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Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 - Koninklijke BAM Groep / Commissione

(Causa T-355/06)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke BAM Groep NV (Rappresentanti: M.B.W. Biesheuvel e J.K. de Pree, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE [caso n. COMP/38.456 - Bitumi - Paesi Bassi -C(2006)4090 def.], quantomeno nella misura in cui viene ivi accertato che la BAM è incorsa in violazione dell'art. 81 CE, in cui alla BAM è stata per tale ragione inflitta un'ammenda, in cui alla BAM è stato intimato di porre termine a tale infrazione e di astenersi in futuro da qualsiasi atto o comportamento menzionato all'art. 1 nonché da qualsiasi atto o comportamento che di per sé abbia un analogo fine o un'analoga conseguenza, e in cui tale decisione è diretta nei confronti della BAM;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/38.456 - Bitumi - Paesi Bassi) con la quale le viene imposta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce che la Commissione ha violato l'art. 81 CE e gli artt. 7 e 23, n. 2, del regolamento 1/2003 ritenendo che la ricorrente è incorsa in violazione dell'art. 81 CE. Secondo la ricorrente la Commissione ha ingiustamente attribuito alla ricorrente in quanto casa madre la asserita infrazione da parte della filiale.

In subordine la ricorrente deduce che la Commissione ha valutato in modo ingiusto l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. La Commissione ha imposto un'ammenda basata su un periodo di due anni e cinque mesi durante il quale la ricorrente avrebbe detenuto il 100% delle azioni della BAM NPB mentre tale periodo è durato solo un anno e cinque mesi.

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