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Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 – Colomer Italy/UAMI – Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

(Causa T-681/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese, Italia) (rappresentanti: M. Ricolfi, F. Tarocco e C. Mezzetti, avocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farmaca International SpA (Torino, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–    Accogliere il presente ricorso, con il conseguente annullamento della decisione della prima Commissione di ricorso del 3 ottobre 2013, notificata il 17 ottobre 2013, resa nel procedimento R 1186/2012-1;

–    Rigettare l’opposizione di Farmaca International SpA. alla registrazione del marchio «INTERCOSMO ESTRO», così che la medesima registrazione sia concessa;

–    Disporre la rifusione integrale delle spese del presente procedimento a favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elemento verbale «INTERCOSMO ESTRO» per prodotti nella classe 3

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Farmaca International SpA

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo non registrato «ESTRO» per prodotti di «cosmetici per capelli»

Decisione della divisione d'opposizione: L’opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è rigettato

Motivi dedotti: Violazione e incorretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 75 del Regolamento (CE) n. 207/2009.