Ordinanza del presidente del Tribunale del 9 febbraio 2024 – Bytedance / Commissione
(Causa T-1077/23 R)
[«Procedimento sommario – Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/1925 – Designazione di un gatekeeper – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bytedance Ltd (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: E. Batchelor, N. Baeten e M. Frese, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Gariazzo, M. Mataija, I. Rogalski e C. Sjödin, agenti)
Oggetto
Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2023) 6102 final della Commissione, del 5 settembre 2023, che designa ByteDance come gatekeeper, a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L 265, pag. 1).
Dispositivo
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
Le spese sono riservate.
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