Language of document : ECLI:EU:T:2001:101

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

21 marzo 2001 (1)

«Concorrenza - Rigetto di una denuncia - Esecuzione di una sentenza del Tribunale che annulla una decisione di esenzione della Commissione - Obbligo di motivazione - Obblighi in materia di istruttoria di denunce»

Nella causa T-206/99,

Métropole télévision SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. D. Théophile, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Wiedner e B. Mongin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 29 giugno 1999 con cui la Commissione ha respinto la denuncia presentata il 5 dicembre 1997 dalla Métropole télévision,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: G. Herzig

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    L'Unione Europea Radiotelevisiva (in prosieguo: l'«UER») è un'associazione di categoria senza scopo di lucro tra enti radiotelevisivi, costituita nel 1950, con sede in Ginevra (Svizzera). A termini dell'art. 2 del suo Statuto, come modificato il 3 luglio 1992, i suoi obiettivi sono: rappresentare gli interessi dei soci nell'ambito dei programmi e nel settore giuridico e tecnico, nonché in altri settori, e segnatamente promuovere gli scambi dei programmi radiofonici e televisivi con tutti i mezzi possibili - quali, ad esempio, l'Eurovisione e l'Euroradio - ed ogni altra forma di cooperazione tra i soci ed altri enti o gruppi di enti di radiodiffusione, assistere i soci attivi in occasione di trattative di qualsiasi genere o condurre trattative a loro nome su loro richiesta.

2.
    Lo Statuto dell'UER era già stato modificato il 9 febbraio 1988, al fine di «limitare il numero di membri dell'Eurovisione conformemente ai suoi obiettivi e alle sue modalità operative», e tali membri erano qualificati come un gruppo particolare di organismi di radiodiffusione.

3.
    L'art. 3 dello Statuto, nella sua versione 3 luglio 1992, così recita:

«§1    Esistono due categorie di membri dell'UER:

- membri attivi;

- membri associati.

(...)

§3    Possono essere membri attivi dell'UER gli organismi di radiodiffusione o gruppi di enti di un paese membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) situato nella zona europea di radiodiffusione, così come definita nel regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, che assicurino in questo paese, con l'autorizzazione delle autorità competenti, un servizio di radiodiffusione a rilevanza e carattere nazionale, e che inoltre diano prova di adempiere tutte le condizioni di seguito elencate:

a)    essi sono tenuti ad offrire un servizio rivolto a tutto il pubblico nazionale, e di fatto vi provvedono già almeno in misura sostanziale impegnandosi al massimo per raggiungere tutto il pubblico a tempo debito;

b)    sono parimenti tenuti ad offrire, e di fatto offrono, a tutti i settori della popolazione una programmazione variata ed equilibrata, comprendente una giusta quota di trasmissioni intese a soddisfare gli interessi particolari o minoritari di vari settori del pubblico indipendentemente dal rapporto costi-quota d'ascolto dei programmi;

c)    devono produrre essi stessi e/o commissionare sotto il loro controllo editoriale una parte notevole dei programmi trasmessi».

4.
    L'art. 6 dello Statuto, nella sua versione 3 luglio 1991, è redatto come segue:

«§ 1    Qualsiasi membro che non soddisfi più le condizioni previste dall'art. 13 cessa di far parte dell'UER con decisione del consiglio d'amministrazione immediatamente applicabile, con riserva di una decisione di rettifica da parte della seguente assemblea generale, adottata a maggioranza di tre quarti almeno dei voti che possono essere espressi dalle persone presenti, se i membri che detengono insieme i tre quarti almeno di tutti i voti dell'UER sono presenti o rappresentati.

Ciò non si applica tuttavia ai membri che il 1° marzo 1988 non soddisfacevano tutte le condizioni specificate dall'art. 3, n. 3 (entrato in vigore lo stesso giorno). Per quanto concerne siffatti membri continuano ad essere applicabili le condizioni d'ammissione come membri specificate nella versione precedente dell'art. 3.

(...)».

5.
    L'Eurovisione costituisce l'ambito principale degli scambi di programmi tra i membri attivi dell'UER. Essa esiste dal 1954 e corrisponde a una parte essenziale degli obiettivi dell'UER. Ai sensi dell'art. 3, n. 6, dello Statuto, nella sua stesura del 3 luglio 1992: «L'”Eurovisione” è un sistema di scambi di programmi televisivi,organizzato e coordinato dall'UER, basato sull'impegno dei membri di offrirsi mutualmente, a condizione di reciprocità (...) la trasmissione degli avvenimenti sportivi e culturali che si svolgono nel territorio nazionale, in quanto possono interessare gli altri membri dell'Eurovisione, consentendo così la fornitura reciproca di un servizio di alta qualità in questi campi al pubblico nazionale rispettivo». Sono soci dell'Eurovisione i membri attivi dell'UER, nonché i gruppi di membri attivi di questo. Tutti i membri attivi dell'UER possono partecipare a un sistema di acquisizione in comune e di ripartizione dei diritti televisivi (e dei costi relativi) per le manifestazioni sportive internazionali, denominati «diritti di Eurovisione».

6.
    Fino al 1° marzo 1988, i servizi dell'UER e dell'Eurovisione erano riservati esclusivamente ai soci. La revisione del 1988 ha nel frattempo aggiunto all'art. 3 un nuovo paragrafo (n. 6), che prevede un accesso contrattuale all'Eurovisione di cui potrebbero fruire i membri associati nonché i non membri dell'UER.

7.
    A seguito di una denuncia 17 dicembre 1987 della società Screensport, la Commissione ha svolto un'inchiesta sulla compatibilità con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81, CE) delle norme che disciplinano tale sistema d'acquisizione in comune e di ripartizione di diritti televisivi per manifestazioni sportive. La denuncia riguardava, in particolare, il rifiuto della UER e dei suoi membri di concedere sublicenze per manifestazioni sportive. Il 12 dicembre 1988 la Commissione ha inviato all'UER una comunicazione degli addebiti riguardante le norme che disciplinano l'acquisizione e l'uso nell'ambito del sistema dell'Eurovisione dei diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive, che in genere sono di natura esclusiva. La Commissione si dichiarava disposta a considerare un'esenzione a favore di dette norme purché l'obbligo di concedere sublicenze a terzi fosse previsto per una parte sostanziale dei diritti di cui trattasi e a condizioni ragionevoli.

8.
    Il 3 aprile 1989 l'UER ha notificato alla Commissione le sue disposizioni statutarie e altre norme sull'acquisizione dei diritti televisivi su manifestazioni sportive, sullo scambio di programmi sportivi nell'ambito dell'Eurovisione e sull'accesso contrattuale dei terzi a tali programmi, al fine di ottenere un'attestazione negativa o, in mancanza, un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato.

9.
    Dopo che l'UER aveva consentito a rendere più flessibili le norme che permettevano di ottenere sublicenze per i programmi di cui trattasi, la Commissione ha adottato in data 11 giugno 1993 la decisione 93/403/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (GU L 179, pag. 23), ai sensi della quale l'istituzione ha accordato un'esenzione in forza del n. 3 del precitato articolo (in prosieguo: la «decisione d'esenzione»).

10.
    Tale decisione è stata annullata con sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, Métropole télévision e a./Commissione (cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Racc. pag. II-649; in prosieguo: la «sentenza 11 luglio 1996»).

11.
    A partire dal 1987 la Métropole télévision (in prosieguo: la «M6») ha presentato per sei volte domande di adesione all'UER. Ogni volta la sua domanda è stata respinta in quanto non soddisfaceva le condizioni d'adesione previste dallo Statuto dell'UER. A seguito dell'ultimo diniego dell'UER, il 2 giugno 1997 la M6 ha presentato una denuncia dinanzi alla Commissione, criticando la prassi adottata dall'UER nei suoi confronti e, in particolare, il rifiuto «sistematico a priori» opposto alle sue domande di ammissione.

12.
    Con decisione 29 giugno 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha respinto la denuncia della ricorrente.

Procedimento e conclusioni delle parti

13.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 1999, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

14.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento ha invitato la Commissione a produrre taluni documenti e a rispondere per iscritto a due quesiti.

15.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza 27 settembre 2000.

16.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

17.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Osservazioni preliminari

18.
    Occorre constatare che, nella sua denuncia, la ricorrente formulava, in sostanza, due censure. Con la prima di esse denunciava il fatto che l'UER continuava ad opporle i suoi precedenti criteri statutari di adesione in spregio della sentenza 11 luglio 1996 che annullava la decisione di esenzione. La ricorrente, ritenendo che tali criteri di adesione non potevano più essere applicati, chiedeva alla Commissionedi adottare tutte le misure necessarie per porre fine alle pratiche dell'UER e, in particolare, di intimare a quest'ultima di darle accesso ai diritti televisivi concernenti le manifestazioni sportive acquisiti dall'UER in nome dei suoi membri nell'ambito dell'Eurovisione, nonché alle immagini di attualità nell'ambito del sistema di scambio di dette immagini, denominato «News Access/UER», a condizioni pari a quelle di cui fruiscono le imprese concorrenti, vale a dire la ritrasmissione in diretta.

19.
    Con la seconda censura si criticava la clausola «di diritti acquisiti», di cui all'art. 6 dello Statuto dell'UER (v. supra punto 4), che consentiva a tale associazione di imporre condizioni di adesione alla ricorrente non soddisfatte da taluni dei suoi membri. Al riguardo la M6 denunciava, in particolare, la situazione di Canal Plus, nonché di talune consociate dei canali televisivi membri dell'UER, quali l'Eurosport e la LCI, che fruivano del sistema di acquisizione in comune dell'UER senza però soddisfare i criteri che quest'ultima imponeva per l'adesione.

20.
    Con la decisione impugnata la Commissione respingeva la denuncia poiché, in primo luogo, essa riteneva di non disporre giuridicamente dei poteri necessari per intimare all'UER di dare all'M6 un accesso diretto ai diritti televisivi concernenti le manifestazioni sportive acquisiti dall'associazione in nome dei suoi membri e, in secondo luogo, essa non condivideva il punto di vista della M6 sulla portata della sentenza 11 luglio 1996. A tale riguardo, la convenuta esponeva quanto segue:

«Il Tribunale non si è [...] pronunciato direttamente in quanto tale sull'applicabilità dell'art. [81, n. 1, CE] alle norme di adesione, al pari del resto della Commissione, come provato dal testo dell'art. 1 della decisione di esenzione 11 giugno 1993, che si limita ad accordare l'esenzione al sistema dell'acquisizione di diritti televisivi per manifestazioni sportive; allo scambio di trasmissioni sportive nell'ambito dell'Eurovisione e all'accesso contrattuale dei terzi a tali trasmissioni. In nessun punto l'art. 1 fa riferimento alle norme di adesione che non sono quindi in discussione. La Commissione considera che le precedenti norme di adesione all'UER non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.[81, n. 1, CE]; vale a dire, a suo avviso tali criteri non costituiscono di per sé restrizioni della concorrenza» (punto 5.1).

21.
    In terzo luogo, quanto alla seconda censura della ricorrente, la Commissione formulava la seguente osservazione:

«Va osservato che Canal Plus non partecipa più al gruppo di acquisizione in comune dei diritti sportivi dell'UER». (Punto 6).

22.
    La ricorrente adduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo, dedotto in via principale, riguarda la violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione. Il secondo, dedotto in subordine, attiene ad uno sviamento di potere.

Sul motivo riguardante la violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione

Argomenti delle parti

23.
    La ricorrente osserva che la Commissione effettua un'errata interpretazione della sentenza 11 luglio 1996 e della denuncia che ha presentato, e che, pertanto, la convenuta ha violato l'obbligo impostole dall'art. 233 CE, vale a dire l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per l'esecuzione di una sentenza d'annullamento. Adduce al riguardo che il Tribunale si è certamente pronunciato sull'applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE alle norme di adesione e che, peraltro, ha considerato che la Commissione non aveva giustificato l'esenzione concessa.

24.
    Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la ricorrente non ritiene che la sentenza 11 luglio 1996 le dia un accesso automatico all'UER. Infatti, dato che i criteri di adesione sono stati dichiarati dal Tribunale inopponibili ai terzi, la questione dell'adesione della ricorrente diverrebbe secondaria, poiché l'UER non aveva più il diritto di basarsi sul suo Statuto per considerare che la ricorrente non poteva più beneficiare del sistema dell'Eurovisione. In tali circostanze ciò che era discusso nella denuncia riguarderebbe l'accesso paritario dei terzi ai diritti televisivi relativi alle manifestazioni sportive acquisiti tramite l'Eurovisione, dichiarandosi la ricorrente disposta a sostenere tutti gli oneri a carico dei membri dell'UER. Di conseguenza, non sarebbe pertinente l'argomento della Commissione secondo il quale essa non disporrebbe del potere di intimare all'UER di accettare la domanda di adesione della M6, poiché questo non sarebbe l'obiettivo della ricorrente.

25.
    La ricorrente fa valere inoltre che la Commissione fornisce una risposta incompleta alla censura principale formulata nella sua denuncia. La Commissione non si sarebbe pronunciata infatti sulla discriminazione di cui la M6 sarebbe vittima a causa della presenza in seno dell'UER di Canal Plus, che non ha mai soddisfatto i criteri di adesione, e della partecipazione del detto canale, fino alla Coppa del mondo di calcio del 1998, al sistema dell'Eurovisione. La ricorrente sottolinea che l'art. 6 dello Statuto dell'EUR sarebbe per sua natura anticoncorrenziale in quanto ha consentito ad un canale televisivo come Canal Plus di beneficiare durante quindici anni dei diritti televisivi concernenti le manifestazioni sportive acquisiti nell'ambito dell'Eurovisione senza mai aver soddisfatto i criteri minimi richiesti per essere membro dell'UER.

26.
    La convenuta sostiene che la denuncia della ricorrente mirava a rivendicare la possibilità di aderire all'UER senza essere soggetta ai criteri d'adesione vigenti. La denuncia non si sarebbe limitata alla questione dell'accesso al sistema dell'Eurovisione, ma riguarderebbe tutti i vantaggi collegati allo «status» di membro dell'UER. Di conseguenza, la convenuta ritiene di aver interpretato correttamente la denuncia considerando che la ricorrente chiedeva di beneficiaredi un accesso diretto ai diritti televisivi concernenti le manifestazioni sportive acquisite dall'UER in nome dei suoi membri.

27.
    In tali circostanze, la convenuta sostiene che essa doveva respingere la denuncia poiché, anche se le norme statutarie d'adesione di per sé dovevano essere considerate una restrizione della concorrenza in contrasto con il diritto comunitario, essa non disponeva degli strumenti giuridici per intimare all'UER di consentire all'M6 un accesso diretto ai diritti televisivi acquisiti dall'associazione. Peraltro, anche se la sentenza 11 luglio 1996 dovesse essere interpretata nel senso che a torto la Commissione ha concesso l'esenzione per le norme di adesione all'UER, l'esecuzione della sentenza richiederebbe la modifica di dette norme al fine di rispettare i criteri prescritti dal Tribunale; ciò non significherebbe però che i criteri di adesione non esistano più o che la ricorrente disponga di un diritto automatico ad essere membro dell'UER. La Commissione osserva che l'UER ha eseguito la sentenza 11 luglio 1996, avendo apportato ulteriori modifiche alle sue norme di adesione, l'ultima delle quali risale al 3 aprile 1998.

28.
    In ogni caso, la questione dell'esercizio da parte della Commissione del suo potere d'intimazione dovrebbe essere sollevata soltanto se le precedenti norme di adesione potessero essere considerate restrittive e se fosse acquisito che le stesse sono state oggetto di esenzione, il che non si è verificato. Al riguardo la Commissione fa valere che né essa stessa né il Tribunale si sono pronunciati sul carattere restrittivo delle norme statutarie di adesione.

29.
    Quanto alla decisione di esenzione della Commissione dall'art. 1 della stessa risulterebbe che essa riguardava le disposizioni statutarie, e regolamentari che si applicano al sistema dell'Eurovisione, quali notificate dall'UER. Sarebbero considerate soltanto le disposizioni che disciplinano l'acquisizione in comune e la successiva ripartizione dei diritti televisivi per trasmissioni sportive nell'ambito dell'Eurovisione e le regole relative all'accesso contrattuale dei terzi a tali trasmissioni.

30.
    Per contro, le tre condizioni di adesione all'UER, di cui all'art. 3, n. 3, dello Statuto, non costituirebbero oggetto dell'esenzione. Tale conclusione sarebbe dedotta da quattro circostanze: in primo luogo, dal tenore della notifica fatta dall'UER al fine di ottenere un'attestazione negativa e, in subordine, un'esenzione in forza degli artt. 2 e 6 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Infatti, la notifica non riguardava le condizioni di adesione, ma l'acquisizione in comune delle trasmissioni e le modalità delle sublicenze, in quanto l'unico riferimento nella notifica a dette condizioni mirava a precisare il contesto della domanda dell'UER; in secondo luogo, quanto sopra risulterebbe dal titolo della decisione di esenzione (sistema dell'Eurovisione); in terzo luogo, dal fatto che le condizioni di adesione non avevano costituito oggetto in detta decisione di alcuna osservazione che dimostrasse il fatto che esse costituivano una causa a parte delle restrizioni della concorrenza; in quarto luogo, dal testo dell'art. 1 del dispositivodella decisione, che si riferiva soltanto al meccanismo di acquisizione dei diritti televisivi, senza fare alcun riferimento alle norme di adesione.

31.
    Di conseguenza, la Commissione sottolinea che le condizioni alle quali i membri dell'UER acquistano in comune diritti esclusivi sono al centro della causa in esame e che le norme di adesione non rientrano in questo sistema di acquisizione in comune. Del pari, non vi sarebbe contraddizione se si escludono i criteri statutari di adesione dalla sfera dell'esenzione e se si obbliga l'UER ad informare la Commissione di tutte le decisioni adottate sulle domande di adesione. Infatti, la Commissione avrebbe giustamente istituito un sistema di controllo sul sistema di ammissione al sistema dell'Eurovisione adottato dall'UER allo scopo di conoscere il numero di membri di detto ente e di individuare un'eventuale monopolizzazione del settore.

32.
    La sentenza 11 luglio 1996, dal canto suo, si baserebbe sull'assunto che, ad avviso della Commissione, le norme di adesione erano restrittive della concorrenza ed erano state oggetto di esenzione. Tuttavia, la Commissione non si sarebbe pronunciata sull'applicazione dell'art. 81 CE a dette norme; queste ultime non costituirebbero, di per sé, restrizioni della concorrenza ex art. 81, n. 1, CE.

33.
    Essa conclude quindi che sono completamente infondati tutti gli argomenti della ricorrente basati sull'annullamento da parte del Tribunale di una decisione di esenzione delle norme di adesione, poiché tale esenzione non è mai stata chiesta, non ha quindi mai potuto essere accordata e pertanto infine non ha mai potuto essere annullata.

34.
    Quanto all'argomento secondo il quale la Commissione non avrebbe replicato alla censura di una discriminazione che la ricorrente ravvisa nella presenza di Canal Plus nell'UER la convenuta tiene fermo che le norme di adesione non sono restrittive e che le stesse non vanno censurate. In ogni caso, al momento dell'esame della denuncia della ricorrente, Canal Plus non aveva più accesso al sistema d'acquisizione in comune dei diritti televisivi.

Giudizio del Tribunale

35.
    In limine occorre rilevare che, quando il Tribunale annulla un atto di un'istituzione, l'art. 233 CE impone a quest'ultima di emanare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza. Al riguardo la Corte e il Tribunale hanno statuito che, per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte della illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deveprendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (sentenze della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27, e del Tribunale 27 novembre 1997, causa T-224/95, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. II-2215, punto 72).

36.
    Per quanto riguarda l'interpretazione della sentenza 11 luglio 1996 va rilevato che al punto 94 il Tribunale ha constatato che: «(...) secondo il punto 50 della decisione [di esenzione], le norme di adesione all'UER comportano come conseguenza che ”la concorrenza nei confronti dei canali puramente commerciali, che non sono ammessi come membri, è distorta in una certa misura” e che, di conseguenza, questi non possono partecipare alla razionalizzazione ed alle economie che il sistema eurovisione consente. Alla luce dei punti 72 e seguenti, le restrizioni della concorrenza risultanti da tali norme d'adesione sono tuttavia indispensabili ai sensi dell'art. 85, n. 3, lett. a), del Trattato».

37.
    Per accertare se fossero soddisfatte le condizioni enunciate dall'art. 85, n. 3, del Trattato, il Tribunale ha anzitutto esaminato le tre condizioni imposte ai canali che intendono aderire all'UER: l'obbligo di offrire un servizio rivolto a tutto il pubblico nazionale, l'obbligo di offrire una programmazione varia ed equilibrata destinata a tutti i settori della popolazione e l'obbligo di produrre direttamente una parte sostanziale dei programmi. Inoltre, ha osservato che, in forza di una giurisprudenza ben consolidata, la Commissione doveva esaminare se le dette norme di adesione avessero «un carattere oggettivo e sufficientemente determinato che permetta un'applicazione uniforme e non discriminante riguardo a tutti i membri attivi potenziali» (v., ad esempio, sentenza 25 ottobre 1977, Metro/Commissione, già citata, punto 20). Il Tribunale ha aggiunto: «la valutazione corretta dell'indispensabilità delle restrizioni della concorrenza che risultano da tali norme [poteva] effettuarsi solo se [ricorresse] tale presupposto» (punto 95 della sentenza 11 luglio 1996).

38.
    Ha inoltre aggiunto: «i tre presupposti previsti dall'art. 3, n. 3, dello Statuto dell'UER, che riguardano il carattere di servizio pubblico nazionale, la programmazione e la produzione dei programmi trasmessi, non hanno un contenuto sufficientemente determinato. Infatti, poiché fanno riferimento in sostanza a criteri quantitativi non indicati mediante cifre, essi sono vaghi e imprecisi. Pertanto, in mancanza di altre precisazioni, non sono in grado di garantire un'applicazione uniforme e non discriminatoria» (punto 97 della sentenza 11 luglio 1996).

39.
    Il Tribunale ne ha dedotto che a torto la Commissione aveva omesso di procedere ad un esame dell'applicazione concreta dei tre criteri di adesione e ha rilevato che «la Commissione avrebbe dovuto concludere di non essere nemmeno in grado di valutare se le corrispondenti restrizioni erano indispensabili ai sensi dell'art. 85, n. 3, lett. a), del Trattato. Di conseguenza, essa non poteva esentarle per tale motivo» (punto 99 della sentenza 11 luglio 1996).

40.
    Di conseguenza, dalla sentenza 11 luglio 1996 risulta che le norme di adesione all'UER, non avendo un contenuto sufficientemente determinato, non potevano essere applicate uniformemente e in modo non discriminatorio e non potevano quindi fruire di un'esenzione in forza dell'art. 81, n. 3, CE.

41.
    Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato sull'applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE ai criteri di adesione. Al punto 94 della sentenza 11 luglio 1996, il Tribunale si è limitato a constatare che la Commissione nella decisione di esenzione aveva considerato che le norme di adesione erano restrittive della concorrenza, ma esso non si è pronunciato su tale qualificazione. Infatti, nell'ambito del ricorso di annullamento diretto contro la decisione di esenzione, la questione dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE alle norme di adesione non era stata sollevata dalle ricorrenti. Orbene, trattandosi di un motivo vertente sulla legittimità nel merito di una decisione, non era compito del Tribunale, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto a norma dell'art. 230 CE, sollevarlo d'ufficio (v., in questo senso, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 67).

42.
    In tali circostanze, la sentenza 11 luglio 1996 non può aver avuto l'effetto d'impedire alla convenuta di riesaminare il suo punto di vista relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE alle norme di adesione dell'UER. Siffatto cambiamento di punto di vista doveva però essere motivato.

43.
    Al riguardo, nella misura in cui l'insufficienza o il difetto di motivazione rientra nell'inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 230 CE e costituisce un motivo di ordine pubblico che dev'essere sollevato d'ufficio dal giudice comunitario (v. precitata sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, punto 67), va esaminato se siffatta presa di posizione sia sufficientemente motivata.

44.
    A questo scopo si deve ricordare come da una giurisprudenza consolidata risulti che la motivazione di una decisione lesiva deve consentire al destinatario di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, onde far valere eventualmente i suoi diritti e stabilire se la decisione sia o no giustificata, e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. A questo proposito, la Commissione non è obbligata a prendere posizione, nel motivare le decisioni che adotta per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'adozione della decisione (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a. Commissione, Racc. pag. II-185, punto 29).

45.
    La Commissione sostiene che la posizione adottata nella decisione impugnata, secondo la quale, «le precedenti norme di adesione all'UER non ricadono sotto l'ambito di applicazione dell'art. [81, n. 1, CE], vale a dire i criteri di per sé noncostituiscono restrizioni della concorrenza», è una semplice conferma della posizione adottata nella decisione di esenzione, in quanto essa non avrebbe mai considerato in quest'ultima le norme di adesione all'UER, ma unicamente il sistema di acquisizione in comune di diritti televisivi. In tali circostanze, va esaminata la decisione di esenzione e va verificato in quale misura vi siano considerate le norme di adesione all'UER.

46.
    Al riguardo si deve anzitutto rilevare che, al punto 50 della decisione di esenzione, figurante sotto il titolo «A. art. 85, n. 1; 2. Restrizioni della concorrenza; b) Distorsione della concorrenza nei confronti dei non-membri dell'UER», la Commissione rilevava quanto segue:

«[L]e norme di adesione distorcono parzialmente la concorrenza nei confronti dei canali puramente commerciali, che non sono ammessi come membri. Il fatto di non poter partecipare alla razionalizzazione ed alle economie consentite dal sistema dell'Eurovisione (...), rende, per tali canali, la trasmissione di manifestazioni sportive più costosa e più complessa».

47.
    Inoltre, ai punti 72-74, figuranti sotto il titolo «B. art. 85, n. 3; 3. Carattere indispensabile delle restrizioni; b) Carattere indispensabile della limitazione della partecipazione agli organismi di radiodiffusione investiti di una missione d'interesse pubblico», la Commissione osservava:

«E' necessario che la partecipazione al sistema dell'Eurovisione in qualità di membro sia limitata agli organismi di radiodiffusione investiti di una missione d'interesse pubblico che rispondano a taluni criteri oggettivi concernenti la produzione e la diversità dei loro programmi e al criterio del servizio a rilevanza nazionale (...). E' necessario, in particolare, che i membri partecipanti producano direttamente una parte notevole dei loro programmi (...). E' del pari vitale che essi si rivolgano a tutto il pubblico nazionale».

48.
    Inoltre, al punto 83 della decisione di esenzione, la Commissione imponeva all'UER, allo scopo di poter accertare «se le condizioni d'esenzione [fossero] sempre soddisfatte e se, in particolare, le condizioni di adesione [fossero] applicate adeguatamente, equamente e in modo non discriminatorio», d'informarla di qualsiasi modifica o integrazione delle norme notificate, di tutte le procedure di arbitrato riguardanti le controversie nell'ambito del regime di accesso e di tutte le decisioni relative alle domande di adesione di terzi.

49.
    Infine, nel dispositivo della detta decisione, che, secondo la giurisprudenza ben consolidata, è un atto indissociabile dalla sua motivazione e va interpretato alla luce dei motivi che hanno portato alla sua adozione (v. sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 21), si dichiara che «il disposto dell'art. 85, n. 1, è dichiarato inapplicabile (...) alle disposizioni statutarie e alle altre norme dell'UER che disciplinano l'acquisizione di diritti televisivi per manifestazioni sportive, allo scambio di trasmissioni sportive nell'ambito dell'Eurovisione e all'accesso contrattuale di terzi a tali trasmissioni».

50.
    Orbene, l'espressione «disposizioni statutarie», interpretata alla luce della motivazione della decisione di esenzione sopra ricordata ai punti 46-48, riguarda necessariamente le norme di adesione all'UER stabilite dall'art. 3, n. 3, dello Statuto. Tale interpretazione è, del resto, corroborata dal punto 58 della decisione di esenzione, in cui si afferma che «i vari vantaggi forniti dal sistema dell'Eurovisione e le norme che ne sono alla base costituiscono un insieme i cui elementi costitutivi sono complementari».

51.
    Risulta di conseguenza dall'esame di tutta la decisione di esenzione che la Commissione, contrariamente a quanto essa sostiene, considerava nel 1993 che le norme di adesione all'UER erano restrittive della concorrenza e che le stesse potevano essere esentate dall'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

52.
    Peraltro, va constatato che nessuno degli argomenti addotti dalla Commissione può mettere in discussione tale conclusione. Infatti, anche ammesso che il titolo di una decisione sia pertinente per determinare la sua portata, è sufficiente constatare che nel titolo della decisione di esenzione figura l'espressione «UER/Sistema dell'Eurovisione» e non, come sostiene la Commissione, unicamente «Sistema dell'Eurovisione». Inoltre, quanto all'oggetto della domanda di attestazione negativa o di esenzione presentata dall'UER e sulla base della quale la Commissione ha adottato la decisione di esenzione, è sufficiente del pari constatare che le norme di adesione sono state certamente notificate al punto 1 del titolo III di detta domanda.

53.
    In tale circostanze, il rigetto della denuncia della ricorrente per il motivo che «le precedenti norme di adesione all'UER non ricadono sotto l'ambito di applicazione dell'art. [81, n. 1, CE], vale a dire i criteri di per sé non costituiscono restrizioni della concorrenza», costituisce un cambiamento notevole della posizione della Commissione che questa non ha affatto giustificato. Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata non consente alla ricorrente di conoscere la ragione del rigetto della sua denuncia e che, di conseguenza, la Commissione non ha rispettato l'obbligo impostole dall'art. 253 CE.

54.
    Tale difetto di motivazione è tanto più grave se la decisione controversa viene ricollocata nel suo contesto e, in particolare, se essa viene interpretata alla luce dello scambio di corrispondenza fra l'UER e la ricorrente circa la domanda di adesione di quest'ultima. Infatti, da tale corrispondenza, in particolare dalle lettere 20 dicembre 1996, 8 maggio e 3 giugno 1997, risulta che le norme di adesione all'UER e, in particolare, gli effetti dell'annullamento da parte del Tribunale dell'esenzione di cui queste fruivano precedentemente, sono al centro della lite fra la ricorrente e l'UER, in merito alla quale la Commissione ha dovuto prendere posizione. Di conseguenza, la Commissione non poteva escludere dalla discussione l'esame delle condizioni di adesione all'UER senza addurre motivi che consentissero alla ricorrente di comprendere una decisione del genere.

55.
    Ne consegue che si deve annullare la decisione impugnata per difetto di motivazione.

56.
    Con la sua seconda censura la ricorrente sostiene che la Commissione non ha replicato alla parte della denuncia relativa alla discriminazione che le era imposta dall'UER rispetto a taluni dei suoi membri.

57.
    Occorre ricordare come sia giurisprudenza costante che, nei casi in cui la Commissione dispone di un potere discrezionale per poter svolgere le sue funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi ha un'importanza ancor più fondamentale. Tra queste garanzie figura, in particolare, l'obbligo dell'istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenze della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 14, e del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 86).

58.
    Così, nell'ambito dell'istruzione delle domande presentate alla Commissione, in base all'art. 3 del regolamento n. 17, il Tribunale ha affermato che «benché la Commissione non possa essere obbligata all'effettuazione di un'istruttoria, le garanzie di carattere procedurale previste dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 le impongono tuttavia di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune e a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri» (sentenza del Tribunale 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 35, e la giurisprudenza della Corte ivi menzionata).

59.
    Infine, se, ai sensi della succitata giurisprudenza del Tribunale, la Commissione non ha l'obbligo di procedere all'istruzione di ciascuna delle denunce con cui è adita, in compenso, se decide di procedervi, essa deve farlo, salvo motivazione debitamente circostanziata, con la cura, la serietà e la sollecitudine necessarie per poter valutare con piena cognizione di causa gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dai denuncianti (v. precitata sentenza del Tribunale Asia Motor France e a./Commissione, punto 36).

60.
    Alla luce di queste considerazioni occorre verificare se la decisione impugnata contenga un esame adeguato degli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla valutazione della Commissione.

61.
    Al punto 5 della denuncia la ricorrente afferma che l'art. 5 dello Statuto dell'UER prevedeva, nella versione del 1988, espressamente che qualsiasi membro che non soddisfacesse le condizioni imposte per divenire membro attivo dell'UER avrebbe cessato di far parte della detta associazione. Tuttavia, per tener conto dei diritti acquisiti dai membri precedenti, l'art. 21 dello Statuto precisava che l'art. 3, n. 2,dello stesso Statuto (divenuto art. 3, n. 3, nella versione del 1992) non sarebbe stato applicato agli organismi che, al momento della sua entrata in vigore il 1° marzo 1988, fossero già membri attivi e non rispondessero a tutti i requisiti di adesione previsti da quest'ultima disposizione. La ricorrente rileva che, nella versione dello Statuto dell'UER del 1992, il contenuto del precitato art. 21 figura nell'art. 6.

62.
    Inoltre, precisa che una società membro dell'UER prima del 1° marzo 1988 poteva conservare tale qualità anche se non avesse mai soddisfatto le condizioni di adesione notificate alla Commissione. La ricorrente constata così nella denuncia che, «grazie a detto articolo, Canal Plus è restato membro attivo dell'UER, nonostante il fatto che questo canale non abbia mai soddisfatto i criteri di adesione prima che essi fossero annullati dal Tribunale, in particolare il criterio della copertura del territorio nazionale, che non supera il 72%». Secondo la ricorrente, la situazione di Canal Plus costituiva l'esempio più evidente dello svantaggio concorrenziale da essa subito, soprattutto se «si tiene conto del fatto che l'UER le ha sempre soprattutto rimproverato (...) di non offrire un servizio sufficientemente rivolto al pubblico nazionale».

63.
    All'udienza la Commissione ha precisato che Canal Plus non faceva più parte del sistema dell'Eurovisione, ma che continuava a fruire dei diritti precedentemente acquisiti.

64.
    Orbene, si deve ricordare che, in occasione dell'istruttoria delle denunce, la Commissione ha l'obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e la persistenza dei loro effetti. Tale obbligo implica segnatamente ch'essa tenga conto della durata e dell'importanza delle infrazioni denunciate, nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nella Comunità.

65.
    Ne consegue che la Commissione non può basarsi unicamente sul fatto che siano cessate pratiche asseritamente contrarie al Trattato per decidere di archiviare la denuncia che segnala tali pratiche, senza aver verificato che non persistano effetti anticoncorrenziali (v., per analogia, sentenza della Corte 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, UFEX e a./Commissione, Racc. pag. I-1341, punti 92-96).

66.
    Orbene, la Commissione si è rifiutata di istruire la parte della denuncia concernente il trattamento riservato a Canal Plus dall'UER basandosi soltanto sul fatto che le prassi asseritamente in contrasto con il Trattato erano cessate in quanto Canal Plus non faceva più parte del sistema dell'Eurovisione, ed essa ha così omesso di valutare, nella fattispecie, l'eventuale persistenza degli effetti anticoncorrenziali e il loro impatto sul mercato di cui trattasi, violando, di conseguenza, gli obblighi impostile nell'ambito dell'istruttoria di una denuncia per violazione dell'art. 81 CE.

67.
    Da tutto quanto precede risulta che si deve annullare la decisione impugnata in quanto la Commissione, da un lato, ha violato l'obbligo di motivazione impostole dall'art. 253 CE e, dall'altro, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in materia di esame di denunce delle infrazioni del diritto della concorrenza.

68.
    Non si deve quindi esaminare il motivo dedotto in subordine e relativo ad uno sviamento di potere.

Sulle spese

69.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, la Commissione, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 29 giugno 1999, che rigetta la denuncia della Métropole télévision SA del 5 dicembre 1997, è annullata.

2)    La Commissione è condannata alle spese.

Tiili
Moura Ramos
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 marzo 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il francese.