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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Eurohypo AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 5 novembre 2004.

    (Causa T-439/04)

    (Lingua processuale: il tedesco)

Il 5 novembre 2004, la Eurohypo AG, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dall'avv.to M. Kloth, Amburgo (Germania), con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) 6 agosto 2004 (procedimento R-829/2002-4), nella parte in cui respinge il ricorso;

-    condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:                    La ricorrente

Marchio comunitario di cui

si richiede la registrazione:            Marchio denominativo EUROHYPO per servizi rientranti nella classe 36 (attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti; analisi finanziarie; operazioni d'investimento; attività assicurative)

Decisione dell'esaminatore:            Rigetto della domanda per tutti i servizi indicati

Decisione della commissione di ricorso:    Annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda i servizi "analisi finanziarie; operazioni d'investimento; attività assicurative" di cui alla classe 36. Per il resto rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:                Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 74, n. 1, prima frase.

                        Errata interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b).

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