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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 – Commissione europea / Romania

(Causa C-549/18) 1

(Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae e L. Radu Bouyon, agenti)

Convenuta: Romania (rappresentanti: inizialmente C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu e R.I. Haţieganu, successivamente gli ultimi tre, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, P. Cottin e J.-C. Halleux, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentantente: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

La Romania, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato dell’8 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 67 della direttiva 2015/849.

La Romania è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria dell’importo di EUR 3 000 000.

La Romania è condannata alle spese.

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia si fanno carico delle proprie spese.

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1 GU C 381 del 22.10.2018.