Language of document : ECLI:EU:C:2020:563

Causa C549/18

Commissione europea

contro

Romania

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria»

1.        Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE)

(v. punti 19, 21)

2.        Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva che prevede per la sua attuazione che nelle disposizioni nazionali di trasposizione venga fatto riferimento alla direttiva stessa – Rilevanza – Obbligo per gli Stati membri di adottare un atto di trasposizione positivo della direttiva

(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/849, art. 67)

(v. punto 20)

3.        Ricorso per inadempimento – Violazione degli obblighi derivanti da una direttiva – Obbligo di comunicare misure di attuazione – Portata

(Art. 260, § 3, TFUE)

(v. punti 44-46)

4.        Ricorso per inadempimento – Violazione degli obblighi derivanti da una direttiva – Obbligo di comunicare misure di attuazione – Domanda della Commissione di condannare lo Stato membro di cui trattasi a una sanzione pecuniaria – Potere discrezionale – Rilevanza – Assenza di obbligo di motivare caso per caso la sua decisione di chiedere una sanzione pecuniaria – Obbligo di motivare la natura e l’importo della sanzione pecuniaria richiesta – Considerazione degli orientamenti adottati dalla Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 260, § 3, TFUE)

(v. punti 48-53)

5.        Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Inadempimento che non è perdurato fino all’esame dei fatti da parte della Corte – Irrilevanza – Inadempimento persistito per un lungo periodo – Sanzione non sproporzionata

(Art. 260, § 3, TFUE)

(v. punti 64-67)

6.        Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Potere discrezionale della Corte – Criteri

(Art. 260, § 3, TFUE)

(v. punti 68-71)

7.        Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri

(Art. 260, § 3, TFUE)

(v. punti 72-86)

Sintesi

La Romania e l’Irlanda sono condannate a versare alla Commissione, rispettivamente, una somma forfettaria di importo pari a EUR 3 000 000 e a EUR 2 000 000

Questi due Stati membri non hanno, entro il termine previsto, trasposto in modo completo la direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

La direttiva 2015/849 (1) mira a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione europea a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri erano tenuti a trasporre tale direttiva nel loro diritto nazionale non oltre il 26 giugno 2017 e ad informare la Commissione europea delle misure adottate al riguardo.

Il 27 agosto 2018 la Commissione ha adito la Corte di due ricorsi per inadempimento, ritenendo che la Romania, da un lato, e l’Irlanda, dall’altro, non avessero, entro il termine loro fissato nei rispettivi pareri motivati, trasposto in modo completo la direttiva 2015/849, né comunicato le corrispondenti misure nazionali di attuazione. Ha inoltre chiesto, sulla base dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE (2), di condannare la Romania e l’Irlanda, da un lato, al pagamento di una penalità giornaliera, a decorrere dalla pronuncia della sentenza, per non aver adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva medesima e, dall’altro, al pagamento di una somma forfettaria. Successivamente, la Commissione ha informato la Corte del fatto che rinunciava parzialmente al proprio ricorso, in quanto non chiedeva più l’irrogazione di una penalità giornaliera, poiché tale domanda era divenuta priva di oggetto dopo la trasposizione completa della direttiva 2015/849 nel diritto rumeno e nel diritto irlandese.

In tale contesto, la Romania e l’Irlanda contestavano l’applicazione del regime sanzionatorio previsto all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Questi due Stati membri sostenevano altresì che la richiesta della Commissione di imporre il pagamento di una somma forfettaria sarebbe non soltanto ingiustificata, ma anche sproporzionata rispetto ai fatti del caso di specie e all’obiettivo di questo tipo di sanzione pecuniaria. Essi contestavano alla Commissione di non aver motivato, in maniera circostanziata e caso per caso, la sua decisione di chiedere l’irrogazione di una simile sanzione nel caso di specie.

Con due sentenze, pronunciate dalla Grande Sezione il 16 luglio 2020, la Corte ha accolto i ricorsi proposti dalla Commissione. Essa ha così constatato, anzitutto, che alla scadenza del termine fissato loro nel parere motivato la Romania e l’Irlanda non avevano né adottato le misure nazionali di attuazione della direttiva 2015/849 né comunicato alla Commissione simili misure, pertanto venendo meno agli obblighi loro incombenti in forza di tale direttiva.

Inoltre, la Corte ha statuito che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è applicabile nelle presenti cause (3). La Corte ha infatti ricordato che l’«obbligo di comunicare le misure di attuazione», ai sensi di tale disposizione, riguarda l’obbligo degli Stati membri di trasmettere informazioni sufficientemente chiare e precise in merito alle misure di attuazione di una direttiva. Nelle presenti cause, la conformità a tale obbligo implicava per gli Stati membri di indicare, per ciascuna disposizione della suddetta direttiva, la o le disposizioni nazionali che ne garantiscono la trasposizione. Rilevando che la Commissione aveva dimostrato la mancata comunicazione, da parte della Romania e dell’Irlanda, delle misure di attuazione della direttiva 2015/849 entro il termine fissato dal parere motivato, la Corte ha statuito, in primo luogo, che l’inadempimento così constatato rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

In secondo luogo, la Corte ha ricordato che non spetta alla Commissione motivare caso per caso la sua decisione di chiedere una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Infatti, essa ha ritenuto che le condizioni di applicazione di tale disposizione non possano essere più restrittive di quelle che prevedono l’attuazione dell’articolo 258 TFUE, in quanto l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE costituisce solo una modalità accessoria del procedimento per inadempimento, la cui attuazione rientra nel potere discrezionale della Commissione, sul quale la Corte non può esercitare un controllo giurisdizionale. Tale assenza di motivazione non incide sulle garanzie procedurali dello Stato membro di cui trattasi, in quanto la Corte, quando infligge una simile sanzione, è soggetta a un obbligo di motivazione.

Tuttavia, la Corte ha precisato che la Commissione resta tenuta a motivare la natura e l’importo della sanzione pecuniaria richiesta, tenendo conto al riguardo degli orientamenti da essa adottati, poiché, nell’ambito di un procedimento avviato in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte dispone soltanto di un potere discrezionale delimitato. Infatti, in caso di constatazione di un inadempimento da parte di quest’ultima, le proposte della Commissione vincolano la Corte quanto alla natura della sanzione pecuniaria che essa può infliggere e all’importo massimo della sanzione che essa può pronunciare.

In terzo luogo, per quanto riguarda l’irrogazione di una somma forfettaria nelle presenti cause, la Corte ha ricordato che l’obiettivo perseguito dall’introduzione del meccanismo di cui all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è non solo quello di indurre gli Stati membri a porre fine, quanto prima, a un inadempimento che, in mancanza di una simile misura, tenderebbe a persistere, ma anche di attenuare e di accelerare la procedura per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie concernenti gli inadempimenti dell’obbligo di comunicazione di una misura nazionale di attuazione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa. Essa ha pertanto statuito che un ricorso della Commissione che, come nel caso di specie, chiedeva l’irrogazione di una somma forfettaria non può essere respinto in quanto sproporzionato per il solo motivo che esso ha ad oggetto un inadempimento che, pur essendo perdurato nel tempo, è terminato al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, dato che la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro in questione sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo.

In quarto luogo, per quanto riguarda il calcolo della somma forfettaria che è opportuno irrogare nelle presenti cause, la Corte ha ricordato che, nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia come delimitato dalle proposte della Commissione, spetta ad essa fissare l’importo della somma forfettaria al cui pagamento uno Stato membro può essere condannato in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’infrazione commessa. Tra i fattori rilevanti a tal fine si annoverano, in particolare, elementi quali la gravità dell’infrazione constatata, la sua durata, nonché la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, la Corte ha ritenuto che, sebbene la Romania e l’Irlanda abbiano posto fine in corso di causa all’inadempimento contestato, tuttavia tale inadempimento sussisteva alla scadenza del termine impartito nei rispettivi pareri motivati, cosicché l’efficacia del diritto dell’Unione non è stata garantita in ogni momento.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la valutazione della durata dell’infrazione, la Corte ha ricordato che si deve ritenere, in linea di principio, che essa avvenga alla data in cui la Corte valuta i fatti, vale a dire alla data di chiusura del procedimento. Per quanto riguarda l’inizio del periodo di cui occorre tener conto per fissare l’importo della somma forfettaria da infliggere in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la data da prendere in considerazione ai fini della valutazione della durata dell’inadempimento non è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato (utilizzata per la determinazione della penalità giornaliera da infliggere), bensì la data in cui scade il termine di trasposizione previsto dalla direttiva in questione. Tale disposizione avrebbe infatti l’obiettivo di stimolare gli Stati membri a trasporre le direttive nei termini fissati dal legislatore dell’Unione e di garantire la piena efficacia della legislazione dell’Unione. Qualsiasi altra soluzione equivarrebbe, del resto, a rimettere in discussione l’effetto utile delle disposizioni delle direttive che fissano la data in cui le misure di attuazione di queste ultime devono entrare in vigore e a concedere un termine di trasposizione supplementare, la cui durata, per di più, varierebbe in funzione della celerità con cui la Commissione avvia la fase precontenziosa del procedimento, senza che si possa tuttavia tener conto della durata di tale termine al momento di valutare la durata dell’inadempimento in causa. Pertanto, la Corte ha concluso che l’inadempimento della Romania e dell’Irlanda è perdurato per poco più di due anni.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, la Corte ha ricordato che occorre considerare l’evoluzione recente del prodotto interno lordo (PIL) di tale Stato membro, come essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte.

Di conseguenza, tenuto conto di tutte le circostanze delle presenti cause e alla luce del potere discrezionale riconosciutole dall’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha condannato la Romania e l’Irlanda a versare alla Commissione, rispettivamente, una somma forfettaria di importo pari a EUR 3 000 000 e a EUR 2 000 000.


1      Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).


2      L’articolo 260, paragrafo 3, TFUE consente alla Corte di irrogare allo Stato membro interessato una sanzione pecuniaria (somma forfettaria o penalità giornaliera) in caso di inadempimento dell’«obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva dell’Unione» alla Commissione.


3      La Corte ha applicato per la prima volta tale disposizione del Trattato FUE nella sentenza della Corte dell’8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità (C‑543/17, EU:C:2019:573).