnata;

in subordine, nell'esercizio della propria giurisdizione di merito, disporre la riduzione dell'ammenda;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def. caso COMP/39258 - trasporto aereo, nella parte in cui la ricorrente avrebbe violato l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 SEE per aver coordinato, con altri vettori aerei, la propria politica di prezzi per i servizi di trasporto aereo con riguardo (i) ai sovrapprezzi carburante, (ii) ai sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, e (iii) al mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi.

A sostegno della domanda, la ricorrente deduce cinque motivi:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce un manifesto errore di valutazione, in quanto la Commissione ha erroneamente qualificato la condotta della ricorrente come oggettivamente restrittiva senza dimostrare effetti anticoncorrenziali. A tal riguardo la ricorrente rileva che:

l'esistenza della nozione di restrizione oggettiva non esenta la Commissione dal proprio onere probatorio, che la Commissione non ha invece assolto ;

la decisione non evidenzia alcun pregiudizio, considerato, in particolare, che tutte le affermazioni relative alla fissazione delle tariffe sono state successivamente abbandonate.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di garanzie processuali essenziali, omessa motivazione, la violazione del diritto di difesa e un manifesto errore di valutazione, tenuto conto che la Commissione ha omesso di individuare, in termini sufficientemente dettagliati, le finalità e i parametri della condotta asseritamente costitutiva di una violazione unica e continuata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene un manifesto errore di valutazione, atteso che la Commissione non ha basato le proprie conclusioni su una sicura piattaforma di prova né ha dimostrato, in termini sufficientemente validi, i fatti sui quali ha basato le proprie affermazioni. A tal riguardo, la ricorrente deduce che:

nessuno degli errori contenuti nella comunicazione degli addebiti e sui quali era stata richiamata, all'epoca, l'attenzione della Commissione è stato poi rettificato nella decisione;

la Commissione ha compiuto un uso abusivo della nozione di violazione unica e continuata sostenendo che una condotta del tutto innocua possa inserirsi nell'intesa illecita, utilizzando la qualificazione di "cartello globale" quale pretesto per associare fatti del tutto pregiudizievoli ed altri irrilevanti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore di diritto per aver erroneamente affermato la propria competenza su pretese intese anticoncorrenziali con riguardo a voli da aeroporti di paesi terzi verso aeroporti siti nell'SEE ("voli in entrata"). Secondo la ricorrente, tali attività esulano dalla sfera di competenza territoriale di cui all'art. 10 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE.

5. Con il quinto motivo, dedotto a sostegno della domanda di revisione dell'ammenda da parte del Tribunale, nell'esercizio della propria competenza di merito, la ricorrente sostiene la sussistenza di un manifesto errore di valutazione nonché della violazione del principio di proporzionalità. A tal riguardo la ricorrente deduce che:

gli orientamenti del 2006 in materia di ammende non sono compatibili con i requisiti indicati nell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 1, secondo cui l'ammenda dev'essere commisurata alla gravità e alla durata dell'infrazione;

la Commissione ha manifestamente sopravvalutato la gravità complessiva della pretesa violazione. Nella specie, non risultano giustificati né il livello percentuale (16% del valore delle vendite), né i supplementi;

con riguardo alla ricorrente, la Commissione ha erroneamente valutato la durata della violazione, escludendo erroneamente elementi attenuanti e omettendo di tener conto di tutte le circostanze rilevanti, ivi incluse l'imparzialità delle sanzioni e la situazione economica della ricorrente.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).