Language of document : ECLI:EU:T:2001:117

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

5 aprile 2001 (1)

«Concorrenza - CECA - Accordo di scambio di informazioni - Notifica - Decisione della Commissione che si discosta dal contenuto dell'accordo - Motivazione»

Nella causa T-16/98,

Wirstschaftsvereinigung Stahl, con sede in Düsseldorf (Germania),

AG der Dillinger Hüttenwerke, con sede in Dillingen (Germania),

EKO Stahl GmbH, con sede in Eisenhüttenstadt (Germania),

Krupp Thyssen Nirosta GmbH, con sede in Bochum (Germania),

Thyssen Krupp Stahl GmbH, con sede in Duisburg (Germania),

Salzgitter AG (già Preussag Stahl AG), con sede in Salzgitter (Germania),

Stahlwerke Bremen GmbH, con sede in Brema (Germania),

Thyssen Stahl AG, con sede in Duisburg,

rappresentate dall'avv. J. Sedemund, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dall'avv. H.-J. Freund, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 1997, 98/4/CECA, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/36.069 - Wirtschaftsvereinigung Stahl) (GU 1998 L 1, pag. 10),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    Il 28 maggio 1996, la Wirtschaftsvereinigung Stahl, associazione di categoria della siderurgia tedesca, e sedici dei suoi aderenti, notificavano alla Commissione un accordo su un sistema di scambio di informazioni.

2.
    L'8 luglio 1996, la Commissione inviava un avvertimento all'associazione. Tenuto conto del carattere estremamente succinto della notifica ed a seguito di una riunione tenutasi con le parti il 31 luglio 1996, la Commissione inviava loro una richiesta di informazioni in forza dell'art. 47 del Trattato CECA. Il 24 settembre 1996, le ricorrenti rispondevano a tale richiesta.

3.
    Il 14 marzo 1997, la Commissione inviava alle parti una comunicazione degli addebiti. Il 29 aprile 1997, le ricorrenti presentavano le loro osservazioni al riguardo.

4.
    Il 26 novembre 1997, la Commissione adottava la decisione 98/4/CECA, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/36.069 - Wirtschaftsvereinigung Stahl) (GU 1998, L 1, pag. 10; in prosieguo: la «decisione impugnata») il cui dispositivo è così formulato:

«Articolo 1

L'accordo di scambio di informazioni notificato il 28 maggio 1996 costituisce un'infrazione dell'articolo 65 del trattato CECA in quanto comporta lo scambio dei questionari 2-71, 2-73 e 2-74 per i prodotti piatti, le travi, le palancole, il materiale d'armamento ferroviario e la vergella d'acciaio inossidabile.

Articolo 2

L'accordo di scambio di informazioni notificato il 28 maggio 1996 non soddisfa le condizioni d'autorizzazione di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 3

La Wirtschaftsvereinigung Stahl e le sedici imprese che hanno notificato l'accordo si astengono dall'eseguire lo scambio notificato».

5.
    La decisione impugnata veniva notificata a ciascuna delle ricorrenti tra il 10 e il 15 dicembre 1997.

6.
    Con il titolo «Natura delle informazioni», il 'considerando‘ 13 della decisione impugnata recita:

«Lo scambio verte sui questionari da 2-71 a 2-74 e sulle quote di mercato dei produttori in Germania. I questionari, elaborati dalla Commissione, sono ad essa comunicati in forza dell'articolo 47 del trattato CECA per consentirle di ”adempiere ai compiti assegnatile in virtù dell'articolo 3 del trattato CECA”. Le parti notificanti hanno deciso di scambiare informazioni su:

-    le quote di mercato detenute per ciascun prodotto dai produttori sul mercato tedesco e nella Comunità;

-    dati relativi alle forniture dei vari prodotti CECA effettuate da ogni produttore in ciascuno degli Stati membri (questionario 2-71), senza distinzione di qualità;

-    dati sulle forniture dei vari prodotti CECA effettuate da ogni produttore in alcuni Stati terzi e ripartite per zona geografica (questionario 2-72);

-    le forniture d'acciaio sul mercato nazionale per prodotto secondo le qualità e per industria consumatrice (questionario 2-73);

-    le forniture di alcune qualità d'acciaio per prodotto in ciascuno Stato membro (questionario 2-74).

Lo scambio quindi riguarda esclusivamente i dati relativi alle forniture e alle quote di mercato».

Procedimento e conclusioni delle parti

7.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 1998, le ricorrenti hanno proposto il ricorso d'annullamento in esame.

8.
    Con ordinanza 6 ottobre 1999, il Tribunale (Terza Sezione) ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere l'accesso a taluni documenti del fascicolo amministrativo depositato dalla Commissione nella cancelleria del Tribunale in forza dell'art. 23 dello Statuto CECA della Corte di giustizia.

9.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

10.
    Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti rivolti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 5 ottobre 2000.

11.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

12.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

13.
    Le ricorrenti fanno valere sette motivi a sostegno del loro ricorso. Nell'ambito del primo motivo esse muovono svariate censure nei confronti dell'oggetto e del dispositivo della decisione impugnata. Il secondo motivo riguarda l'inesattezza e l'insufficienza delle informazioni relative alla struttura dei mercati interessati, nonché un errore di valutazione. Il terzo motivo fa riferimento ad una definizione errata dei differenti mercati di prodotti. Il quarto motivo riguarda l'importanza della trasparenza del mercato dei beni di consumo. Il quinto motivo è relativo alla violazione dell'art. 65, n. 1, del trattato CECA. Con il sesto motivo viene fatta valere una violazione dell'art. 47, n. 2, del trattato CECA. Il settimo motivo si basa su una violazione dell'obbligo di motivazione.

Sul primo motivo, riguardante l'oggetto e il dispositivo della decisione

Argomenti delle parti

14.
    Le ricorrenti, nell'ambito della prima parte di questo motivo, fanno valere che nella decisione impugnata si afferma, a torto, che l'accordo di scambio di informazioni notificato si riferisce alle quote di mercato dei produttori in Germania. L'accordo riguarderebbe solo lo scambio dei due questionari CECA 2-71 e 2-74 relativi alle quantità consegnate dalle imprese partecipanti all'accordo durante i mesi precedenti. La procedura di scambio prevista si limiterebbe a rendere possibile la determinazione delle quote di mercato.

15.
    Le ricorrenti prendono atto del fatto che la Commissione riconosce che l'accordo notificato riguardava solo indirettamente le quote di mercato in Germania e non aveva come scopo diretto lo scambio di tali informazioni. Esse aggiungono che, di per sé, i dati riportati nei questionari 2-71 e 2-74 non permettono di calcolare le quote di mercato, data la mancanza dei dati delle imprese che non partecipano allo scambio e di dati relativi alle importazioni.

16.
    Le ricorrenti, nell'ambito della seconda parte del primo motivo, sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione si è pronunciata «ultra petita», in quanto essa ha preso in esame lo scambio dei questionari CECA da 2-71 a 2-74, mentre le imprese non avevano notificato lo scambio dei questionari 2-72 e 2-73.

17.
    Avendo le ricorrenti descritto con precisione nella notifica l'oggetto della procedura di scambio di informazioni considerata, la Commissione non potrebbe contestare loro di non aver rilevato, nella risposta del 29 aprile 1997 alla comunicazione degli addebiti, che lo scambio non verteva sui questionari 2-72 e 2-73. Non si può pensare che la Commissione non abbia notato la divergenza manifesta tra l'accordo notificato e la descrizione che essa ne ha fatto nella comunicazione degli addebiti. Al contrario, il controricorso della Commissione dimostrerebbe che essa si ritiene autorizzata, nell'ambito di un procedimento di notifica, a vietare comportamentiche non sono mai stati oggetto di un accordo tra le imprese interessate o che non sono mai stati presi in considerazione da loro. Orbene, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA autorizzerebbe la Commissione a vietare solo accordi esistenti e non ad agire d'ufficio contro accordi fittizi ad essa mai notificati.

18.
    Le ricorrenti censurano, nell'ambito di una terza parte del primo motivo, il fatto che l'art. 1 della decisione impugnata vieti lo scambio di informazioni relative al volume delle consegne di «vergella d'acciaio inossidabile/speciale» («Walzdraht aus Edelstahl»: nella versione italiana della decisione si parla di «acciaio inossidabile», mentre nel testo tedesco si parla di «acciaio speciale») quando invece tale denominazione non corrisponde ai mercati dei prodotti enumerati al 'considerando‘ 32 della decisione impugnata, ossia i mercati della vergella d'acciaio non legato, della vergella d'acciaio inossidabile e della vergella d'acciaio legato (diverso dall'inossidabile). Esse rilevano che, secondo il 'considerando‘ 48 della decisione impugnata, lo scambio di informazioni previsto restringe la concorrenza sul mercato della «vergella d'acciaio inossidabile» («Walzdraht aus nichtrostendem Stahl»), ma, secondo il 'considerando‘ 49 della decisione impugnata, non restringe la concorrenza sul mercato della «vergella (esclusa la vergella d'acciaio inossidabile)» [«Walzdraht (nicht aus rostfreiem Stahl)»]. Costituendo la «vergella in acciaio inossidabile» solo una parte del gruppo di prodotti «vergella in acciaio speciale» («Walzdraht aus Edelstahl»), l'art. 1 della decisione conterrebbe un divieto che eccede quanto accertato ai 'considerando‘ 48 e 49 della decisione impugnata, la quale non sarebbe quindi a tal riguardo motivata.

19.
    Le ricorrenti sottolineano che nel settore dell'acciaio esiste da molto tempo una terminologia utilizzata comunemente che riguarda e descrive con precisione gamme di prodotti determinate ed esse ritengono che l'argomento della Commissione secondo cui il dispositivo della decisione impugnata deve essere interpretato alla luce della sua motivazione, ha come conseguenza che, a causa di denominazioni contraddittorie, le imprese interessate non possono determinare chiaramente l'esatto comportamento che la Commissione ritiene autorizzato o vietato.

20.
    La convenuta sostiene, in primo luogo, che, anche se non riguarda direttamente lo scambio delle quote di mercato in Germania, l'accordo di scambio di informazioni notificato si estende alle quote di mercato poiché il questionario 2-71 permette di calcolare la quota di mercato di ciascun produttore di acciaio in Germania tramite le semplici operazioni di calcolo indicate al 'considerando‘ 15 della decisione impugnata, così formulato:

«Le quote di mercato sono calcolate in rapporto alle forniture di ogni produttore rispetto al totale delle forniture in Germania così ottenuto:

    Forniture in Germania (questionario 2-71)

    + Forniture intracomunitarie [statistiche dello Statistisches Bundesamt]

    + Importazioni da paesi terzi (idem)

    +/- Correzioni statistiche

___________________________________________________________________

    = Totale forniture sul mercato tedesco».

21.
    La convenuta precisa che nella decisione impugnata non si afferma che le quote di mercato possano essere calcolate con i soli dati dei due questionari, ma che occorre inoltre disporre delle statistiche dello Statistisches Bundesamt (SBA: Ufficio federale di statistica), menzionate al 'considerando‘ 15 della decisione impugnata. Le ricorrenti stesse avrebbero d'altra parte precisato, nella loro risposta del 24 settembre 1996 alla richiesta d'informazioni della Commissione, che la procedura prevista permetterebbe di determinare le quote di mercato per mezzo delle informazioni scambiate in forza dell'accordo notificato e delle statistiche dello SBA relative alle importazioni da paesi terzi ed alle forniture intracomunitarie.

22.
    La convenuta obietta, in secondo luogo, che il divieto di pronunciarsi «ultra petita» si applica al procedimento giurisdizionale, ma non al procedimento amministrativo condotto dalla Commissione la quale può agire d'ufficio.

23.
    La convenuta aggiunge che l'argomento esposto nella replica, secondo cui essa può intervenire d'ufficio solo quando il comportamento vietato è stato convenuto o previsto dall'impresa, costituisce un motivo nuovo, che è irricevibile ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. In ogni caso, il motivo sarebbe inefficace, poiché le ricorrenti non verrebbero pregiudicate dalla decisione impugnata, se esse non si fossero mai accordate sullo scambio del questionario 2-73, né l'avessero mai previsto.

24.
    D'altra parte, la convenuta sottolinea che la questione avrebbe potuto essere risolta rapidamente se le ricorrenti avessero indicato nella loro risposta del 29 aprile 1997 alla comunicazione degli addebiti che l'accordo di scambio di informazioni notificato riguardava solo i questionari 2-71 e 2-74 e non i questionari 2-72 e 2-73.

25.
    La convenuta fa valere, in terzo luogo, che l'art. 1 della decisione impugnata deve essere interpretato alla luce della motivazione che ne è alla base e che l'uso di una denominazione che non compare nella nomenclatura CECA («Walzdraht aus Edelstahl») spiega perché il prodotto di cui trattasi debba essere identificato in relazione alla valutazione dei diversi tipi di vergella operata nella decisione impugnata alla luce del diritto della concorrenza. Tenuto conto dei 'considerando‘ 48 e 49 della decisione impugnata, non esisterebbe alcun ragionevole dubbio riguardo al fatto che la denominazione «Walzdraht aus Edelstahl» significhi «vergella in acciaio inossidabile» («Walzdraht aus nichtrostendem Stahl»). Tale principio, in forza del quale il dispositivo di una decisione deve essere interpretato alla luce dei suoi 'considerando‘, non sarebbe infirmato dall'esistenza di unaterminologia unificata diretta a delimitare le categorie di prodotti. In ogni caso, non si potrebbe parlare di un «errore di valutazione».

Giudizio del Tribunale

26.
    Nell'ambito delle due prime parti del primo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da errori di fatto in quanto il suo contenuto si discosta dall'oggetto dell'accordo di scambio di informazioni così come notificato dalle ricorrenti il 28 maggio 1996. Esse fanno valere a questo proposito che, secondo la decisione impugnata, in particolare il 'considerando‘ 13, da un lato, l'accordo di scambio di informazioni notificato riguarda le «quote di mercato dei produttori in Germania» mentre in realtà riguarda solo lo scambio dei dati relativi alle quantità consegnate e, dall'altro, l'accordo comprende lo scambio dei questionari CECA da 2-71 a 2-74 mentre in realtà riguarda solo i due questionari CECA 2-71 e 2-74.

27.
    Riguardo alla prima parte del primo motivo relativo al fatto che nella decisione impugnata si afferma a torto che l'accordo di scambio di informazioni notificato riguarda le «quote di mercato», occorre ricordare che nel 'considerando‘ 13 della decisione impugnata si sostiene effettivamente che «[l]o scambio verte sui questionari da 2-71 a 2-74 e sulle quote di mercato dei produttori in Germania» e che «[l]e parti notificanti hanno deciso di scambiare informazioni su:

-    le quote di mercato detenute per ciascun prodotto dai produttori sul mercato tedesco e nella Comunità,

[...]».

28.
    La Commissione ha ammesso che l'accordo notificato non verte direttamente sullo scambio delle quote di mercato, ma ha sostenuto che verte indirettamente sulle quote di mercato, nella misura in cui le informazioni scambiate permettono, con le statistiche dello SBA, di calcolare le quote stesse effettuando le operazioni indicate al 'considerando‘ 15 della decisione impugnata. Le ricorrenti hanno però ammesso nella loro risposta del 24 settembre 1996 alla richiesta di informazioni della Commissione, nonché nel loro ricorso, che le quote di mercato in Germania potevano effettivamente essere calcolate secondo la formula indicata al 'considerando‘ 15 della decisione impugnata. Occorre tuttavia osservare che tali quote di mercato possono essere calcolate solo in modo molto impreciso. Infatti, oltre alla necessità, menzionata d'altra parte al 'considerando‘ 15 della decisione impugnata, di procedere a correzioni statistiche, le parti dell'accordo non dispongono di dati sulle forniture effettuate in Germania dai produttori tedeschi che non partecipano all'accordo. Ora, emerge dal 'considerando‘ 19 della decisione impugnata che le imprese notificanti rappresentano il 94% delle forniture delle imprese tedesche di prodotti piatti e il 27% di quelle di prodotti lunghi (di cui il 100% per le palancole e l'80% per il materiale d'armamento ferroviario). Fornendo esclusivamente i dati sulle vendite in Germania di una sola parte deiproduttori tedeschi, l'accordo di scambio di informazioni notificato permette pertanto di calcolare solo in modo approssimativo le quote di mercato dei diversi produttori in Germania.

29.
    Ne consegue che, se l'affermazione, contenuta in particolare al 'considerando‘ 13 della decisione impugnata, secondo cui l'accordo verte sulle quote di mercato dei produttori in Germania, non è di per sé viziata da un errore sostanziale tale da inficiare la legittimità della decisione impugnata, dato che, secondo quanto ammesso dagli stessi ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, detto accordo, pur non avendo come scopo immediato lo scambio delle quote di mercato, permette di determinare queste ultime, occorre tuttavia osservare che l'affermazione della Commissione non corrisponde esattamente al contenuto dell'accordo notificato in quanto le informazioni sulle quote di mercato sono solo di una precisione relativa. Ora, in contrasto con l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'accordo notificato si limita alla comunicazione di dati sulle quantità e non riguarda i prezzi o i comportamenti futuri, la Commissione ha precisato, giustamente, al 'considerando‘ 52 della decisione impugnata, che l'osservazione del comportamento dei concorrenti e dei loro risultati passati è all'origine di tutti gli effetti restrittivi dell'accordo, poiché «più precise e recenti sono le informazioni sulle quantità vendute e sulle quote di mercato, maggiore è il loro effetto sul comportamento futuro delle imprese sul mercato».

30.
    Tuttavia se tale errore, o, quanto meno, tale imprecisione dell'affermazione secondo cui l'accordo notificato verte sulle quote di mercato, non può di per sé sfociare nell'annullamento della decisione impugnata, occorrerà esaminare se, congiuntamente ad altri, esso possa avere avuto un'incidenza. Tale errore sarà dunque valutato unitamente all'esame della seconda parte del primo motivo.

31.
    Riguardo a tale seconda parte relativa ai questionari CECA, emerge dalla notifica effettuata dalle ricorrenti che l'accordo di scambio di informazioni riguardava solo i due questionari CECA 2-71 «e» 2-74 e non i questionari «da» 2-71 «a» 2-74. Come espressamente ammesso dalla Commissione in udienza, la decisione impugnata contiene quindi un errore di fatto nella misura in cui vi è asserito che lo scambio dei questionari 2-72 e 2-73 faceva parte dell'accordo notificato. La Commissione ha inoltre ammesso in udienza di non avere alcuna prova che il questionario 2-73 sia stato scambiato e non ha mai neppure sostenuto che un tale scambio sia stato effettuato anche se l'accordo notificato non lo prevedeva.

32.
    Certo, come sostenuto a giusto titolo dalla Commissione, la mancata notifica di un accordo non potrebbe impedire di esaminarne la legittimità, essendo la Commissione autorizzata ad agire d'ufficio allo scopo di garantire il rispetto delle regole di concorrenza.

33.
    Tuttavia la Commissione, nell'effettuare tale esame della legittimità di un accordo, deve tener conto del contesto di diritto e di fatto esistente e, in particolare, deve basarsi sulle disposizioni precise del detto accordo.

34.
    Occorre quindi valutare l'incidenza di tale errore sulla legittimità della decisione impugnata.

35.
    Si deve anzitutto rilevare che l'errore di fatto commesso riguardo al questionario 2-72 è privo di conseguenze dal momento che al 'considerando‘ 50 della decisione impugnata la Commissione afferma di non formulare addebiti riguardo allo scambio di tale questionario.

36.
    Emerge dai 'considerando‘ 13 e 16 della decisione impugnata che il questionario 2-71 fornisce dati sulle forniture di ciascun produttore per i vari prodotti CECA in ciascuno degli Stati membri, senza distinzione di qualità, e che il questionario 2-74 menziona le forniture di alcune qualità d'acciaio per prodotto, mentre il questionario 2-73 indica le forniture di acciaio sul mercato nazionale, per prodotto, secondo le qualità e per industria consumatrice distinguendo 28 diversi settori di consumo.

37.
    I dati che emergono dal questionario 2-73 sono quindi assai più dettagliati e precisi di quelli derivanti dai questionari 2-71 e 2-74, in particolare in quanto il questionario 2-73 mostra una ripartizione delle vendite per industria consumatrice.

38.
    Nella parte della decisione impugnata relativa alla valutazione giuridica, la Commissione ha anzitutto ricordato, ai 'considerando‘ 38-41, di aver già deciso, nel caso UK Tractors [decisione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange) (GU L 68, pag. 19)] che un «accordo di scambio d'informazioni sensibili, recenti e individualizzate su un mercato concentrato dove esistono importanti barriere all'entrata può restringere la concorrenza» e che, a suo parere, tale posizione era stata confermata dal Tribunale che nelle sue sentenze 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905) e causa T-35/92, John Deere/Commissione (Racc. pag. II-957), ha dichiarato che «la diffusione generalizzata fra i principali fornitori di uno scambio di informazioni precise e a cadenze ravvicinate, riguardanti l'identificazione dei veicoli immatricolati e il loro luogo di immatricolazione, in un mercato oligopolistico [... può] alterare sensibilmente la concorrenza», poiché «ha l'effetto di rivelare periodicamente a tutti i concorrenti le posizioni sul mercato e le strategie dei vari concorrenti». Al 'considerando‘ 52 della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto ancora che «più precise e recenti sono le informazioni sulle quantità vendute e sulle quote di mercato, maggiore è il loro effetto sul comportamento futuro delle imprese sul mercato».

39.
    Da queste citazioni della decisione impugnata emerge come la Commissione ritenga che il carattere «sensibile» delle informazioni sia un elemento fondamentale nella valutazione del carattere restrittivo di un accordo di scambio di informazioni, così come la circostanza che esso riveli non solo la posizione sul mercato, ma anche le «strategie» dei vari concorrenti.

40.
    Nell'esaminare gli effetti restrittivi dell'accordo notificato, la Commissione, ai 'considerando‘ 42 e 43 della decisione impugnata, ha rilevato che i questionari 2-73 e 2-74 sono «indissociabili» dal questionario 2-71 e che quest'ultimo, «combinato con il 2-73 e il 2-74, svela la strategia di ogni impresa in ogni Stato membro per i diversi prodotti (45 prodotti, 8 qualità), e più precisamente sul mercato tedesco (28 diversi settori di consumo)». La Commissione ne ha concluso, al 'considerando‘ 48, al 'considerando‘ 60 e all'art. 1 del dispositivo della decisione impugnata, che l'accordo di scambio di informazioni, così come notificato, costituisce un'infrazione all'art. 65 del Trattato CECA nei limiti in cui comporta lo scambio dei questionari 2-71, 2-73 e 2-74.

41.
    Occorre quindi rilevare che proprio in quanto l'accordo notificato comporta lo scambio del questionario 2-73, posto in rapporto con i questionari 2-71 e 2-74, la Commissione lo ha ritenuto in contrasto con l'art. 65, n. 1, del trattato CECA,

42.
    Essendo pacifico che lo scambio del questionario 2-73 non fa parte dell'accordo notificato, ne consegue che la valutazione degli effetti anticoncorrenziali del detto accordo, a cui si è proceduto nella decisione impugnata, si basa su un errore di fatto.

43.
    Tale errore di fatto, insieme a quello rilevato nell'ambito della prima parte del motivo, ha inoltre potuto avere un'incidenza sostanziale sulla valutazione dell'accordo notificato operata dalla Commissione.

44.
    Infatti, come emerge tanto dalla giurisprudenza quanto dalla prassi decisionale della Commissione, gli accordi di scambio di informazioni non sono generalmente vietati in modo automatico, ma solamente se presentano talune caratteristiche relative, in particolare, al carattere sensibile e preciso dei dati recenti scambiati a cadenze ravvicinate. Nella decisione impugnata, la Commissione si è espressamente e quasi esclusivamente riferita al citato caso UK Tractors per basare la sua posizione di principio riguardo al trattamento da riservare agli scambi di informazioni in un mercato oligopolistico. Tale caso verteva su uno scambio di informazioni estremamente precise riguardante l'identificazione dei veicoli immatricolati e il luogo di loro immatricolazione e che permetteva di identificare ciascuna delle vendite effettuate dalla concorrenza sul territorio di un concessionario nonché le vendite effettuate da un concessionario al di fuori del suo territorio, di sorvegliare l'attività dei concessionari e di individuare le importazioni e le esportazioni e quindi di sorvegliare le importazioni parallele. La Commissione ha precisato, al 'considerando‘ 40 della decisione impugnata, che, nel citato casoUK Tractors, lo scambio di informazioni aveva come effetto quello di rivelare le posizioni sul mercato e le strategie dei vari concorrenti. Ora, secondo i 'considerando‘ 42 e 43 della decisione impugnata, non solamente i questionari 2-71, 2-73 e 2-74 sarebbero indissociabili, ma il loro effetto combinato svelerebbe la strategia di ogni impresa produttrice attiva sui mercati di cui trattasi.

45.
    E' chiaro così che la Commissione ha fondato la sua valutazione sull'effetto combinato dello scambio dei tre questionari 2-71, 2-73 e 2-74, cosicché la circostanza che l'accordo notificato non preveda lo scambio del questionario 2-73, il quale fornisce appunto i dati più precisi e dettagliati ed è, pertanto, tale da svelare la strategia dei vari produttori, ha l'effetto di viziare completamente l'analisi effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata. Se la Commissione avesse tenuto conto della portata reale dell'accordo notificato, il quale è limitato a dati sulle vendite delle sole imprese partecipanti, senza distinguere i diversi settori di consumo, e il quale permette solo un calcolo alquanto approssimativo delle quote di mercato, non è escluso che la sua valutazione sarebbe stata diversa e che essa non lo avrebbe ritenuto in contrasto con l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

46.
    Dal momento che non spetta al Tribunale, nell'ambito di un ricorso di annullamento, sostituire la propria valutazione a quella della Commissione (v. in particolare, sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, cause riunite T-79/95 e T-80/95, SNCF e British Railways/Commissione, Racc. pag. II-1491, punto 64), occorre annullare l'art. 1 della decisione impugnata.

47.
    Non essendo gli altri articoli della decisione impugnata separabili dall'art. 1, occorre annullare in toto la decisione impugnata.

48.
    Tale conclusione non potrebbe venir rimessa in discussione per il fatto che, come sostenuto dalla Commissione in udienza, il motivo così presentato è tardivo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

49.
    Infatti, da un lato, occorre ricordare che, nell'ambito del loro primo motivo, intitolato «l'oggetto dell'accordo di scambio di informazioni notificato e il contenuto della decisione controversa», le ricorrenti hanno asserito di non aver notificato lo scambio dei questionari 2-72 e 2-73 ed hanno fatto valere che «ciò costituisce un errore di fatto da parte della Commissione che non è senza conseguenze per la decisione impugnata», precisando che, nell'art. 1 della decisione impugnata, la Commissione considera che lo scambio del questionario 2-73 costituisce un'infrazione mentre esso non era oggetto della notifica. Le ricorrenti hanno quindi fatto valere, sin dal ricorso il motivo relativo ad un errore di fatto consistente, in particolare, in una definizione errata del contenuto dell'accordo notificato. Occorre aggiungere che il divieto posto dall'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, riguarda solo i motivi nuovi e non osta a che le ricorrenti facciano valere argomenti nuovi a sostegno di motivi già contenuti nell'atto introduttivo (sentenza della Corte 10 maggio 1960, causa 19/58, Germania/Alta Autorità, Racc. pag. 455, in particolare pag. 481).

50.
    D'altra parte, è giocoforza rilevare che, a causa dell'errore di fatto commesso dalla Commissione, la conclusione secondo cui l'accordo notificato è in contrasto con l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA non trova più alcuna motivazione a suo sostegno, dal momento che la motivazione contenuta nella decisione impugnata riguarda un accordo diverso dall'accordo notificato. Ora, trattandosi di una questione di ordine pubblico, la mancanza di motivazione può essere sollevata in ogni momento, anche d'ufficio, dal giudice.

51.
    Da quanto precede risulta che la decisione impugnata dev'essere annullata, senza che sia necessario decidere sull'ultima parte di tale motivo né sugli altri motivi di annullamento presentati.

Sulle spese

52.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta è rimasta soccombente e le ricorrenti ne hanno chiesto la condanna, essa va condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 26 novembre 1997, 98/4/CECA, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/36.069 - Wirtschaftsvereinigung Stahl), è annullata.

2)    La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.

Azizi
Lenaerts
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 aprile 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.